Sentenza 17 marzo 2008
Massime • 1
Non è configurabile il reato di cui all'art. 388, secondo comma cod. pen. in caso di inottemperanza da parte del custode di beni immobili pignorati del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 593 cod. proc. civ., ordina di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, in quanto si tratta di un atto emesso nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice nello svolgimento dell'operato del custode, per il quale non ricorre il requisito della definitività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2008, n. 18744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18744 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 502
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 40486/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e dalla parte civile CA NA;
avverso la sentenza in data 1 giugno 2007 della Corte di appello di Roma con la quale DU NR, nata il [...], e DU LA, nata il [...], sono state assolte dal reato ex art. 388 c.p., comma 2, in relazione all'accusa di non aver ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto trimestrale della gestione dell'amministrazione giudiziaria, prescritto dall'art. 593 c.p.c., in riforma della sentenza 23 febbraio 2006 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, nonché per la parte civile l'avv. De Simone che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Bartolini Andrea che, per CA RI ha invece concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Risulta agli atti che il Tribunale di Roma, con sentenza 23.2.2006 n. 4026, ha affermato essere emerso chiaramente che le imputate, custodi dei terreni pignorati, non avevano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto trimestrale della gestione, prescritto dall'art. 593 c.p.c. e che, solamente in data 2.5.2000, a seguito di ordine del Giudice dell'esecuzione del 17.2.2000, avevano presentato un rendiconto incompleto che peraltro il Giudice non aveva approvato. Sulla base dei suddetti elementi, il Giudice di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità delle imputate (a sensi del comma secondo dell'art. 388 c.p.), posto che entrambe avevano omesso di compiere un atto, cui erano tenute in virtù dell'Ufficio da loro ricoperto. Nell'unico rendiconto presentato il 2.5.2000 erano state indicate delle rendite mai depositate ed il Tribunale aveva così ritenuto che il mancato versamento delle rendite costituisse omesso compimento di un atto dell'Ufficio, in quanto l'art. 593 c.p.c. ed il provvedimento 17 febbraio 2000, obbligava in tal senso le due accusate.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1 luglio 2007, andando in contrario avviso, ha invece totalmente riformato detta decisione, assolvendo le due imputate perché il fatto non sussiste. Con un primo motivo di impugnazione entrambe le parti ricorrenti - pubblica e privata - deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione al disposto dell'art. 388 cod. pen., comma 2. Secondo i ricorsi, pressocché speculari nel loro tenore, il combinato disposto degli artt. 560 (modo della custodia) e 593 (rendiconto) c.p.c. stabilisce che il custode degli immobili pignorati, nel termine fissato dal Giudice dell'esecuzione, ed, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre, deve presentare il conto della gestione e depositare le rendite disponibili: avrebbe quindi errato la Corte d'Appello di Roma nell'assolvere le imputate, affermando che nessuna delle condotte, realizzava l'aspetto oggettivo contemplato dall'art. 388 c.p., comma 2, la cui ipotesi di reato consiste nell'eludere l'esecuzione dei provvedimenti relativi all'affidamento di minori o incapaci, ovvero misure di carattere cautelare a difesa della proprietà, del possesso o del credito ed essendo a ciò bastevole (SS.UU. 37832/2005) anche solo una condotta omissiva, quando l'esecuzione del provvedimento richiede la collaborazione dell'obbligato.
Per i ricorrenti quindi sarebbe indiscutibile: l'omesso adempimento degli obblighi trimestrali, la reiterazione dell'indebita omissione degli atti d'ufficio, e la mancata ottemperanza del termine fissato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza 17.02.2000; condotte omissive tutte da mancata collaborazione dell'obbligato che vanno pertanto sanzionate a norma dell'art. 388 c.p., comma 2, apparendo del tutto infondato l'assunto della Corte d'Appello, secondo la quale per realizzare l'aspetto oggettivo del reato, debba sussistere un atto definitivo, vale a dire non suscettibile di mutamenti. Con un secondo motivo di impugnazione - della sola parte civile - si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo il Tribunale compensato le spese di lite tra le parti e non concesso la provvisionale e la Corte d'appello, adita ex art. 576 c.p.p. sul solo detto punto, ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto esso "coinvolge l'aspetto penale del fatto".
