Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8753 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO8753/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUP SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7333/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.19937 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: ST IA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMASELLI ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AMT CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato FRATTALI CLEMENTI, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato SANTAGATI VINCENZO, giusta delega in 1656 atti;
-1- controricorrente di avverso la sentenza n. 63/97 del Tribunale SIRACUSA, depositata il 04/06/97 R.G.N. 3118/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo e del terzo motivo del ricorso, e rigetto del secondo. -2- r.g.n. 7333/1998 ud. 106 aprile 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 10/2/1984 TA NO, ex dipendente dell'Azienda Municipale Trasporti (A.M.T.) di Catania, collocato anticipatamente in quiescenza per inabilità fisica il 30/6/1980, conveniva dinanzi al Pretore di Catania 1'A.M.T. chiedendo: a) che nel calcolo del c.d. rimborso dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all'art. 16 del T.U. degli Accordi Aziendali (con il quale si prevedeva in favore dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza per invalidità la corresponsione dei contributi previdenziali e assicurativi che l'Azienda avrebbe dovuto versare agli enti di previdenza dalla data di anticipata risoluzione del rapporto al raggiungimento del sessantesimo anno di età da parte del dipendente) si includessero gli scatti di contingenza maturata dal febbraio 1977; b) che contributi rimborsati doveva, altresì,nell'importo dei includersi la somma di £. 747.941, che l'Azienda aveva trattenuto ritenendola assorbita nel trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 24 dell'accordo nazionale 23/7/1976. Il Pretore, con sentenza in data 4/3/1985, rigettava la domanda. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Catania con sentenza in data 22/10/1985. Osserva il Tribunale che il c.d. rimborso dei contributi doveva considerarsi parte del trattamento di fine rapporto e che 3 pertanto, in essi non doveva inserirsi l'indennità di contingenza scattata dal febbraio 1977, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge 1/1/1977 n. 72. Riteneva, inoltre, il Tribunale che ai sensi dell'art. 24 del cit. l'acc. naz. 23/7/1976 doveva ritenersi assorbito, fino a concorrenza, ogni altro trattamento di fine lavoro e, dunque, anche il c.d. rimborso dei contributi. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l'TA con unico complesso motivo. Resisteva l'AMT con controricorso. Con un unico motivo, denunziando falsa applicazione degli artt. decreto legge 2120 e 2121 C.C., degli artt. 1 e 1 bis del 31/3/1977 n. 91, violazione 1/1/1977 convertito in legge dell'art. 12 della legge 30/04/1969 n. 153 e dei canoni di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. violazione dell'art. 115 c.p.C., con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cpc, il ricorrente sosteneva che l'Istituto contrattuale del rimborso dei contributi doveva essere tenuto distinto dal trattamento di fine rapporto e che esso non poteva perciò neanche ritenersi assorbito, fino a concorrenza, con l'indennità di anzianità. Con sentenza in data 21/4/1989 n. 1893 questa Corte riteneva fondato il ricorso sul punto della ricomprensione dell'indennità di contingenza maturata a far data dal 31/7/1977 nella base di rimborso dei contributi. Rinviava pertanto la calcolo del c.d. causa al Tribunale di Siracusa per un nuovo esame sul punto della controversia. Con ricorso depositato il 20/4/1989 TA NO riassumeva 4 il giudizio dinanzi а questo Tribunale, chiedendo la condanna dell'AMT al pagamento della somma tuttora dovuta a saldo del cosiddetto rimborso dei contributi, nell'ammontare imposto dalla ricomprensione degli scatti di contingenza nella retribuzione assunta a base di calcolo. Si costituiva l'AMT con memoria depositata 1'8/6/1988, e chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente. Nel corso del giudizio veniva disposta C.T.U.. Con sentenza 28 marzo-4 giugno 1997 il tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, condannava 1'A.M.T. al pagamento in favore di TA NO della somma di £ 1.024.731 con rivalutazione monetaria su detta somma dal 1° maggio 1980 alla data della pronuncia stessa e con gli interessi legali sulla medesima somma dal 1° maggio 1980 al soddisfo. Avverso tale pronuncia, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione l'TA con tre motivi di ricorso illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso l'A.T.M.