Sentenza 22 dicembre 1999
Massime • 1
Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui all'art. 54, comma terzo, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena. (V. Corte cost., 25 maggio 1989 n. 282).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1999, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 22/12/1999
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. " DE RD SE " N. 7316
3. " NO UM " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI MI " rel. est. N. 23247/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da
1) PA NO n. il 23.03.1959
avverso ordinanza del 14.04.1999 SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI MI lette/sentite le conclusioni del P.G. per inammissibilità. Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha revocato al condannato TA Agostino, ex art. 54, co. 3, ord. penit., il beneficio della liberazione anticipata al medesimo concesso per complessivi 720 giorni di riduzione della pena a suo tempo inflittagli con sentenza 29.4.1987 C.A. Roma, così provvedendo per effetto delle condanne dal TA subite in relazione a delitti commessi durante la sottoposizione a libertà vigilata conseguente alla sua ammissione a liberazione condizionale.
Ricorre il difensore per violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto dell'erroneità della tesi, sostenuta dal tribunale, che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale costituisca esecuzione di pena (dovendosi, invece, l'ammissione al predetto beneficio interpretare come interruzione dell'esecuzione in corso) e, comunque, della mancata valutazione dell'attuale personalità e pericolosità sociale del soggetto ai fini del giudizio sulla compatibilità della sua condotta con il mantenimento del beneficio, alla stregua di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186/1995 circa la non automaticità della revoca in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, successivamente alla concessione del beneficio. Il ricorrente denunzia, altresì, con "motivi aggiunti", violazione della legge processuale (artt. 648 e 649 c.p.p.) per aver il tribunale obliterato la sentenza di questa corte di legittimità in data 25.10.1996 che, escludendo la revoca del beneficio della liberazione condizionale per essere stato esso concesso "all'esito di un giudizio di sicuro ravvedimento, ovverossia sul presupposto che l'espiazione della pena abbia conseguito pienamente il suo scopo risocializzante", avrebbe creato "una sorta di giudicato in punto di pericolosità del TA valutata al luglio 1991", preclusivo di un ulteriore pronuncia sul medesimo punto. Il ricorso è infondato.
Questa stessa sezione, con sentenza 17.3.1997, Sciortino, Giust. pen., 1998, II, 298, richiamata anche dal giudice "a quo", ha già ritenuto che la sottoposizione a libertà vigilata per effetto di ammissione a liberazione condizionale deve considerarsi come una modalità di esecuzione della pena ed ha, a tal fine, tratto argomento dal fatto che, come puntualizzato da Cass., sez. I, 24.10.1975, Belli, Foro it., Rep. 1976, voce Misure di sicurezza, n. 17 e 28.1.1991, Negri, id., 1991, II, 511, la durata della misura di sicurezza disposta ex art. 230, co. 1, n. 2) c.p. non è assoggettata alla durata minima stabilita dall'art. 228, co. 5, c.p. ne' è suscettibile di proroga, come generalmente previsto dall'art. 208 c.p., ma, salvo il caso di condanna all'ergastolo, corrisponde esattamente alla pena residua da espiare all'atto della liberazione e prescinde del tutto dall'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, perciò connotandosi come misura strutturalmente e funzionalmente diversa dalla libertà vigilata applicabile in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
La citata sentenza Sciortino, sulla scia di precedenti di questa stessa corte di legittimità (v. sez. I, 24.1.1977, Fortunato, Foro it., Rep. 1977, voce Liberazione condizionale, n. 46, che ha escluso la possibilità di una revoca anticipata della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale "data la sua natura sostitutiva della pena"), ha, pertanto, ritenuto che la libertà vigilata costituisca, nella specie, "una forma di esecuzione della pena" assimilabile all'affidamento in prova al servizio sociale, come tale riconducibile alla previsione dell'art. 54, co. 3, ord. penit. che, ancorando la revoca della liberazione anticipata alla condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, non postula che questa avvenga necessariamente in istituto. Non dissimile orientamento ha manifestato la Corte costituzionale allorché, con le sentenze nn. 11/1970 e 78/1977, rispettivamente in Foro it., 1970, I, 1005 e 1977, I, 1343, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, co. 2, c.p. quanto alla mancata previsione della revoca anticipata della libertà vigilata ordinata nel confronti di persona ammessa a liberazione condizionale, rilevando "l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che, nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale".
