Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito.
Commentario • 1
- 1. ANAC: accesso civico generalizzato e consulenza tecnica d’ufficio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 364 del 5 maggio 2021 Oggetto: accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) Riferimenti normativi Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 144 Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5, co.2 e 5-bis Parole chiave “consulenza tecnica d'ufficio (CTU)” – “accesso civico generalizzato” – “limiti ed esclusioni” – “atti giudiziari”- “linee guida Anac 1309/2016”. Massima La consulenza tecnica d'ufficio (CTU), in quanto mezzo di indagine riconducibile nell'ambito degli atti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9922 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI TA, QU OV, MI EL, MI NI, MI IA DI, MI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BETTOLO 6, presso l'avvocato TITONE P., rappresentati e difesi dagli avvocati MARZOCCO GIANFRANCO e CERISANO GIANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 491/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cerisano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.4.1986, MI AN e MI PP convenivano in giudizio l'Anas davanti al Tribunale di Bari chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 700.000.000. Esponevano che essendo titolari di un'azienda vinicola impiantata su un fondo agricolo di loro proprietà in Cerignola, contrada S. Martino, per la realizzazione dell'ampliamento della statale n. 16, da cui l'azienda aveva accesso, l'Anas aveva espropriato le aree antistanti lo stabilimento con la conseguenza della sostanziale interclusione del fondo: la complanare alla statale realizzata dall'ente convenuto, infatti, consisteva in un tratturo di ridotte dimensioni che non consentiva il passaggio e l'incrocio di mezzi pesanti, i quali, per di più, per raggiungere la viabilità ordinaria, dovevano compiere un tratto in senso vietato, estremamente pericoloso. Gli attori erano stati di conseguenza costretti ad abbandonare i progetti di ampliamento dell'attività e, alla fine, alla cessazione.
Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che l'opera era stata realizzata previa rituale espropriazione dell'area antistante, attraverso la quale gli attori esercitavano l'accesso alla strada statale, e che era stata concordata l'indennità, tenendosi conto del loro status di coltivatori diretti, ma senza far menzione dell'esercizio dell'impresa. Peraltro, non era configurabile l'indennizzo ex art. 46 l. 25.6.1865 n. 2359, riguardando il medesimo i danni derivati al fondo e non all'impresa che sul medesimo fosse esercitata.
Sull'appello di MI AN e, quali eredi di MI PP, della vedova DO NA, in proprio e quale rappresentante di MI FF, MI NI, MI AR FF, MI PI IA e MI RO, la Corte d'Appello di Bari rigettava il gravame. La domanda era da qualificare di natura risarcitoria, e non indennitaria: pur tuttavia mancava la prova dell'imputabilità dei comportamenti dell'ente e la derivazione causale dei pregiudizi all'azienda, fino alla chiusura, dal comportamento negligente dell'Anas. Le prove acquisite escludevano ricorresse un'effettiva interclusione ed una difficoltà d'accesso riconducibile alle caratteristiche costruttive o alle condizioni di manutenzione della complanare.
Ricorrono per Cassazione MI AN, DO NA, MI AR FF, MI FF, MI NI, MI PI IA e MI RO affidandosi ad un motivo.
Non si è costituito l'Anas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata omessa e insufficiente motivazione.
Il giudice di merito ha disatteso le risultanze di c.t.u., senza aver acquisito elementi diversi, idonei a radicare un autonomo convincimento. Dalla relazione peritale emerge l'inidoneità della complanare al transito dei mezzi pesanti e le conseguenti difficoltà di accesso all'azienda vinicola, e per di più le precarie condizioni di manutenzione. Il giudice non ha motivato il suo dissenso dal parere espresso dal c.t.u., valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, e per di più senza manifestare le fonti del proprio autonomo convincimento.
Il ricorso è infondato.
La decisione impugnata motiva adeguatamente la ritenuta assenza di un nesso di causalità tra gli inconvenienti lamentati, e descritti dal c.t.u., e l'andamento aziendale, che, a detta dei ricorrenti avrebbe subito prima una contrazione, fino alla completa cessazione dell'attività.
Spiega che le difficoltà di accesso dei mezzi al fondo potevano essere superate tramite accorgimenti. Che le caratteristiche costruttive della complanare inducevano semplicemente ad una maggior cautela nel transito. Che le dimensioni dell'azienda non erano tali da rendere frequente la necessità di scambio tra i veicoli. Che l'accesso alla statale, momentaneamente - in attesa del completamento del cavalcavia - pericoloso, non era riconducibile a negligenze dell'ente.
Il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa: nei limiti in cui è consentito in questa sede il controllo della motivazione, essa appare logica e congruente, non potendosi ritenere il giudice vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti compiuti, ma essendo precipuo compito del giudicante trarre logiche conclusioni sulla base del materiale probatorio assunto (Cass. 29.1.1993, n. 1115; 2.5.1990, n. 3615;
16.12.1986, n. 7557) e nella specie, la Corte d'appello non manca di rilevare di aver avuto a disposizione i soli "rilievi postumi" effettuati dall'ausiliario.
Nulla per la spese, non essendosi costituito l'ente intimato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001