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.p., sostiene che i giudici del rinvio hanno violato innanzitutto il principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Invero, né in primo grado, né in appello e neanche nel giudizio 5 di rinvio l'AMT ha eccepito o anche solo dedotto che l'aliquota contributiva andava decurtata dell'8,50 % per il presunto sgravio previsto dalla legge 25/10/68, n. 1089, in favore delle aziende industriali del Mezzogiorno d'Italia. In realtà sia nella memoria di risposta del primo grado del 4/5/84, sia nella memoria di risposta in appello del 20/9/85, sia nel controricorso del giudizio di legittimità, sia nella memoria di risposta del giudizio di rinvio dell'8/6/90 1'AMT si è limitata a contestare l'inclusione nel calcolo dei contributi da rimborsare dell'indennità di contingenza perché congelata a norma della legge n.91 del 1977 ai fini dell'indennità di anzianità.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 394 c.p.c.; degli artt. 416, u.c. e 437 c.p.c.; dell'art. 112 c.p.c.; con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. La censurata statuizione del Tribunale viola secondo la difesa del ricorrente - la norma di cui all'art. 394, u.c., c.p.c. applicabile anche nel rito del lavoro secondo cui nel giudizio di rinvio è preclusa alle parti ogni possibilità di formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 112 e 429 c.p.c., sostiene che erroneamente il Tribunale ha altresì disatteso senza fornire alcuna motivazione la richiesta del ricorrente - reiterata nel ricorso di riassunzione per il rinvio - di condanna dell'AMT al 6 pagamento degli interessi maturati fino al soddisfo sulla sorte capitale via via rivalutata.
4. I primi due motivi che possono essere trattati sono infondati. congiuntamente 4.1. Deve premettersi che la pronuncia resa in precedenza da questa Corte nel medesimo giudizio (Cass. 21 aprile 1989 n.1893) aveva cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la c.d. sterilizzazione della contingenza di cui al d.l. n. 12 del 1977, convertito con modificazioni, nella 1. n. 91 del 1977, anche al rimborso dei contributi (e cioè all'importo che in base a contratto aziendale delle aziende municipalizzate viene corrisposto ai lavoratori collocati in pensione anticipatamente per invalidità fisica, pari ai contributi previdenziali e assistenziali che l'azienda avrebbe versato in loro favore fino alla data di compimento del sessantesimo anno di età), argomentando l'assimilabilità di tale istituto al l'assoggettabilità alla trattamento di fine rapporto e quindi normativa richiamata sulla base del semplice rilievo dell'insorgenza del diritto al rimborso con la cessazione del rapporto di lavoro, e non accertando, invece, se l'entità del rimborso stesso fosse collegata alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore e se l'istituto avesse natura di retribuzione differita oltre che funzione lato sensu previdenziale. Successivamente la Corte costitituzionale (C. cost. 12 giugno 7 1991 n.261) ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 18, 2' comma, d.l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito in 1. 25 ottobre 1968, n. 1089 (recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi previsto per le imprese operanti nelMezzogiorno i rapporti di lavoro le cui retribuzioni non sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Sicché in ragione di tale pronuncia, che ha il tipico effetto retroattivo delle pronunce di incostituzionalità con il limite dei rapporti esauriti (ma tale, ovviamente, non era quello oggetto del e non è ancora giudizio in esame), deve anche considerarsi mutata, in senso più favorevole per le imprese, l'aliquota per il calcolo dei contributi;
mutamento questo che però è anche ridondato in senso sfavorevole per il ricorrente stante l'aggancio tra l'attribuzione patrimoniale dovuta dall'A.T.M. al ricorrente ed i contributi dovuti dall'A.T.M. all'I.N.P.S.. 4.2. Orbene nel presente giudizio entrambe le parti concordono nel ritenere che secondo l'espresso ed inequivocabile tenore della norma collettiva applicabile nella specie (art. 16, n. 3, t.u. accordi aziendali) l'importo dei contributi di previdenza ed assicurativi, al quale ha diritto il ricorrente (nel senso che l'emolumento riconosciuto al ricorrente dalla normativa collettiva aziendale è fatto pari a tali contributi), deve essere calcolato nella misura vigente alla data dell'esonero dal 8 servizio, ossia del collocamento anticipato in quiescenza per inabilità fisica. La misura vigente>> è quindi quella risultante dalla normativa di fonte legale applicabile all'epoca per quantificare i contributi dovuti;
