Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1999, n. 7316
CASS
Sentenza 22 dicembre 1999

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Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui all'art. 54, comma terzo, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena. (V. Corte cost., 25 maggio 1989 n. 282).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1999, n. 7316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7316
    Data del deposito : 22 dicembre 1999

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