Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
La sospensione automatica dalle cariche elettive, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 267 del 2000, in ragione della commissione di delitti da parte di Pubblici Ufficiali, non può essere disposta - dall'autorità competente (nella specie: la Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo del Prefetto, in applicazione dello Statuto speciale di autonomia regionale), quando l'eletto sia risultato autore di un delitto tentato ( nella specie: tentata concussione), atteso che, alla luce del quadro normativo vigente, che ha svincolato l'istituto della sospensione dalla carica elettiva dalle ipotesi delittuose residuali stabilite dall'art. 15, lett. C) , legge n. 55 del 1990, tale tipo di illecito penale rileva ora solo ai fini della
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO DI PORDENONE, E DAL MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI VA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BARTOLOMEI 5, presso l'avvocato FRANCESCA INFASCELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO CASSINI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, COMUNE DI PORDENONE, PASUT E ZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 26/02 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 29/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per i ricorrenti l'Avvocato Fiorini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Cassini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA AR, nel corso dell'elezioni del Sindaco e Consiglio comunale di Pordenone, svoltesi nel maggio 2001, risultava eletto quale Consigliere comunale ed assumeva la carica. Con nota del 20/7/2001, il Prefetto di Pordenone, a sensi dell'art. 59 decr. Leg. 267/2000, comunicava al Comune di Pordenone che la Corte d'Appello sezione penale di Trieste, con sentenza resa il 25/9-6/12/2000, aveva riconosciuto il AR colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 317 c.p. Per tanto, continuava la nota prefettizia, s'era verificata l'ipotesi di sospensione di diritto dalla carica elettiva di consigliere comunale del AR. In data 18/8/2001, si riuniva il Consiglio comunale di Pordenone, che, preso atto della nota del Prefetto, provvedeva a surrogare il Consigliere comunale sospeso. In data 11/8/2001, il AR proponeva ricorso, a sensi della speciale disciplina portata dal DPR 570/1960, rilevando che il Prefetto, essendo la competenza propria dell'Assessore regionale, non era legittimato ad emettere provvedimento di sospensione del consigliere comunale, e che non ricorrevano gli estremi di legge della sospensione, prevista dall'art. 59 dec. Leg. 267/2000, la quale non ricomprendeva anche i delitti tentati, commessi dai P.U., bensì solo quelli consumati. Resisteva, ritualmente, il Prefetto di Pordenone, contestando d'aver emesso il denunciato provvedimento di sospensione, ma d'essersi limitato a comunicare al Comune l'esistenza della sentenza di condanna, emessa a carico del AR, e con relazione alle censure portate nel ricorso introduttivo rilevava la loro infondatezza. Si costituiva, pure, il Comune di Pordenone per evidenziare d'aver adottato la delibera di surroga del consigliere AR, in quanto il Prefetto aveva inviato la nota del 20/7/2001, segnalando che ricorreva l'ipotesi di sospensione ex art. 59 dee.
leg. 267/2000. Non si costituiva la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed all'udienza del 25/10/2001, su istanza del AR, era disposta l'integrazione del contraddittorio con la chiamata di EZ UT, consigliere comunale nominato in surroga del AR. Quindi, il Tribunale procedeva a decidere la questione, accogliendo la domanda del AR. Osservava il Tribunale che, a sensi dello Statuto d'autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Organo legittimato ad emettere il provvedimento di sospensione del consigliere comunale era l'Assessore regionale alle Autonomie locali non già il Prefetto, per cui annullava il provvedimento di sospensione, così qualificando la nota del 20/07/2001 del Prefetto e la delibera del Consiglio comunale di surroga. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 28 Gennaio 2002, respingendo il gravame proposto dal Prefetto e dal Ministro dell'Interno, concordava con il primo Giudice sulla competenza della Regione, e non del Prefetto, ad adottare il provvedimento di sospensione (come, a sua volta, riteneva doversi qualificare quello adottato dal Prefetto), ma negava carattere decisivo a tale circostanza, sul rilievo che "il G.O., in tema elettorale, conosce i diritti soggettivi e non già della mera regolarità degli atti e procedimenti amministrativi e deve pronunciare affermando o negando l'esistenza del diritto alla base dell'azione e non limitarsi a pronunciare l'annullamento di atti amministrativi, che deve conseguire come effetto di disapplicazione dall'affermazione del diritto leso". Esaminando, quindi, nel merito, la questione sulla sussistenza o meno, nella specie, d'una ragione automatica di sospensione dalla carica elettiva ai sensi dell'art. 59 d.P.R. 267/2000, quel Collegio la risolveva, poi, in senso negativo, per essere la sospensione da detta norma ricollegata al solo reato di concussione consumata e non anche a quello di concussione tentata, quale addebitato all'eletto. Da qui l'ulteriore odierno ricorso per cassazione del Prefetto e del Ministero, al quale resiste il AR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo dei due motivi, in cui si articola il ricorso, con il quale si critica "l'asserito difetto di competenza del Prefetto" - è inamissibile per difetto di decisività della statuizione censurata e conseguente carenza di interesse alla correlativa impugnazione. La Corte territoriale ha correttamente, infatti, definito, in premessa, l'oggetto, proprio ed esclusivo, della proposta azione elettorale, individuandolo - non già nell'accertamento di (eventuale) invalidità dell'atto amministrativo di sospensione dell'eletto (conseguente semmai, in via meramente incidentale, per effetto di disapplicazione, dall'affermazione del diritto alla permanenza nella carica elettiva) - bensì (trattandosi di controversia in materia di diritti soggettivi, per tale ragione riservata alla cognizione del G.O.) nell'accertamento della effettiva sussistenza o meno della causa di sospensione automatica di cui all'art. 59 T.U. n. 267/2000, invocata dall'attore. E, solo "ad abundantiam" e per completezza espositiva, quel Collegio ha, quindi, esaminato - non senza espressamente ribadirne il difetto di carattere decisorio - la "questione sulla competenza al provvedimento di sospensione". Ora, a tal riguardo (al riguardo, cioè, della così sottolineata ultroneità della riferita questione di competenza), nessuna censura (neppure indiretta o implicita) ha formulato la difesa delle Amministrazioni ricorrenti;
per cui, appunto, esse non possono ora pretendere di sindacare per cassazione una statuizione incontestatamente priva di rilevanza al fine del decidere e farla oggetto di doglianze non idonee, per definizione, a condurre, ove pur (in tesi) accolte, alla caducazione della sentenza impugnata o di alcun suo segmento decisorio.
