Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
Il reato continuato, composto da alcuni episodi commessi nel periodo in cui l'imputato era minorenne e da altri commessi successivamente al raggiungimento della maggiore età, va scisso ai fini della individuazione del giudice competente, in modo da attribuire la competenza a giudicare i primi episodi al tribunale per i minorenni e la competenza a giudicare gli altri episodi al tribunale ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2009, n. 8352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8352 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/02/2009
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 713
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 005296/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO HE, nato il [...];
avverso la sentenza del 7/07/2004 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto.
FATTO
Con sentenza del 4/1/2001, il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, condannava IL LE, concesse le attenuanti generiche, prevalenti, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione e L.
1.000.000 di multa per il reato di estorsione aggravata ai danni di RE RA. (Questo il capo d'imputazione: "delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 629 c.p. in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per l'aggravante delle più persone riunite perché, minacciando azioni di ritorsione presentandosi come appartenente alla camorra e schiaffeggiandolo, costringeva RE RA in concorso dapprima con il fratello FA, deceduto, a dargli la somma di L. cinquantamila giornaliera e poi, dopo la morte di FA, da solo, costringeva RE RA a consegnargli la somma di L. trentamila ovvero venticinquemila con scadenza talvolta quotidiana, talaltra di più giorni alla settimana. In Marcianise dal marzo '91 al 9 novembre '94").
Con sentenza del 7/7/2004, la Corte di Appello di Napoli, concedeva l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e riduceva la pena ad anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa. La Corte perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
- RESPONSABILITÀ; doveva ritenersi ampiamente provata sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa;
- FATTI COMMESSI QUANDO L'IMPUTATO ERA MINORENNE:
"l'imputato è divenuto maggiorenne il 12/5/1993 e risponde di una serie di episodi estorsivi commessi, in parte, prima di tale data, in parte successivamente, ma da valutarsi unitariamente perché contestati in continuazione come commessi sino al 9/11/94, allorquando egli era certamente divenuto maggiorenne. Ciò esclude senz'altro per l'intera condotta in contestazione la competenza del Tribunale dei minori".
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Frongillo adducendo i seguenti motivi:
1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE: si duole il ricorrente di essere stato condannato dalla Corte territoriale anche per fatti commessi quando era ancora minorenne;
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 197 E 210 C.P.P.: sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto corretta, da parte del Tribunale, l'audizione, come testimone, della parte offesa la quale, invece, essendo imputata di vendita di t.l.e., avrebbe dovuto essere sentita come imputato di reato connesso;
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 507 E 603 C.P.P.: lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte non aveva assunto la testimonianza dell'ufficiale giudiziario recatosi presso la persona offesa per l'offerta reale di risarcimento. La sua audizione avrebbe, infatti, consentito una corretta e completa valutazione circa la sussistenza o meno della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. MOTIVI
Motivo sub 1 (fatti commessi in età minore); la doglianza deve ritenersi fondata, atteso che la Corte territoriale ha disatteso il disposto dell'art. 14 c.p.p.. Sul punto, la Corte Cost. (Corte Cost. n. 52/1992), avanti alla quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma, proprio sotto il profilo che non prevedeva la connessione, ha stabilito che la questione è manifestamente infondata avendo una sua ben precisa rati o che vale anche in caso di reato continuato. Questa stessa Corte di legittimità, d'altra parte, ha recepito il suddetto principio avendo ritenuto che "qualora un reato continuato sia attribuito ad un soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa poi protrattasi con ulteriori reati aventi distinta autonomia, ma unificati dall'identità del disegno criminoso, è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto e distinguere, pertanto, tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età, attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario" Cass. 18033/2004 Rv. 229051. Alla suddetta decisione si ritiene, pertanto, di dare continuità, in quanto, essendo la competenza del Tribunale per i Minorenni funzionale, non è legittimo che i reati commessi durante il periodo in cui il soggetto era minorenne, siano decisi dal Tribunale ordinario. Di conseguenza, per tutti i reati commessi dal marzo del 1991 al 11/5/1993, si devono trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Va deciso, invece, il ricorso relativamente ai reati commessi dal 12/5/1993 (data in cui il ricorrente è divenuto maggiorenne) al 9/11/1994.
Motivo sub 2 (inutilizzabilità dichiarazione resa dalla p.o.): la doglianza deve ritenersi infondata alla luce delle seguenti considerazioni:
- la parte offesa vendeva sigarette di contrabbando e, proprio in relazione a tale attività, venne posta nei suoi confronti, l'attività estorsiva in questione;
- nel momento in cui il Tribunale pronunciò la sentenza, era in vigore il previgente art. 197 c.p.p.;
la norma che, sulla base del suddetto articolo, avrebbe potuto, in ipotesi, trovare applicazione, era, quindi, l'art. 197 c.p.p., lett. b) in combinato disposto con l'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), a norma del quale non potevano essere assunte come testimoni, le persone imputate di un reato collegato, per tale dovendosi intendere il reato la cui prova o circostanza avrebbe potuto influire sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
- la Corte territoriale, ha già chiarito, condivisibilmente, che la prova del reato di contrabbando a carico della parte offesa non poteva in alcun modo influire sulla prova della sussistenza o no dell'estorsione operata in suo danno mentre tale contrabbando egli perpetrava: ciò è tanto vero che lo stesso ricorrente non indica come e perché la prova dell'un reato dovrebbe influire sull'altro, limitandosi a sostenere che, nella sua qualità di testimone, era stato "costretto" ad ammettere, per riferire i fatti, l'attività illecita da lui commessa;
- ma, la doglianza, nei termini in cui è stata proposta, deve ritenersi fuorviante perché le dichiarazioni della parte offesa coinvolgono altri soggetti e altri reati rispetto ai quali egli assunse una posizione di terzietà essendo del tutto occasionale che l'estorsione venisse perpetrata relativamente ad un'attività illecita.
Motivo sub 3 (omessa assunzione di una prova decisiva): la doglianza va ritenuta manifestamente infondata atteso che la Corte si è fatta carico della questione ma, in modo ampio, l'ha disattesa (cfr. pag. 7 sentenza), stigmatizzando le modalità della "singolare vicenda dell'offerta reale delle L. 700.000, relativamente alla quale paiono corretti il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6".
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce la responsabilità dell'imputato per i fatti commessi fino al 11/5/1993 e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena per i fatti commessi dal 12/05/1993;
DISPONE trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2009