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato, con decisione che necessariamente esclude la fondatezza del secondo derivato motivo di impugnazione.
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha assolto le due imputate per insussistenza del fatto, ritenendo che la duplice condotta loro addebitata, nella qualità di custodi dei beni pignorati (di cui erano proprietarie, in comune con la sorella NA, odierna parte civile ricorrente), proprio perché espressione di un provvedimento interlocutorio (modificabile anche dallo stesso giudice), non abbia integrato la materialità del delitto di cui all'art. 388 cod. pen. in nessuno dei due profili contestati e cioè:
a) quello di aver omesso indebitamente di ottemperare all'obbligo del rendiconto trimestrale e del deposito delle rendite;
b) quello di non aver ottemperato all'ordinanza 17 febbraio 2000 del giudice dell'esecuzione che aveva loro imposto la presentazione del detto rendiconto ed il deposito delle rendite stesse. L'argomentare del giudice distrettuale, giustificativo della decisione di proscioglimento, si è quindi mosso dalla constatazione che le condotte, descritte nel capo di imputazione ed attribuite alle imputate, non rientrerebbero in nessuno dei provvedimenti cautelari quali regolati dalle norme del titolo 4^ del codice di rito civile, ma piuttosto vanno ricomprese nei provvedimenti provvisori del giudice civile, finalizzati alle verifiche ed ai controlli sull'operato del custode.
Siffatto argomentare, secondo l'impugnata sentenza, troverebbe indiscutibile conferma nella circostanza che nella successiva ordinanza, pronunciata il 28 giugno 2000, lo stesso giudice dell'esecuzione, nella deliberazione di non - approvazione del rendiconto, quale depositato dalle imputate il 2 maggio 2000, si riservava esplicitamente, all'esito della presentazione del rendiconto finale, la fissazione dell'udienza finale nel procedimento di rendiconto ex art. 178 disp. att. c.p.c.. Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata con rigetto di entrambi i ricorsi. Con recente pronuncia, richiamata dai ricorrenti (sentenza n. 36692/2007 RG 37823/05, Presidente Lupo, est. Nappi, in ricorso Vuocolo), le SS.UU. della Corte dopo aver individuato l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p., commi 1 e 2, non nell'autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì nell'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, hanno fissato il principio di diritto secondo cui il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 c.p., comma 2, costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, solo in due casi:
a) quando la natura personale delle prestazioni imposte comporti il contributo dell'obbligato;
b) quando la natura interdittiva dello stesso provvedimento esiga del pari, per l'esecuzione, il contributo dell'obbligato. Orbene, premesso che nella specie si versa in una situazione pacificamente connotata da una condotta di elusione di un obbligo di fare, il cui risultato concreto presuppone la collaborazione dei soggetti obbligati, sembra dover trovare applicazione la regola sub a) nei termini precisati dalle SS.UU. nel ricorso Vuocolo, ma siffatta conclusione risulta nella specie impedita dalla assorbente circostanza, giustamente valorizzata dalla Corte di appello di Roma, che nella concreta vicenda manca il definitivo comando giudiziale presupposto", tenuto conto che lo stesso giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza 17 febbraio 2000 (che si pretende di porre a fondamento della pronuncia di responsabilità penale in relazione al disposto normativo dell'ultima parte dell'art. 388 c.p.p., comma 2), ha realizzato, proprio per l'esplicitata "statuizione di riserva" solo un segmento dell'atto complesso di cui si compone l'iter procedimentale dell'approvazione del conto della gestione dell'amministratore, con ciò rendendo il singolo provvedimento de quo, di natura provvisoria, non suscettibile di tutela a sensi della norma invocata.
I ricorsi pertanto vanno rigettati, con condanna della parte privata proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008