2. Residua, dunque, l'esame del (solo) secondo mezzo del ricorso, con il quale viene (per la prima volta, per altro) posto, a questa Corte di legittimità, il quesito se sia riferibile, o non, anche al reato di concussione tentata la causa di "sospensione" (cautelare) di diritto dalla carica elettiva prevista dal vigente art. 59 T.L.L. n. 267/2000 nei confronti di "coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui agli artt. ... 317 (concussione) ... cod. pen.".
A tal quesito la Corte del merito ha dato risposta negativa sul rilievo assorbente che "il tentativo di concussione, in quanto reato autonomo non può essere assimilato al (corrispondente) delitto consumato, che è il solo previsto dall'art. 59 cit. come causa di sospensione dell'eletto. E questa conclusione viene ora, appunto, censurata dai ricorrenti Prefetto e Ministro, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (privo, però, come tale, di autonomo rilievo ove rivolto, come nella specie, a revocare in dubbio la soluzione non di una quaestio facti, ma di una quaestio iuris) e del vizio di violazione del predetto art. 59 T.U.L. n. 267 del 2000: sul qual quindi converge e si esaurisce il contenuto del mezzo impugnatorio in esame. 2/1. In punto di esegesi della norma richiamata, la tesi dei ricorrenti fa leva sulla "equiparazione, ai fini della sospensione, dei delitti tentati e consumati" a suo avviso rinvenibile nel testo dell'art. 15 della l. n. 55/1990 come modificato dalla legge n. 16 del 1992 e sulla (ritenuta) "trasfusione" di quella disposizione nel corpo dell'art. 59 in parola. E trae, altresì, argomento dalla sentenza del giudice della legge, n. 288 del 1993, che, con riferimento proprio alla normativa del '92, ha ritenuto immune da vizi di costituzionalita' quella "equiparazione", agli effetti indicati, tra delitti consumati e tentati, in quanto "rientrante nell'ambito della discrezionale valutazione di politica criminale del legislatore".
2/2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento prospettata dai ricorrenti non può però condividersi, perché essa arbitrariamente espunge, dal novero dei provvedimenti legislativi succedutisi in tema di sospensione (o decadenza) di diritto da cariche elettive, la legge n. 475 del 1999, che viceversa si interpone tra le disposizioni della l. n. 16 del 1992 e quelle del T.U. n. 267 del 2000, nel contesto complessivo di una sequenza evolutiva della disciplina della materia, che è opportuno, sia pur sinteticamente, riassumere, per meglio seguire il filo delle opzioni progressivamente maturate dal legislatore.
