Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
RE P U B B L I CA I AL I ANA IN NOME DEL 5704/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile successione in obblighi composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: di Gestione case popolari dr. Giovanni Losavio Presidente Ente Zolfi Italiani. dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 20698/99 dr. Mario Adamo Consigliere 22950/99 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron. 16942 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. 1289 ha pronunciato la seguente: Ud.
6.12.2001 SE NT E NZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 20698 e 22950 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, pro- CANCELLERIA posti: DA A. T.E.R.P., AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI CROTONE, in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, V.della Frezza n. 59, presso l'avv. Raffaele Marigliani, che la rappresenta e difende per procura a margine del CANCELLERIA ricorso e delibera direttoriale n. 1 del 21.10.1999. RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI IN- CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE 2516 Richiesta copia studi. dal SigSIL SOLE 24 ORE..... 2001 per diritti € $ 10 " 2 D C D P P 2 0 0 2 t - 2 - FORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del Presi- dente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n.144, presso gli avv.ti Vincenzo Pone e Cri- stofaro Tarantino che lo rappresentano e difendono per procura notarile del 25 novembre 1999, n. rep. 52699. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE NONCHE' MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in cari- ca, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da que- sta rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Catanza- ro n. 424 del 31 marzo - 27 luglio 1998. Udita, all'udienza del 6 dicembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Vincenzo Pone per l'I.N.A.I.L., che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accogli- mento dell'incidentale, e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale dell'I.N.A. I.L. Sentito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l' assorbimento di quello incidentale. 3 Svolgimento del processo Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 26 giugno 1995, rigettava l'opposizione del locale Istituto Au- tonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) al decreto in- giuntivo di pagamento all'I.N.A. I. L. di f. 12.268.727 oltre interessi, ritenendo l'opponente succeduto nei rapporti della Gestione Speciale per le case popolari dell'Ente Zolfi Italiani e obbligato per un mutuo del- l'opposto per la realizzazione di alloggi nel comune di S. Nicola dell'Alto; era inoltre dichiarato il di- fetto di legittimazione passiva del Ministero del Te- soro, Ufficio Liquidazioni, chiamato in causa per ri- spondere del debito insieme o in luogo dell'I.A.C.P., e le spese di causa erano compensate per metà tra op- ponente e opposto e per intero tra questo e chiamato. L'I.A.C.P. aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, perchè la successione a base dell'azione era avvenuta a titolo particolare nei singoli rapporti nel corso della procedura di liquidazione delle Gestioni speciali e non automaticamente, ma a seguito del tra- sferimento dei singoli immobili dell'ente soppresso, cui inerivano i debiti;
non essendo stati mai trasfe- riti all'Istituto gli alloggi per i quali si era data la somma a mutuo, era da negare la titolarità passiva del rapporto controverso. 