Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
IN 03678/0 1 REPUBBLICANT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Countraverinta SEZIONE PRIMA CIVILE Eventuale simulosis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11942/99Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 11966/99 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere 12615/99 Cron. 7734 Dott. AR Rosario MORELLI Rel. Consigliere 1235 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud.25/10/00 S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. NAGAE OK VED ES, nella qualità di erede di per diritti L. 12.000 ES MARIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA # 14 MAR 2001. IL CANCELLIERE TAZZOLI 6, presso l'avvocato RE ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE NOVA CANCELLERIA GIORGIO, giusta delegá a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
TT VA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso 1'avvocato ANTONIO MEOLA, che lo rappresenta e difende unitamente 2000 agli avvocati GIORGIO BALDINI e LUIGI RAUCCI, giusta 1939 delega in calce al controricorso;
-1
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio ES CC, OC CA Ved. dal Sig. MEOLA ES NA, per diritti L. 12.00) il 30 APR. 2001 ES;
IL CANCELLIERE intimati - e sul 2° ricorso n° 11966/99 proposto da: OC CA Ved. ES, ES CC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. ROSSINI 9, presso l'avvocato IRTI NATALINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SBISA' GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
TT VA, elettivamente domiciliato in ROMA 1500 CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso l'avvocato CARC LERIA ANTONIO MEOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO BALDINI e LUIGI RAUCCI, giusta DE80900 delega in calce al controricorso;
controricorrente DE 80899 0880898
contro
D88C897 ES NA, NAGAE OK Ved. ES;
0880893 intimate 038 1896 e sul 3° ricorso n° 12615/99 proposto da: ES NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 0880891 -2- CORTE SUPREMA DI C/ SSAZIONE TAZZOLI 6, presso l'avvocato RE ROMANO, che la UFFICIO COPIE Richiesta copiε studio rappresenta e difende unitamente agli avvocati NODARI dal Sig. RE 12000 per diritti ✓ PAOLO e SALETTI ACHILLE, giusta procura speciale per 15 01.2001 IL CANCELLIERE Notaio Alberto Roncoroni di Milano rep. n. 122882 dell' 01.6.1999; controricorrente e ricorrente incidentale LIRE 1.500 CANCELLERI
contro
TT VA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso l'avvocato 0990357 0990353 ANTONIO MEOLA, che lo rappresenta e difende unitamente 0990359 agli avvocati GIORGIO BALDINI e LUIGI RAUCCI, giusta 0990350 delega in calce al controricorso;
0990362 - controricorrente 0990363 0990364 contro i 0990355 OC CA Ved. ES, ES CC, NAGAE OK Ved. ES;
intimati - avverso la sentenza n. 728/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2000 dal Consigliere Dott. AR Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Nova, che ha l'accoglimento del proprio ricorso R.G. n. chiesto 11942/99; -3- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio RE udito per il resistente, RE, l'Avvocato dal Sig. per diritti L. 100 Baldini, che ha chiesto il rigetto di tutti i il 19 LUG 2001 IL CANCELLIERE ricorsi;
SDIRITT udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, CO e NA, l'Avvocato Irti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso R.G. n. 11966/99; VA 3 DIRITTI udito per il resistente e ricorrente incidentale, NA IN, l'Avvocato saletti che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso R.G. n. 12615/99; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 21.7.1978 ex art. 670 e SS. Cod. proc. civ., TE NA nella qualità di procuratore generale del fratello AR NA, rimasto vittima di un sequestro di persona a scopo estorsione, chiedeva che il Presidente deldi Tribunale disponesse il sequestro giudiziario di pari al 150.0000 azioni della S.p.A. Marebello intestate а AR50% del capitale sociale - NA, titoli dei quali da ultimo EO AR, a quello sentimentalmente legata, aveva vantato la titolarità in base a pretese scritture di vendita, nel mentre dal riscontro degli atti amministrativi in suo possesso non era risultata alcuna loro negoziazione. Ottenuto ed eseguito il chiesto sequestro, TE NA conveniva poi la AR avanti al Tribunale per il giudizio di convalida e di merito, al quale riguardo chiedeva accertarsi la od in subordine la invalidità di inesistenza qualsiasi trasferimento delle azioni in oggetto. La AR, costituendosi in causa effettuava il deposito di due fissati bollati di vendita a suo favore di complessive 150.000 azioni della società Marebello da parte di AR NA, ed instava 3 per il conseguente rigetto delle domande tutte la restituzione delle azioni proposte e per sequestrate. TE NA, а sua volta, chiedeva che venisse provata per interpello e per testi l'esistenza di documenti ed atti su fogli abitualmente usati per il trasferimento di azioni o in altra forma equivalente, portanti intestazioni a favore del Dott. AR NA di 150.000 azioni della società Marebello s.p.a., sottoscritti dalla convenuta. Dopo l'espletamento della prova orale, il processo veniva interrotto, dapprima (all'udienza del 10 ottobre 1982) per la morte del curatore frattanto nominato allo scomparso AR NA nella persona del fratello NZ NA, e quindi (all'udienza del 27.9.1983) per 1'intervenuta dichiarazione di morte presunta di AR NA;
