Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 2
Non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale costituisce tuttora illecito amministrativo. (Nella specie la Corte ha anche osservato che la destinazione degli strumenti di cui al citato articolo deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere o ad altra attività ad essa almeno indirettamente riconducibile, nesso non ravvisabile qualora la suddivisione in singole dosi dello stupefacente sia stata effettuata precedentemente).
La miccia a lenta combustione è compresa tra le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici ed è prodotto che, non ricadendo tra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, rientra tra le "materie esplodenti" la cui detenzione va denunciata all'Autorità e la cui inosservanza è punita a norma dell'art. 679 cod. pen..
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2009, n. 18189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18189 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 346
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3997/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE MA, n. il 7 maggio 1960;
avverso la sentenza 5 novembre 2008 - Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Barbarisi Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 5 novembre 2008, depositata in cancelleria il 20 novembre 2008, la Corte di Appello di Torino, confermava la sentenza 6 aprile 2005 del Tribunale di Ivrea che aveva dichiarato NI MA responsabile dei reati di detenzione, presso la propria abitazione, di un candelotto di dinamite, della miccia, di una cartuccia cal. 38 e di un coltello a serramanico, e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa. 2. - Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione PE MA, tramite il proprio difensore di fiducia avv. Brizio Roberto, chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10 e art. 679 c.p.; con ragionamento apodittico la Corte aveva ritenuto pericolosa la materia esplodente senza che fosse stato svolto alcun accertamento per valutarla;
in modo analogo è stato argomentato per le micce;
b) erronea applicazione degli artt. 42, 679 c.p. in relazione all'elemento soggettivo;
il ricorrente è stato ritenuto consapevole della natura esplodente per il solo fatto della detenzione;
c) erronea applicazione della L. n. 497 del 1974, art. 10 e art. 679 c.p., in relazione alla qualificazione giuridica del reato;
la Corte
avrebbe dovuto ricondurre alla fattispecie contravvenzionale anche la detenzione di parte del candelotto di dinamite;
d) erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, essendo stato ritenuto in pronta disponibilità il coltello nel vano sotto la sella dello scooter. Inoltre l'irrilevanza della condotta di detenzione della droga doveva estendersi anche ai reati satelliti quale l'impiego del coltello per sezionare la sostanza stupefacente il cui porto è in questo senso giustificato tanto da scriminarne l'illiceità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di ricorso (difetto di motivazione sulla pericolosità della materia esplodente) è inammissibile. La Corte di merito ha in modo congruo e logico motivato sulla efficacia della sostanza "gelatina uno" sequestrata dai Carabinieri correttamente richiamando, quale indice di pericolosità della stessa, la valutazione effettuata dai militi procedenti che avevano osservato il trasudamento di nitroglicerina dal composto, componente di per sè pericoloso per la sua instabilità quale precursore della dinamite. Anche per quanto riguarda la miccia (la cui presenza in loco confermava di per sè la pericolosità della detenzione dell'esplosivo che era dotato dunque di materiale sufficiente e necessario per farlo brillare) la valutazione del giudice di merito è stata congrua atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la miccia a lenta combustione è ricompresa fra "le munizioni di sicurezza ed i giocattoli pirici" e trattasi di prodotto che, non ricadendo fra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, va ricompreso fra le "materie esplodenti" la cui detenzione va denunciata all'Autorità e l'inosservanza è punita dalla norma contravvenzionale di cui all'art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti) (Sez. 1^, 7 ottobre 1992, n. 11351, rv. 192566, Bartolomei). La sua efficienza era stata parimenti valutata dagli operanti non necessitando di ulteriori approfondimenti in sede di cognizione, come argomentato dal giudice in modo congruo e logico e pertanto in questa sede non censurabile.
In aggiunta va osservato che il ricorrente, optando per la celebrazione del giudizio con rito abbreviato (giudice speciale a "forma contratta"), ha accettato che lo stesso potesse svolgersi allo stato degli atti, rinunciando così di fatto a dolersi della carenza di un asseveramento peritale.
3.2. - Anche il secondo motivo di gravame (concernente il profilo psicologico del reato) è inammissibile. Il giudice di merito ha efficacemente dedotto la volontà della detenzione non solo dalla osservata pericolosità di quanto oggetto di sequestro, ma anche dalla varietà degli oggetti quali appunto la sostanza esplosiva, la miccia e la cartuccia cal. 38. È sufficiente per vero il dolo generico quanto alle violazioni contestate, mentre per i reati contravvenzionali la rimproverabilità del possesso deriva dalla detenzione dell'oggetto medesimo per la quale occorre una apposita autorizzazione.
3.3. - Inammissibile è altresì il motivo di ricorso di cui sub c) (riconducibilità a titolo contravvenzionale anche del candelotto di dinamite). Basti qui ricordare l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui la detenzione abusiva di nitroglicerina, sostanza che rientra nei "prodotti affini negli effetti esplodenti alla dinamite", previsti nella categoria 2^ dell'allegato A (elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti) del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per i quali la legge esclude la detenzione, senza la licenza del ministro dell'interno, per quantitativi superiori ai cinque chilogrammi ed autorizza il prefetto a rilasciare licenza per il deposito e trasporto dei soli quantitativi inferiori al limite predetto, integra il delitto previsto dalla L. n. 497 del 1974, art. 10, che ha sostituito la L. n. 895 del 1967, art. 2 (Sez. 1, 3 marzo 1986, 14056, rv. 174617, Maisto). 3.4. - Destituito di ogni fondamento è anche l'ultimo motivo di ricorso (erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4). La Corte territoriale ha in modo satisfattorio argomentato che un coltello tenuto sotto la sella di un motorino sia effettivamente nella concreta e pronta disponibilità del soggetto possessore del mezzo. La sollecita recuperabilità dell'arma, occultata all'interno della sella proprio perché l'agente possa averla a disposizione ogni volta che si sposta da un luogo a un altro, deve essere per vero valutata, contrariamente a quanto assunto in gravame, a veicolo fermo, posto che sono maggiori in questo caso le possibilità di un suo utilizzo, non essendo pensabile che l'attività di cessione di sostanze stupefacenti possa avvenire mentre lo spacciatore si trova su quello stesso mezzo in movimento.
3.4.1. - Privo di qualsivoglia pregio è invece l'argomentazione difensiva per la quale si vorrebbe che la irrilevanza del fatto relativo alla detenzione dello stupefacente fosse estesa al porto del coltello servito per la suddivisione in dose della droga. Occorre qui richiamare quella giurisprudenza della Corte seconda la quale non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'illecito acquisto di sostanze stupefacenti, per uso personale, è tuttora soggetto a sanzione amministrativa;
inoltre, la destinazione degli strumenti di cui al succitato art. 4, comma 2, rilevante ai fini della giustificazione, deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere, o ad altra a essa, almeno indirettamente, collegabile, il che non è ravvisabile qualora la suddivisione in singole dosi dello stupefacente non sia in atto ma sia stata precedentemente effettuata e non siano dedotti elementi indicativi del contrario (Sez. 1, 23 settembre 2004, n. 41098, rv. 230630, Caruso). 4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009