4 L'I.A.C.P. aveva anche contestato la misura della som- ma pretesa e il Ministero aveva negato d'essere legit- timato, essendosi devoluto al patrimonio dell'opposto ex lege, il 31 dicembre 1973, il complesso immobiliare per il quale era stato contratto il mutuo. Con il gravame, l'I.A.C.P. aveva ancora negato la sua legittimazione passiva, perchè mai la Gestione nella quale era subentrato aveva realizzato il complesso di case per cui era stato contratto il mutuo e il debito non ineriva a immobili trasferiti all'appellante; era anche dedotta l'insufficiente documentazione di con- troparte relativamente agli interessi di mora chiesti. Il Ministero del Tesoro, con comparsa del 16 aprile 1996, aveva domandato l'estromissione dal giudizio di appello, non essendosi impugnata la statuizione dei primi giudici sul suo difetto di legittimazione passi- va, divenuta giudicato. Secondo l'appellato I.N.A.I.L. irrilevante era la man- cata costruzione delle case per la quale era stata da- ta la somma a mutuo, essendosi trasferita comunque l' obbligazione sorta all'I.A.C.P. di Catanzaro per la garanzia ipotecaria sull'area dell'ente soppresso nel- la cui proprietà era succeduta controparte;
l'I.N.A.I. L. spiegava appello incidentale sul capo del difetto 5 di legittimazione passiva del Ministero, condizionato al caso che l'I.A.C.P. fosse ritenuto non legittimato. Interrotto il processo il 16 aprile 1997 per l'estin- zione dell'I.A.C.P. di cui alla legge regionale della Calabria n. 27 del 30 luglio 1996, era respinta l'ec- cezione di tardiva riassunzione dell'appello sollevata dall'I.N.A.I.L. con comparsa conclusionale del 3 marzo 1998, con la richiesta di estinzione del processo, in quanto l'A.T.E.R.P. di Crotone, subentrata all'appel- lante, era stata estranea al giudizio fino a quel mo- mento e non poteva riassumere il processo se non dopo la comunicazione dell'ordinanza interruttiva notifica- ta il 21 maggio 1997. La Corte di merito riteneva legittimata passiva l'A.T. E.R.P., perchè nel patrimonio dell'estinta Gestione case dell'Ente Zolfi era entrato il danaro del mutuo per il quale l'I.N.A.I.L. agiva e per questo credito era stata accesa ipoteca sul terreno divenuto dell'ap- pellante, rendendo questo debitore della somma per la quale vi era la garanzia reale su bene dell'opposta. Comunque la Corte accertava, sulla base della documen- tazione prodotta dall'I.N.A.I.L., che sul terreno gra- vato da ipoteca in favore di questo, erano stati rea- lizzati quattro fabbricati con alloggi intestati all' 6. I.A.C.P., con conferma della legittimazione dell'ap- pellante, cui era subentrato l'A.T.E.R.P. di Crotone;
ritenuta generica l'impugnazione della documentazione dell'I.N.A. I. L. da parte dell'A.T.E.R.P. ne era rile- vata invece l'idoneità a provare l'entità delle somme dovute, corrispondenti a quelle di cui al decreto, per cui era da rigettare l'appello principale, dichiaran- dosi non luogo a provvedere su quello subordinato in- cidentale, con compensazione delle spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con due motivi l'A.T.E.R.P. di Crotone e si é difesa l'I.N.A.I.L. con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale subordinato con due motivi, sia nei confronti della ricorrente principale, circa la mancata dichiarazione di estinzione del giu- dizio di appello, che contro il Ministero del Tesoro, relativamente al difetto di legittimazione passiva di questo, che a sua volta si é difeso con controricorso notificato tempestivamente rispetto alla sola notifica ad esso del ricorso incidentale dell'I.N.A. I. L. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentali dell'I. N. A. I. L. contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. - 7 - 2. Il controricorso e ricorso incidentale del Ministe- ro del Tesoro é ammissibile, essendosi notificato nei termini dell'art. 370 c.p.c. all'I.N.A. I.L. che, in via incidentale e subordinata, ha chiesto di dichiara- re legittimato passivo nel giudizio detto Ministero il quale é la sola"parte contro la quale il ricorso é di- retto" che, volendo contraddire,"deve farlo mediante controricorso" da notificare al ricorrente "nel domi- cilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso" che, con il controricorso dell'I.N.A.I.L., fu notificato il 30 novembre 1999, nei termini di cui alla norma del c.p. c. rispetto alla notifica del ricorso principale del 22 ottobre 1999, e andava depositato, con l'impugnazio- ne incidentale, il 20 dicembre 1999, data entro