dopodichè davano corso alla sua riassunzione la AR con ricorso del 6 marzo 1984 e IN NA quale erede dello zio AR NA con ricorso del 26 marzo 1984. Si costituivano in causa, а seguito di detti ricorsi, AR CO NA e DO NA nella rispettiva qualità di moglie superstite e figlio di TE NA, e YO GA quale moglie superstite di 4 NZ NA, i quali soggetti tutti, al pari di IN NA, facevano proprie e riproponevano le domande in antecedenza formulate nell'interesse di AR NA. All'esito dell'esperita istruttoria, il tribunale, con sentenza 29 novembre 11 1990 w w w convalidava il sequestro luglio 1991: 1) Presidente delgiudiziario autorizzato dal tribunale delle azioni della spa Marebello;
2) dichiarava improduttivi di effetti contratti di vendita tra AR NA ed EO AR delle azioni sottoposte a sequestro. A sostegno della propria decisione il tribunale di Milano rilevava: a. che i dati emersi dai mezzi istruttori "non permettono / / di avanzare dubbi sulla storica esistenza di due fissati bollati / / aventi tenore inverso, cioè uguale e contrario, a quello espresso negli altri due"; b. che, quindi, risulta comprovato "in termini concludenti la ricorrenza, in siffatti opposti negozi di vendita, di una fattispecie simulatoria e di simulazione assoluta, posta in essere dalle parti, non essendo ammissibile la coesistenza, ad un tempo, di due vendite reciproche aventi il medesimo oggetto, e dovendosi invece riguardare i vari atti corrispettivi siccome integranti tipicamente la dichiarazione e a un tempo la quanto adire di elementicontrodichiarazione, costitutivi della simulazione assoluta di vendita dei titoli azionari"; c. che, per converso, non erano ravvisabili "indici sicuri ed univoci del fatto che questi negozi delle parti fossero diretti a realizzare un fine diverso ed ulteriore: quello accennato dal teste TI di regolare e assicurare la morte, nellareciproca successione in caso di titolarità delle azioni in questione", sicchè non si sarebbe potuta considerare raggiunta la prova di una sorta di negozio indiretto perseguito: più specificamente di un patto successorio, sancito di nullità.
2. Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la AR con citazione notificata in data 24 ottobre 1991 a DO NA AR CO NA e YO NA NA e in data 25 ottobre 1991 a IN NA. Lamentato erroneo anche perché essenzialmente fondato sulla deposizione del teste US LL, da ritenersi inattendibile l'accertamento dei primi 6 giudici, di simulazione assoluta della cessione ad essa, da parte del AR NA, delle n. 150.000 azioni/Marebello, l'appellante nuovamente sollecitava il rigetto delle domande tutte, proposte da TE NA con il ricorso per sequestro giudiziario 7.9.1978 e con la citazione 28.9.1978, e proposte dalle "controparti" convenute a seguito del ricorso per riassunzione 6.3.1984 con conseguente revoca del sequestro e restituzione ad essa delle azioni. All'udienza all'uopo fissata, il procuratore di IN NA produceva certificato di morte del teste LL e il procuratore dell'appellante dichiarava, producendone il relativo certificato, l'avvenuta morte della EO AR. Dichiarato interrotto all'udienza il processo veniva nuovamente riassunto dall'erede universale della AR UI RE. Con sentenza del 26 marzo '99 la Corte di Milano respinta l'eccezione di invalidità della procura "apparentemente rilasciata dall'RE" su foglio separato spillato al ricorso in Massunzione, in accoglimento del gravame, dichiarava di proprietà della AR, e quindi, del suo RE, le 150.000 azioni inerede Giovanni 7 questione, con contestuale revoca del correlativo decreto di sequestro. Escludeva infatti quella Corte la simulazione trasferimento delle azioni da AR NA del AR, sul duplice rilievo delle alla "discrasia", rispetto al contenuto di una lettera indirizzata alla AR (ed agli atti acquisita), ravvisabile nella deposizione del teste LL che aveva costituito, nella prima sentenza, il fulcro della tesi simulatoria basata sull'esistenza di scritture di ritrasferimento (discrasia non superabile per l'intervenuto decesso di quel teste che aveva impedito di ottenere da lui i necessari chiarimenti) e della non comprovata "condizione di nullatenenza della AR" dalla quale le controparti pretendevano di Miferire che ella "non fosse in grado di pagare il corrispettivo del vantato acquisto di azioni".
3. Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto separati ricorsi YO GA, vedova di NZ NA, con due mezzi: AR CO e DO NA (moglie superstite e figlio di TE NA), con quattro motivi;
B e IN NA, NA, con cinque mezzi di nipote di AR cassazione. 8 In tutti i giudizi si è costituito l'RE (erede AR) con altrettanti controricorsi. Tutti i ricorrenti hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi GA (n. 11942), CO R.
1. NA (n. 11966) e IN NA (n. 12615/99) - incentrati, rispettivamente, su due, quattro e cinque mezzi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Le censure complessivamente prospettate2. con le tre riferite impugnazioni che, previamente disaggregate e riaggregate, in ordine logico, per profili di identità ○ complementarietà di contenuto, possono così unitariamente esaminarsi sono le seguenti: l'eccepita nullità del procedimento e a) sentenza d'appello per irritualità della della procura in virtù della quale quel giudizio è stato riassunto per conto dell'erede AR (motivi 1° e 2° del ricorso M. NA); b) la denunciata mancanza di prova della contestata cessione di azioni in favore della AR (motivo 1° del ricorso CO R. NA). 9 c) L'esistenza di scritture (i due ulteriori fissati bollati) di ritrasferimento delle "medesime azioni", integranti la prova documentale della simulazione assoluta della prima cessione, che si assume erroneamente esclusa dalla Corte di appello, sia in violazione di un giudicato interno già formatosi sul punto (3° motivo M. NA), sia il profilo della insufficienza e motivazione (1° mezzo Y. contraddittorietà della GA e 3° mezzo CO - R. NA); d) La circostanza della "nullatenenza" della AR, che sarebbe stata del pari a torto, e con non congrua motivazione, disattesa dai giudici a quibus (2° motivo Y. GA, 2° mezzo NA, 5° motivo M. NA). c) la prospettata nullità per altri profili (violazione del divieto di patti successori, della operazione in questione sulla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare (4° motivo dei ricorsi CO C. e IN C.). Nessuna delle riassunte censure può 3. trovare accoglimento.
3.a Manifestamente infondate sono, in primo luogo, le doglianze con le quali è stata riproposta - dalla sola IN NA sotto duplice profilo 10 la questione pregiudiziale di "invalidità della procura in virtù della quale è stato proposto il ricorso per riassunzione in appello ex art. 302 c.p.c. in quanto "non formante un corpo unico con l'atto cui accede e perciò non considerabile come procura in calce ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c.". A tale eccezione aveva correttamente, infatti, già replicato la Corte territoriale osservando che - ai sensi della sopravvenuta modifica del citato art. 83 ex lege 1997 n. 141, applicabile anche "ai giudizi in corso" per cui si considera apposta in calce alla citazione o al ricorso la procura anche rilasciata (come nella specie) su foglio separato che sia però congiunta materialmente all'atto cui risultava appunto valida la procurasi riferisce TW in questione atteso che "la pagina finale del interamente ricorso ex art. 302 c.p.c. risultava stessa, occupata dal testo dell'istanza sottoscritta dal difensore nell'ultimo rigo, in modo da non consentire l'inserimento in essa della procura, e il foglio c.d. aggiunto su cui era stata apposta la procura risultava utilizzato nei suoi primi righi utili, era stato progressivamente numerato ed era dotato di timbro di congiunzione 11 con le pagine del ricorso.......". Sostiene ora, in contrario, la ricorrente NA, con il primo mezzo della sua impugnazione, che lo ius superveniens sia bensì solo per il "applicabile ai processi in corso ma rilasciate futuro, per le procure che saranno successivamente alla data della sua entrata in vigore". Il che però contrasta con ogni canone di ermeneutica della norma intertemporale di riferimento ed è intrinsecamente, per di più, contraddittorio anche sul mero piano logico, non comprendendosi come quella legge possa aver inteso estendere la nuova disciplina della procura ai “giudizi in corso" e contemporaneamente escludere dalla sua applicazione le procure anteriori rilasciate in relazione agli atti introduttivi di quei medesimi giudizi. Né è del pari sostenibile che la procura in esame sia "nulla anche alla luce del nuovo testo dell'art. 83 c.p.c." (come subordinatamente si prospetta con il secondo motivo del ricorso M. NA) per la ragione che il testo di tale procura non conterrebbe alcuna univoca indicazione del giudizio ad essa interessato. 