La riconducibilità della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale al novero delle misure alternative alla detenzione emerge ancor più chiaramente dall'ampia motivazione della sentenza n. 282/1989 della Consulta (Foro it., 1989, I, 3036), un cui passaggio (primo capoverso del paragrafo 5) precisa come l'istituto di cui all'art. 176 c.p. sostituisca "al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà vigilata", in tal modo convalidando la tesi che vuole anche quest'ultima misura inscrivibile nell'ambito della locuzione "corso dell'esecuzione" usata dal comma 3 dell'art. 54 ord. penit.; del tutto coerentemente detta pronunzia ha, pertanto, statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 c.p. quanto all'omessa previsione, in caso di revoca della liberazione condizionale, della possibilità che il giudice determini la pena detentiva ancora da espiare tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo e del tutto condivisibilmente questa corte (sez.I, c.c. 13.3.1996, Vetro, Ced Cass., rv. 204614), sviluppando le argomentazioni del giudice delle leggi (v. paragrafo 10 della sentenza), ha escluso la possibilità che il tribunale di sorveglianza neghi al condannato una sia pur minima riduzione della pena detentiva originaria, così ulteriormente evidenziando la natura e la valenza di modalità esecutiva alternativa alla detenzione della libertà vigilata imposta al soggetto ammesso alla liberazione condizionale. Tale evoluzione dell'istituto di cui all'art. 176 c.p. verso l'approdo di un suo pieno inserimento tra le forme di esecuzione della pena alternative alla reclusione ha, del resto, trovato recente conferma anche a livello normativo, avendo l'art. 2 D.L. n. 152/1991, convertito in l. n. 203/1991, equiparato la liberazione condizionale alle misure alternative contemplate dalle norme sull'ordinamento penitenziario ai fini della concedibilità del beneficio al condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art.
4-bis I. n. 354/1975.
L'ordinanza impugnata è immune da censure anche per quanto attiene la motivazione della disposta revoca ai sensi dell'art. 54, co. 3, ord. penit. così come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 186/1995, avendo il tribunale adeguatamente (e, dunque, insindacabilmente in questa sede) argomentato al riguardo circa la pluralità e gravità dei reati commessi dal TA durante la sottoposizione a libertà vigilata (detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio e calunnia), sintomatici di un progetto criminoso protratto nel tempo e della strumentalizzazione del beneficio concessogli al fine di una "reiterazione anticipata del crimine" piuttosto che a quello di un reinserimento nella società; ne' ai fini della revoca la legge consente, come vorrebbe il ricorrente, una valutazione dell'incidenza della causa di revoca su ciascun singolo semestre in ordine al quale è stata accordata la detrazione di pena, essendo chiaramente la revoca prevista dal legislatore come riferibile al beneficio nel suo complesso, senza possibilità di una sua operatività frazionata per semestri (e ciò a prescindere dal rilievo che il tribunale ha, comunque, motivato in ordine alla generale incompatibilità delle condanne subite con il mantenimento del beneficio, senza, tra l'altro, minimamente negare - come invece sostiene il ricorrente nei propri "motivi aggiunti" - l'attuale pericolosità del soggetto e senza riconoscere al medesimo alcuna fattiva collaborazione).
Inammissibile, perché attinente a punto o questione non investiti dal ricorso originario (v. art. 167 norme att. c.p.p. e Cass., ss. uu., 25.2.1998, Bono, Foro it., 1998, II, 450), deve, infine, ritenersi (a prescindere dalla sua manifesta infondatezza in diritto, stante l'autonomia dei due procedimenti di revoca ed attese le ragioni poste a base dell'invocata pronuncia, essenzialmente costituite dalla non ancora realizzatasi irrevocabilità della sentenza di condanna) la doglianza, introdotta solo con i motivi nuovi, concernente la pretesa violazione degli artt, 648 e 649 c.p.p. per asserita preclusione nascente del giudicato di cui alla sentenza di questa Corte in data 25.10.1996, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca della liberazione condizionale concessa al TA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000