venti giorni dalla quale fu notificato il ricorso incidenta- le del Ministero del Tesoro il 10 gennaio 2000, primo giorno utile dopo quello festivo di scadenza del ter- mine (domenica 9 gennaio 2000). Solo in allegato alla memoria tempestiva (art. 378 c. p.c.) del Ministero, é stata depositata la sentenza impugnata con le notifiche in calce, che proverebbero la tardività dei ricorsi proposti oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; poichè peraltro il deposito 8 di documenti sull'ammissibilità dell'impugnazione "può avvenire indipendentemente da quello del ricorso o del controricorso, ma deve essere notificato mediante elen- co alle altre parti" (art. 372 c.p.c.), si é corretta- mente ritenuta inammissibile la produzione di documen- ti allegati alla memoria difensiva (Cass. 2 marzo 1995 n. 2431), quando l'elenco non sia stato notificato al- le altre parti, escludendosi comunque l'utilizzabilità di qualsiasi atto non notificato in elenco alle parti che non abbiano partecipato all'udienza pubblica a ga- ranzia del contraddittorio, come nel caso l'A. T.E.R.P. di Crotone, che non é comparsa all'udienza e neppure formalmente ha potuto conoscere l'esistenza del docu- mento prodotto né ha potuto sullo stesso controdedurre (Cass. S.U. 19 giugno 2000 n. 450, Cass. 5 aprile 2000 n. 4248 e 27 marzo 1998 n. 3228). Non essendo utilizzabili nel caso, per decidere sull' ammissibilità dei ricorsi delle altre parti, i docu- menti allegati alla memoria del Ministero del Tesoro, le impugnazioni, principale dell'A.T.E.R.P. e inciden- tale dell'I.N.A.I.L., contro la sentenza della Corte d' appello di Catanzaro, devono dichiararsi ammissibili.
3. Con il primo motivo di ricorso principale, l'A.T.E. R. P. di Crotone deduce violazione degli artt. 13, 14 - 9 - e 15 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 e delle Leggi 4 dicembre 1956 n. 1404 e 19 gennaio 1974 n. 9, lamen- tando travisamento di fatti e insufficiente e contrad- dittoria motivazione su punto decisivo della
contro
- versia, dovendosi escludere la successione automatica dell'I.A.C.P. nei rapporti della Gestione speciale per le case popolari dell'Ente Zolfi Italiani, perchè solo con il concreto trasferimento dei singoli immobili, ad opera dei comitati liquidatori all'Istituto, si é avu- ta la devoluzione dei beni stessi e dei crediti e de- biti ad essi inerenti. Nel caso, nessun bene é stato trasferito all'I.A.C.P. nè alcun alloggio é stato costruito per il contratto di mutuo per il quale l'I.N.A.I.L. agisce e ciò risul- ta affermato in sede di appello, ma la Corte di merito ha ritenuto che comunque si sia verificata successione nei debiti, pur in assenza di trasferimento degli im- mobili cui tali obblighi accedono, con violazione del- l'art. 14 del D.P.R. n. 1036/72 per il quale l'I.A.C.P. subentra agli enti soppressi solo nei rapporti ineren- ti agli immobili acquisiti;
erroneamente la Corte ha accertato il fatto del trasferimento del terreno e della costruzione di alloggi sullo stesso intestati all'I.A.C.P., motivando insufficentemente sul punto, 10 - per non avere considerato la documentazione negativa dell'esistenza di suoli o alloggi nel patrimonio del- l'estinta Gestione. Con il secondo motivo si censura la sentenza di merito per omessa motivazione sul secondo motivo di appello. Per l'I.N.A.I.L., la posizione di controparte non é corretta nel collegare all'individuazione dei beni ad opera degli appositi comitati di liquidazione il tra- sferimento degli stessi agli I.A.C.P. sul territorio, perchè questo é avvenuto ex lege il 31 dicembre 1973, affermato dalle S.U. 14 aprile 1994 n. 3480, come relativamente all'I.N.C.I.S., soppresso con lo stesso D.P.R.1036/72; poichè il terreno sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo era passato al- 1'I.A.C.P. dal 31 dicembre 1973, la ricorrente era te- nuta al rimborso del mutuo, pure se non erano stati realizzati gli alloggi che per la Corte di merito ri- sultavano invece costruiti e intestati all'I.A.C.P., cui era subentrata l'Aterp.