12 Poiché anche sul punto la Corte di merito ha già in contrario rilevato con statuizione non sindacato nei suoi suscettibile di ulteriore valutativi perché congruamente e profili -correttamente motivata che "la contestata procura risulta, dal testo della stessa, essere stata rilasciata dall'RE all'avv. Baldini per "il giudizio "di cui al presente ricorso, in ogni sua fase e grado..." e, quindi, inequivocabilmente per il giudizio che nel "ricorso" era stato e risulta - chiaramente individuato come quello promosso dalla defunta EO AR
contro
IN NA, YO GA ved. NA, AR CO ved. NA e DO NA, quale pendente, presso la Corte d'Appello di Milano, con il n. 2592/1991". 3b. Nel merito, la censura (logicamente preliminare) di carenza di prova, a monte, dello stesso trasferimento delle 150.000 azioni per cui è -lite da AR NA alla AR prospettata con il primo mezzo del ricorso CO e NA sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 C.C. e del vizio di motivazione (in cui sarebbero incorsi i giudici a quibus nel presupporre apoditticamente per dimostrato quel trasferimento) a sua volta, priva di ogni consistenza 13 giuridica. Poiché in realtà, quei giudici, contrariamente all'avverso assunto, non hanno mancato di osservare le regole dell'onere della presvi ed, al riguardo della cessione in questione, l'hanno, con corretta e con congrua motivazione, ritenuto 4 documentata in causa con la produzione dei due fissati bollati, già compiutamente descritti dai primi giudici, recanti la sottoscrizione della AR congiuntamente a quella, non disconosciuta, di AR NA e che avevano acquisito data certa dal momento dell'avvenuto sequestro a scopo di estorsione del "cedente", cui seguì, nell'inchiesta penale, il tempestivo "blocco" dei beni appunto del "rapito", compresa la cassetta di sicurezza in cui "essi "fissati bollati") furono reperiti e della quale il AR NA usufruiva in banca con la AR, sua convivente " 3c. Quanto alle controscritture che in tesi degli odierni ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare la simulazione assoluta della cessione di azioni invocata dalla AR (i due "ulteriori" fissati bollati recanti il ritrasferimento delle "medesime azioni" da AR а NA), i rilievi mossi alla sentenza 14 d'appello per avere ritenuto non raggiunta la prova della identità di oggetto dei 4 documenti sono pure essi privi di fondamento, in relazione sia alla preliminare prospettazione di violazione insplients .formatosi sulla di un “giudicato che i quattro fissati si riferivano circostanza tutti alle stesse azioni" (3° motivo IN C.) sia in relazione ai denunciati plurimi vizi di 3° motivo CO motivazione (1° motivo GA, NA). formazione del preteso giudicato che si La vorrebbe conseguente alla mancata impugnazione da parte della AR, del capo della sentenza di primo grado relativo alla affermata coincidenza di oggetto delle due coppie di fissati bollati è contraddetta, invero, in radice dal fatto che (come del resto, ricordato in narrativa dello stesso ricorso M. NA) la AR, con l'atto di gravame, contestò in lalinea principale, stessa "esistenza" dei due ulteriori fissati а favore NA, di cui aveva fatto il teste LL. Né maggior consistenza hanno i dedotti vizi di motivazione. Nel ribaltare, in parte qua, la sentenza di 15 gravame hanno infatti primo grado, i giudice del ben spiegato come alla circostanza riferita, appunto, dal teste LL - del reperimento, nella cassetta di sicurezza intestata a AR NA di "altri due fissati bollati", oltre i due poi prodotti in causa dalla AR, con trasferimento di azioni dalla stessa AR al - non potesse attribuirsi