Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione amministrativa previsto dall'art. 19, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, la ricorrenza del requisito della convivenza non può essere desunta esclusivamente dalla mancanza di separazione legale fra detti coniugi, occorrendo accertare altresì che non risulti intervenuta neppure separazione di fatto fra gli stessi, così da determinare la cessazione dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base della comune organizzazione domestica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12227 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 1 2227 /03 REPUBBLICA ITALI TE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a decreto di espulsione dello straniero Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI PRESIDENTE R.G.N.19907/2001 Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE Dott. Renato RORDORF CONSIGLIERE Dott. Luigi MACIOCE CONSIGLIERE Cron. 26109 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 17.2.2003 SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO dell'INTERNO - PREFETTURA di ROMA, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege RICORRENTE -
CONTRO
DI LD EM - INTIMATO- 0 2 3 4 0 0 2 avverso il provvedimento del Giudice Unico del Tribunale di Roma, pubblicato il 27.1.2001, emesso in data 26.1.2001 nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 3751/2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.2.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.1.2001, il cittadino etiope AD LD EM proponeva davanti al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto il 17.1.2001, sul presupposto che lo stesso non avesse regolarizzato la propria posizione di soggiorno ai sensi dell'art.5, comma secondo, del decreto legislativo n.286 del 1998. Il Giudice Unico dell'Ufficio anzidetto, con decreto in data 26/27.1.2001, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnato decreto, assumendo che il ricorrente avesse dimostrato di essere coniugato con una cittadina italiana, laddove non era emerso che, allo stato, vi fosse separazione legale fra i detti coniugi. Avverso tale decreto, propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, deducendo due motivi di gravame, cui non resiste l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art.360, n.5, c.p.c., in relazione all'art. 19, comma secondo, lettera c), del 2 decreto legislativo n.286/1998, assumendo: a) che la norma da ultimo richiamata prevede il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, dovendo intendersi il requisito della convivenza come sussistente in presenza di effettiva coabitazione;
b) che il cittadino straniero ha invece dichiarato, nel giudizio di merito, che il di lui coniuge ha abbandonato la casa familiare emigrando in America e di avere avuto contatti con la consorte solamente una volta per vie telefoniche. Il motivo è fondato. Il giudice del Tribunale, infatti, ha ritenuto l'operatività, nella specie, del divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma secondo, lettera c), del decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998, sul duplice rilievo: a) che il cittadino straniero avesse dimostrato di essere regolarmente sposato con una cittadina italiana;
b) che, allo stato, non vi fosse separazione legale fra i detti coniugi. Sotto quest'ultimo profilo, il giudice a quo è incorso nella lamentata violazione di legge (tale dovendo interpretarsi la censura dedotta, indipendentemente dalla denominazione formale datane dal ricorrente), avendo trascurato di considerare che la disposizione sopra richiamata subordina il menzionato divieto di espulsione dello straniero al fatto della convivenza di quest'ultimo con il coniuge di nazionalità italiana e che il riconoscimento di tale convivenza, perciò, lungi dal postulare il semplice accertamento della mancanza di una separazione legale (giudiziale o consensuale, ex art. 150, secondo comma, c.c.), presuppone invece necessariamente l'apprezzamento circa l'insussistenza altresì di una separazione di fatto, la quale, secondo una 3 parte della dottrina, si connette all'allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare senza giusta causa e senza che l'altro si curi di richiamarlo (sulla scorta di quanto prevede espressamente il primo comma dell'art. 146 c.c.), determinando così la cessazione dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base della comune organizzazione domestica, ovvero di quel consortium vitae che viene correntemente inteso come convivenza appunto (Cass. 23 gennaio 1980, n.554; Cass. 24 febbraio 1981, n.1124; Cass. 24 novembre 1983, n.7025; Cass. 29 novembre 1990, n.11523; Cass. 26 novembre 1993, n.11722; Cass. 28 febbraio 2000, n.2217). Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art.360, n.3, c.p.c., in relazione al difetto di motivazione del decreto impugnato, deducendo: a) che il provvedimento di espulsione deve considerarsi atto dovuto, poiché l'attuale normativa non lascia all'Autorità preposta ad adottarlo alcun potere discrezionale, onde tale provvedimento non risulta inficiato da eccesso di potere;
b) che la giurisprudenza contraria alla mancata automaticità dell'espulsione in caso di mancato rispetto del termine di legge per la richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno nel territorio nazionale da parte dello straniero, non è applicabile al caso in esame, atteso che, nella specie, non può ravvisarsi un radicamento del soggetto nel contesto sociale, familiare ed economico italiano;
c) che la parte avversa non ha mai avanzato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato;
d) che il provvedimento di espulsione non comporta l'indirizzo dello straniero, nei cui confronti viene adottato, verso uno Stato determinato. Il motivo è inammissibile, posto che, con esso, il ricorrente si limita ad argomentare circa la legittimità del provvedimento di espulsione la quale, però, appare fondata esclusivamente sopra ragioni del tutto estranee alla ratio decidendi, ovvero trascurando di considerare che l'impugnato decreto emesso dal giudice del merito poggia sul riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione di cui all'art. 19, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo n.286 del 1998, senza che, in particolare, venga rivolta censura alcuna a tale ragione del decidere. Pertanto, il primo motivo del ricorso merita accoglimento, laddove del secondo va dichiarata l'inammissibilità, onde il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini del riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma secondo, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, la ricorrenza del requisito della convivenza non può essere desunta esclusivamente dalla mancanza di separazione legale fra detti coniugi, occorrendo accertare altresì che non risulti intervenuta neppure separazione di fatto tra gli stessi, così da determinare la cessazione dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base della comune organizzazione domestica".
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara l'inammissibilità del secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, 5 anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in personadi altro magistrato. O I 0 Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003. T R 1 . A E I 1 T 1 N S A . IL PRESIDENTE R O T T L R L S E A E D lew N 8 O 9 O I - C S 3 I L - L'ESTENSORE R U 6 A P C S PadoPab givan L E E A : D A E I R 0 S E E 4 T P . A S L M IL CANCELLIERE Domenico Mazzalupi Home Plankalypбоше во CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancellerial 20 AGO. 2003 IL CANCELLERF