CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2023, n. 32316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32316 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UF YO nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevato che il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 32316 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Genova dichiarava inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato proposta da UF OU in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova n.1740 di data 26 aprile 2021. A fronte di una procedura estradizionale completatasi il 30 marzo 2022, conseguente ad ordine di esecuzione della procura della repubblica presso il tribunale di Genova del 10 gennaio 2022, l'istanza rescissoria era stata formulata solo in data 21 ottobre 2022, oltre il termine perentorio previsto dall'art.629 bis comma 2 cod. proc. pen.. Nulla era stato dedotto, allegato e provato (o chiesto di provare) in ordine ad un eventuale diverso termine da considerarsi ai fini della determinazione del dies a quo. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con due motivi, riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamentano congiuntamente vizi di legge penale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva nonché vizi motivazionali (art.606 lett. b, c, d ed e) con riferimento alla decisione di inammissibilità e l'esclusione della rimessione in termini o dell'integrazione probatoria. Seppure l'imputato era stato informato dei procedimenti a suo carico, egli non poteva valutarne gli aspetti fondamentali né eventuali iniziative da intraprendere. Egli non è stato in grado di esercitare il proprio diritto fino a presa visione dei fascicoli ciò che è avvenuto a distanza di mesi, come si è argomentato in udienza, dichiarando la disponibilità a fornire prova di un tanto. Né la Corte ha disposto integrazione istruttoria ex art.507 cod. proc. pen. come avrebbe potuto. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dei medesimi parametri legislativi già invocati con il primo motivo, per sostenere la carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia nel merito rispetto alla richiesta di rescissione del giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Già nel vigore dell'art. 625 - ter cod. proc. pen. la Cassazione aveva precisato che la norma era di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n. 14058 del 16/02/2016 - dep. 07/04/2016 - Rv. 266552). L'attuale formulazione dell'art. 629 bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 2. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080, in motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). 3. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il onsigliere relatore Il Presi nte
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevato che il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 32316 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Genova dichiarava inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato proposta da UF OU in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova n.1740 di data 26 aprile 2021. A fronte di una procedura estradizionale completatasi il 30 marzo 2022, conseguente ad ordine di esecuzione della procura della repubblica presso il tribunale di Genova del 10 gennaio 2022, l'istanza rescissoria era stata formulata solo in data 21 ottobre 2022, oltre il termine perentorio previsto dall'art.629 bis comma 2 cod. proc. pen.. Nulla era stato dedotto, allegato e provato (o chiesto di provare) in ordine ad un eventuale diverso termine da considerarsi ai fini della determinazione del dies a quo. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con due motivi, riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamentano congiuntamente vizi di legge penale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva nonché vizi motivazionali (art.606 lett. b, c, d ed e) con riferimento alla decisione di inammissibilità e l'esclusione della rimessione in termini o dell'integrazione probatoria. Seppure l'imputato era stato informato dei procedimenti a suo carico, egli non poteva valutarne gli aspetti fondamentali né eventuali iniziative da intraprendere. Egli non è stato in grado di esercitare il proprio diritto fino a presa visione dei fascicoli ciò che è avvenuto a distanza di mesi, come si è argomentato in udienza, dichiarando la disponibilità a fornire prova di un tanto. Né la Corte ha disposto integrazione istruttoria ex art.507 cod. proc. pen. come avrebbe potuto. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dei medesimi parametri legislativi già invocati con il primo motivo, per sostenere la carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia nel merito rispetto alla richiesta di rescissione del giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione, relativa alla richiesta di rescissione del giudicato, è stata presentata nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Già nel vigore dell'art. 625 - ter cod. proc. pen. la Cassazione aveva precisato che la norma era di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito (Cass. Sez. 5, sent. n. 14058 del 16/02/2016 - dep. 07/04/2016 - Rv. 266552). L'attuale formulazione dell'art. 629 bis ribadisce che la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 2. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della corte di appello, l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080, in motivazione la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). 3. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il onsigliere relatore Il Presi nte