4. I due motivi di ricorso sono inammissibili. L'art. 14 del D.P.R. 1036/72 devolve, dal 31 dicembre 1973, all'Istituto autonomo delle case popolari della provincia in cui si trovano, gli immobili di proprietà degli enti soppressi alla data di cui sopra ed ex art. 11 13 dello stesso D.P.R. con la successione negli immo- bili si ha il passaggio della titolarità delle situa- zioni attive o passive inerenti ad essi;
secondo la ricorrente l'errore di fatto sull'acquisto degli immo- bili dall'I.A.C.P. che non s'era verificato ha deter- minato l'erronea sentenza di merito. La denuncia del travisamento dei fatti rileva come vi- zio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., non prospet- tabile con ricorso per cassazione, che per tale profi- lo é inammissibile (Cass.3 marzo 2000 n. 1195, 27 mar- zo 1999 n. 2932, 15 maggio 1997 n. 4310., S.U. 23 giu- gno 1995 n. 7088); la soluzione data alla questione di fatto della successione negli immobili viene censurata per vizio di motivazione, perchè non risulterebbe giu- stificata in modo esauriente, (sul tema cfr. Cass.30 marzo 2000 n. 3904 e 6 ottobre 1999 n. 11121). In concreto, la ricorrente deduce che la Corte non ha valutato i documenti non meglio specificati che neghe- rebbero il trasferimento di suolo e immobili all'I.A. C.P., dal quale secondo gli stessi giudici di merito deriva la successione nel mutuo, ma il motivo é gene- rico e inammissibile a fronte dell'affermazione della Corte di appello di Catanzaro che riscontra l'avvenuto trasferimento all'indicato Istituto del.."terreno gra- 12 - vato di ipoteca...e, con esso, " di "tutte le si- tuazioni attive e passive, inerenti l'immobile" e che "sul terreno in questione sono stati realizzati, se- condo quanto risulta dalla documentazione prodotta dall'INAIL, ben 4 fabbricati, costituiti da diversi alloggi, tutti intestati all'IACP", per cui nessun rilievo assume la denunciata esistenza di una generica documentazione negativa dell'esistenza di detti immo- bili nel patrimonio dell'ATERP senza neppure indicare quale sia l'indicata documentazione. Il secondo motivo di impugnazione é anche esso inam- missibile, lamentando omessa motivazione nel rigetto del secondo motivo d'appello, senza altra specifica- zione;
la genericità del motivo non consente neppure di rilevare dal ricorso quale sia il punto della con- troversia sul quale la Corte non avrebbe motivato e la rilevanza o decisività dello stesso. va di- Il motivo di ricorso é quindi insufficiente e chiarato anche esso inammissibile. L'inammissibilità del ricorso principale determina l' assorbimento dell'incidentale dell'I.N.A. I. L. contro 1'A.T.E.R.P. e il Ministero del Tesoro. Le spese per la soccombenza della ricorrente principa- le dovranno essere rimborsate da questa al ricorrente 13 - incidentale nella misura di cui al dispositivo;
in as- senza di rapporto processuale tra A.T.E.R.P. di Croto- ne e Ministero, nulla deve disporsi sulle spese della fase di legittimità tra queste due parti mentre vanno compensate le spese tra I.N.A. I. L. e Ministero.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale;
con- danna l'Azienda ricorrente al rimborso delle spese a favore dell'I.N.A.I.L., delle quali per onorari £. 2.000.000 (€. 1032,91) e per spese £. 329.600 (€. 170,22 ). Compensa le spese tra l'I.N.A. I. L. e il Ministero del tesoro. Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2001. Il presidente Il sigliere estensore1. go sigliere Mossin "Fatry AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in ani NOV. 2002. Serie 4 172,43 4 al versate C NuV (euro CENTOSEITANTA 143 002 R T DELLE N E CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Sezione Civite IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Juror eminet Luisa Passinetti H 19 APR. 2002 4 5 IL CANCELLIERE 6 T 1 сэт 129,11 4 1 ,3 2 TOT. 17043