L'istituto della sospensione ed. automatica o vincolata degli amministratori locali dalla carica trova, dunque, la sua prima fonte regolatrice nel già citato art. 15 delle l. n. 55 del 1990: che, nell'iniziale sua formulazione, al primo comma, prevedeva, appunto, siffatta sospensione, limitatamente agli amministratori "sottoposti a procedimento penale per il delitto di associazione di tipo mafioso (416 - bis) od a misura di prevenzione di cui al secondo comma". Questa originaria impostazione venne poi in prosieguo innovata ed emendata dalla successiva legge n. 16 del 1992. Il cui art. 16 sancì la "incandidabilità", oltre che per i soggetti condannati in via non definitiva per delitti associativi di mafia "ed altre ipotesi connesse al traffico di armi e di stupefacenti" (lett. a)) nei confronti altresì, dei soggetti condannati per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione (lett. b) art. 15, nuovo testo), nonché per quelli condannati per i delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e ad un servizio diversi da quelli indicati nella lett. b) (lett. ce.) art. 15 n. 1, come modificato dall'art. 16 l. 16/92). Per cui effettivamente così si realizzava, agli effetti della incandidabilità, quell'equiparazione (cui fa riferimento la difesa delle ricorrenti amministrazioni) fra delitti consumati di concussione ecc. (quali ritenuti quelli sub lettera b), perché richiamati senza ulteriori specificazioni) e quelli ("diversi", e cioè) tentati (corrispondenti alle rispettive ipotesi di delitti, consumati, contro la P.A.), per effetto della "norma di chiusura" sub lettera e) del nuovo art. 15 n. 1 l. 55/90 (cfr. Cass. Pen. 26 gennaio 1976, per argomentum). Equiparazione rilevante, ex comma 4 bis del medesimo art. 15, anche ai fini (per quel che più direttamente ne interessa) della immediata "sospensione" (ivi appunto ricollegata alla sopravvenienza di alcuna delle condizioni indicate nei commi precedenti).
La materia è stata, per altro, come già detto, ulteriormente rielaborata dalla successiva legge n. 475 del 1999. La quale per un verso, ha subordinato l'ineleggibilità ad una condanna definitiva (per tal profilo recependo le indicazioni di Corte Cost. n. 141/96) e, per altro verso, con riguardo alla sospensione cautelare, ne ha previsto l'automatica operatività con rinvio (non già generico a tutte le ipotesi sub art. 15 bensì) alle (sole) ipotesi di cui alle lettere a) e b) (senza quindi richiamare la "norma di chiusura" sub lettera c) art. cit.).
È quindi da ultimo sopravvenuto il T.U. 267/2000, che non ha ripristinato la più ampia previsione della legge n. 16 del 1992 (come presupposto dai ricorrenti) ma ha invece, ripreso la legge 475/99 (appunto) nella sua testuale formulazione. Risultando, per altro, in detto ultimo corpo normativo, bensì richiamata anche la disposizione di cui all'art. 15 n. 1 lett. c) l. 55/90 (e successive modificazioni) ma solo nel quadro delle cause ostative alla candidatura in presenza di condanna definitiva.
2/3 Avendo dunque riguardo al ripercorso iter evolutivo della disciplina della materia, emerge, già dal solo dato testuale, dello sganciamento dell'istituto sospensione dalle ipotesi sub lett. c) art. 15 cit. (dato, questo non flessibile per estensione, ne' ampliabile per analogia, stante il carattere di "stretta interpretazione" delle norme limitative del diritto di elettorato, avente copertura nell'art. 51 Costituzione), come la sospensione di diritto non possa ora più riconnettersi anche alle ipotesi (minori) di delitto tentato, come precedentemente autorizzato nel vigore della normativa del 1992.
Ciò trova del resto ulteriore conferma nel fatto (sintomatico) che la citata l. 16/92 non rientra, tra quelle di cui doveva tener conto il legislatore delegato a termini dell'art. 31 della legge di delega;
nel notorio mutamento, altresì, del quadro politico, caratterizzato dal superamento del clima di emergenza dei primi anni 90 e da una conseguente attenuazione delle esigenze cautelari (di cui evidentemente ha tenuto conto il legislatore delegante). Ed è coonestato, infine, dalla considerazione che di fatto, nel sistema del vigente T.U., la rottura del nesso di coincidenza tra cause ostative alla candidatura (5) e quelle di sospensione (3) in materia di delitti commessi dai P.U. (per i quali costituisce ora, infatti, causa solo ostativa, ma non anche di sospensione cautelare, la condanna di peculato d'uso, sub co. 2 art. 314 c.p. o per delitto commesso con abuso o violazione di poteri o doveri correlati a pubblica funzione) evidenzia come la misura della sospensione sia ex lege ora correlata non alla sola tipologia di condotta criminosa, ma anche agli effetti (di maggiore offensività in concreto) della stessa. Per cui, conclusivamente, corretta, alla luce anche di tutte le indicazioni che precedono risulta l'esegesi della vigente normativa di riferimento presupposta dalla Corte di merito - che questo Collegio dunque condivide - nel senso della rilevanza, nel quadro normativo attuale, della condanna per delitti tentati (e non consumati) contro la P.A. ai soli fini della "decadenza" e non anche della "sospensione cautelare" dalla carica elettiva. Mentre nessun rilievo, ostativo alla conclusione così raggiunta, può trarsi dalla sentenza costituzionale, richiamata dai ricorrenti, n. 141/96, poiché la "discrezionalità", ivi riconosciuta al legislatore in tema di equiparazione (quale operata nel sistema normativo previgente, ex l. n. 16/92) tra delitti tentati e delitti consumati (contro la P.A.), agli effetti della sospensione dalla carica di amministratore comunale, non comporta, all'evidenza, l'illegittimità di una opzione di segno opposto, maturata in un diverso quadro normativo di riferimento.
3 Anche per tal parte la sentenza impugnata resiste, quindi a critica.
4. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
5. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della novità della questione di principio esaminata, per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002