CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30650 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID IO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MARIA GIANNA PONTICIELLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30650 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale SO NA era stato condannato, per quanto qui di interesse, per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SO, il quale rileva che la Corte di appello, pur avendo accolto il motivo con cui si chiedeva il riconoscimento del vizio parziale di mente dell'imputato, aveva applicato la diminuente soltanto alla pena base e poi aveva proceduto alla applicazione degli aumenti per la continuazione ed infine alla riduzione per il rito, non considerando che l'attenuante avrebbe dovuto essere applicata a tutti i reati e non solo a quelle più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve infatti ribadire che "in tema di reato continuato, nella determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole" (Sez.2, 8749 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Pavone, Rv. 278528). Nel caso in esame, la Corte di appello, nel rideterminare la pena, dopo aver applicato la diminuente di pena ai sensi dell'art. 89 cod. pen. (senza peraltro comprenderla nel giudizio di comparazione delle circostanze), ha mantenuto gli stessi aumenti di pena per la continuazione con gli altri reati contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, per cui è evidente che la concessione- riconoscimento (ex art. 89 cod. pen.) non è stata riferita a tutti i reati contestati. Si deve inoltre precisare che la necessità di scindere il reato continuato a vari fini (ad es. per l'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti o diminuenti quale quella ex art. 89 cod. pen.) impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà attenersi al principio sopra indicato. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio dei reati in continuazione e rinvia per la rideterminazione della pena finale ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 06/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID IO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MARIA GIANNA PONTICIELLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30650 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale SO NA era stato condannato, per quanto qui di interesse, per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SO, il quale rileva che la Corte di appello, pur avendo accolto il motivo con cui si chiedeva il riconoscimento del vizio parziale di mente dell'imputato, aveva applicato la diminuente soltanto alla pena base e poi aveva proceduto alla applicazione degli aumenti per la continuazione ed infine alla riduzione per il rito, non considerando che l'attenuante avrebbe dovuto essere applicata a tutti i reati e non solo a quelle più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve infatti ribadire che "in tema di reato continuato, nella determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole" (Sez.2, 8749 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Pavone, Rv. 278528). Nel caso in esame, la Corte di appello, nel rideterminare la pena, dopo aver applicato la diminuente di pena ai sensi dell'art. 89 cod. pen. (senza peraltro comprenderla nel giudizio di comparazione delle circostanze), ha mantenuto gli stessi aumenti di pena per la continuazione con gli altri reati contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, per cui è evidente che la concessione- riconoscimento (ex art. 89 cod. pen.) non è stata riferita a tutti i reati contestati. Si deve inoltre precisare che la necessità di scindere il reato continuato a vari fini (ad es. per l'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti o diminuenti quale quella ex art. 89 cod. pen.) impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà attenersi al principio sopra indicato. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio dei reati in continuazione e rinvia per la rideterminazione della pena finale ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 06/07/2023