normativa che nelle more del giudizio è mutata per effetto della menzionata dichiarazione di incostituzionalità. Ciò posto, deve allora considerarsi che è certamente vero come deduce la difesa del ricorrente che l'oggetto del contendere era costituito essenzialmente dalla (controversa) computabilità, dell'indennità di contingenza nell'attribuzione 0 meno, patrimoniale in questione (pari ai contributi potenzialmente dovuti per il prosieguo del rapporto di lavoro anticipatamente risolto) ed il dibattito processuale nei precedenti due gradi di merito e nel giudizio di cassazione si era concentrato su tale questione (ormai definita in senso favorevole al ricorrente). Ma la domanda del ricorrente non era di mero accertamento del diritto (ossia del solo an debeatur); se tale limitazione ci fosse stata, effettivamente l' (ulteriore) indagine compiuta dal giudice di rinvio in ordine al quantum dei contributi spettanti al ricorrente avrebbe violato il principio dispositivo del processo civile (art. 112 c.p.c.). In realtà però il ricorrente ha chiesto la condanna dell'A.M.T. al pagamento della somma spettante e pertanto il giudice di rinvio non poteva non procedere anche alla quantificazione di tale somma. Nel far ciò ha correttamente tenuto conto della cit. pronuncia della Corte costituzionale che ha modificato il quadro normativo applicabile 9 per quantificare l'accertato diritto del ricorrente. E ciò il giudice di rinvio poteva fare perché questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. 3 luglio 1998 n. 6548) che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione a norma c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in dell'art. 384 aderenza а tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens ovvero ed è questo il caso di specie dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo in questa evenienza farsi applicazione rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo di detto ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale che travalica il principio di diritto enunziato dalla sentenza di cassazione. Pertanto una volta intervenuta la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 18, 2' comma, d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito in l. 25 ottobre 1968 n. 1089 nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non fossero assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria, il riconoscimento del diritto dei dipendenti di una di dette imprese allo sgravio sulle quote dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico non poteva non essere dimensionato secondo le aliquote risultanti dal riconosciuto diritto allo sgravio. 10 come assume la difesa del 4.3. Nè certo può ritenersi tardiva ricorrente la deduzione fatta dall'A.M.T. nel corso del giudizio di rinvio prima a mezzo del suo consulente tecnico di parte e poi dalla stessa difesa nelle note autorizzate per la discussione finale (del 18 giugno 1996), atteso che in precedenza costituzione nel giudizio di rinvio (delné nella memoria di 1988), né a maggior ragione in (ancor più risalenti) atti difensivi era possibile dedurre la citata pronuncia della Corte costituzionale (del 1991) perché successiva. D'altra parte, trattandosi di una mera segnalazione della intervenuta modifica normativa conseguente a dichiarazione di incostituzionalità, non si può certo parlare di eccezione in senso proprio e quindi neppure trova applicazione il regime delle preclusioni ad essa afferente, operando viceversa il principio di cui al broccardo jura novit curia.
5. Fondato è invece il terzo motivo del ricorso. E' sufficiente richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 29 gennaio 2001 n.38) che hanno da ultimo < Conaffermatoil seguente principio: affermato il riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in ероса precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per privati, per effetto della i crediti di lavoro dei dipendenti sentenza della Corte costituzionale n.459 del 2000, che ha 11 dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attivita' di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato vantaggio della liquidita' (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalita' non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Ne' il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla 12 "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi piu' lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. Pertanto erroneamente il tribunale ha calcolato l'importo degli interessi legali sul capitale non rivalutato, dovendo invece far riferimento al capitale rivalutato. In ragione dell'accoglimento di tale motivo la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e - potendo la causa essere decisa nel merito - deve condannarsi 1'A.M.T. al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo sulla somma capitale periodicamente rivalutata.(and. 384 up.c.). Vanno poi confermate le statuizioni della sentenza impugnata relativamente alle spese dei precedenti gradi di merito;
mentre possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta i primi due motivi del ricorso;
accoglie il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'Azienda Municipale Trasporti (A.M.T.) al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo sulla somma capitale periodicamente rivalutata. Conferma le statuizioni della sentenza impugnata relativamente alle spese dei precedenti gradi di merito;
compensa tra le parti 13 le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Marino Donato Santojanni) Giovanni Amoroso) М ожно ). Ситоралий Pieden. чего кою Phille ateria I D , A S 0 C S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I . S 'A D E N L P L A S E 3 I T S D -7 N O I G 8 P S - O 1 N M I E A 1 S D A I E E D , A G E O G T O R E T T N T L IS E I S R G E I A E L D R L O E D 14