univoco suo convivente significato probante della pretesa simulazione della cessione di azioni in contestazione, una volta che lo stesso LL, con lettera spedita alla AR (acquisita agli atti), nel dar conto dell'esistenza di quei due ulteriori documenti, ne aveva individuato l'oggetto non già nelle azioni cedute dal NA con i primi due fissati bollati, bensì in oltre azioni, pur della stessa società, in precedenza, come pacifico, "donate" dal NA alla AR. Ed è evidente che una tale, così adeguatamente motivata, valutazione del materiale istruttorio non può essere ulteriormente riesaminata, nel merito, in questa sede di legittimità, sotto il profili di una possibile, ove pur più plausibile, diversa lettura di materiali medesimi. 3d. Identiche considerazioni valgono in ordine 16 al giudizio di esclusa nullatenenza della AR, censurato con il 2° motivo del ricorso GA, il 2° mezzo del ricorso CO - C. ed il quinto motivo del ricorso IN C.. Anche per tale profilo non sussistono denunciati vizi di omessa insufficiente contraddittoria motivazione né la pretesa violazione dei principi in materia di presunzione, congrua e giuridicamente corretta risultando, inverse, la motivazione adottata dalla Corte milanese, secondo la quale “a prescindere dalla questione della appartenenza della "giacenze" del libretto al portatore - che la AR ha affermato essere state di sua pertinenza e con le quali avrebbe contribuito al pagamento del riscatto preteso dai rapitori del AR NA e che gli appellati hanno, di contro, sostenuto essere di esclusiva pertinenza del loro congiunto --resta pur sempre il fatto che la AR era, sin dal 1972, intestataria della metà del capitale sociale della Marebello e che, in ogni caso, in quanto da lunghi anni già convivente del - e/o sentimentalmente legata al - AR NA, non poteva non essere stata dal medesimo dotata di periodici, per così dire, mezzi economici, di misura tale da 17 consentirle - per sue personali necessità e/o esigenze e/o convenienze di figurare ed apparire - nel peculiare "status" sociale cui egli (AR NA) apparteneva quale sua "adeguata" compagna di vita 'per cui, * in assenza di qualsiasi contrario elemento che sarebbe stato onere degli appellati fornire anche e proprio con particolare riferimento al pur da loro sospettato mancato da parte della AR,pagamento, del corrispettivo della cessione delle azioni di cui si discute legittima è sempre ad avviso Collegio la convinzione che la AR era ben in grado di pagare il corrispettivo della cessione di quelle azioni che, concordato in importo corrispondente al loro valore nominale, si dà atto, giusta i "fissati bollati", essere stato pagato per contanti". 3e. Ed inconsistenti sono, infine, anche gli addebiti di omessa pronuncia, rivolti alla Corte territoriale, in ordine alla prospettazione di ulteriori nullità dei trasferimenti (reciproci) tra NA e AR, per il profilo di una violazione dei Satti successoriatti (4° motivo CO NA: 4° motivo ricorso IN) o di una donazione reciproca priva dei necessari requisiti di forma (4° m. CO - C.). 18 Poiché tali prospettazioni erano state espressamente (la prima) comunque implicitamente (la seconda), respinte dal tribunale (v. narrativa) 100000 e sul punto non v'era stato gravame incidentale 350000 degli odierni ricorrenti, per cui esse erano ormai fuori dal thema decidendum, ed in ordine alle stesse la Corte di secondo grado non era tenuta, quindi, a pronunciarsi.
4. Tutti i ricorsi vanno Conclusivamente pertanto, respinti nella loro interezza.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione di lite che liquida in delle spese (quindra milion) lire.. 883 300 Joltre L. 15.000.000 per onorario. Roma 25 ottobre 2000. Il Relatore Il Presidente From the IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERI MA Di ZZ 14 MAR. ZUUT Oggi, об IL CANCELLIERE MA Di ZZ 19 0 3 1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 4. APR. 2001, 4. ate S.350.000 The Trecentocinquantam on 16242 al Servizi Dirigent, ni Cludiziari FILIPPO) (0.532 MA C p. ACCICHINI) Responsali (D