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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4072/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028428901001 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di cui sopra eccependo la sostanziale inesistenza del credito;
ha concluso per l'annullamento dell'atto, vinte le spese.
Costituitesi le resistenti sollevano questioni a vario titolo in parte anche apparentemente non afferenti al ricorso in oggetto chiedendone il rigetto, vinte le spese.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni sollevate a carattere generale dalle resistenti appaiono del tutto infondate.
Con carattere assorbente su ogni altra censura va dichiarato il difetto di motivazione della cartella per non essere nella stessa indicato il procedimento per il quale si richiede il versamento del contributo unificato.
Tanto consente di dichiarare la nullità dell'atto.
Pur tuttavia, ai fini del governo delle spese di lite, va evidenziato come la ricevuta di pagamento versata in atti dal ricorrente non consente di verificare a quale procedimento effettivamente la stessa si riferisce.
“L'estratto dal registro degli eventi del fascicolo” prodotto dal ricorrente indica il n. 2817/2020, con data di iscrizione a ruolo 11/03/2020; da altro documento allegato alle NTS risulta il deposito nel fascicolo
002815/2020; la ricevuta indica un pagamento effettualo il 12/01/2021 ovvero ad oltre un anno dalla iscrizione a ruolo se riferita al 2817/2020 e verosimilmente anche al 2815/2020 se iscritto a ruolo in pari data. Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4072/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028428901001 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di cui sopra eccependo la sostanziale inesistenza del credito;
ha concluso per l'annullamento dell'atto, vinte le spese.
Costituitesi le resistenti sollevano questioni a vario titolo in parte anche apparentemente non afferenti al ricorso in oggetto chiedendone il rigetto, vinte le spese.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni sollevate a carattere generale dalle resistenti appaiono del tutto infondate.
Con carattere assorbente su ogni altra censura va dichiarato il difetto di motivazione della cartella per non essere nella stessa indicato il procedimento per il quale si richiede il versamento del contributo unificato.
Tanto consente di dichiarare la nullità dell'atto.
Pur tuttavia, ai fini del governo delle spese di lite, va evidenziato come la ricevuta di pagamento versata in atti dal ricorrente non consente di verificare a quale procedimento effettivamente la stessa si riferisce.
“L'estratto dal registro degli eventi del fascicolo” prodotto dal ricorrente indica il n. 2817/2020, con data di iscrizione a ruolo 11/03/2020; da altro documento allegato alle NTS risulta il deposito nel fascicolo
002815/2020; la ricevuta indica un pagamento effettualo il 12/01/2021 ovvero ad oltre un anno dalla iscrizione a ruolo se riferita al 2817/2020 e verosimilmente anche al 2815/2020 se iscritto a ruolo in pari data. Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-