Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2009, n. 18189
CASS
Sentenza 8 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale costituisce tuttora illecito amministrativo. (Nella specie la Corte ha anche osservato che la destinazione degli strumenti di cui al citato articolo deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere o ad altra attività ad essa almeno indirettamente riconducibile, nesso non ravvisabile qualora la suddivisione in singole dosi dello stupefacente sia stata effettuata precedentemente).

La miccia a lenta combustione è compresa tra le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici ed è prodotto che, non ricadendo tra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, rientra tra le "materie esplodenti" la cui detenzione va denunciata all'Autorità e la cui inosservanza è punita a norma dell'art. 679 cod. pen..

Commentari2

  • 1Giustificato motivo nel porto di arma: possibili temperamenti nella prassi giudiziaria?
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 ottobre 2021

  • 2Assistenza alla riscossione del credito tributario estero
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2009, n. 18189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18189
Data del deposito : 8 aprile 2009

Testo completo