Sentenza 14 luglio 1999
Massime • 1
La domanda di revisione avanzata prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1998 n.420, modificativa dell'art.11 c.p.p., va attribuita alla competenza della corte d'appello individuata ai sensi della previgente formulazione del citato art.11, richiamato dall'art.633, comma 1, c.p.p., precedentemente a sua volta modificato, con l'introduzione del suddetto richiamo, dall'art.1 della legge 23 novembre 1998 n.405.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1999, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 14.7.1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 4999
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 11413/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) IZ OM n. il 22.08.1956
2) C.A. REGGIO CALABRIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) IZ OM n. il 22.08.1956
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Frasso, che ha chiesto dichiararsi la competenza della corte di appello di Reggio Calabria. In esito al conflitto negativo di competenza tra la corte di appello di Catanzaro, la corte di appello di Salerno e la corte di appello di Reggio Calabria, nel procedimento di revisione instaurato da IZ IC.
OSSERVA
I. Il 5 novembre 1998 ZZ IC proponeva nella cancelleria della corte di appello di Catanzaro richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa il 21 gennaio 1997 da quella stessa corte e divenuta irrevocabile il 6 maggio 1997, che lo condannava alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa per reati concernenti la detenzione e il porto di armi.
La corte di appello di Catanzaro dichiarava con ordinanza del 23 novembre 1998 la richiesta ammissibile, ma con successiva ordinanza del 24 dicembre 1998 dichiarava la propria incompetenza per effetto dell'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 633 c.p.p., intervenuta con L. 23 novembre 1998 n. 405, individuando nella corte di appello di Salerno il giudice competente a decidere sulla richiesta.
La corte di appello di Salerno, a sua volta, dichiarava con ordinanza del 3 febbraio 1999 la propria incompetenza, sull'assunto che la competenza doveva essere individuata sulla base della norma transitoria contenuta nell'art. 8 L. 2 dicembre 1998 n. 420. Secondo la corte di merito di Salerno, quest'ultima legge, pur regolando i procedimenti riguardanti i magistrati (e, in questo senso, modifica l'art. 11 c.p.p.), contiene una norma transitoria, quella dell'art. 8, che vale anche per i procedimenti di revisione: con la conseguenza che, essendo stata la richiesta di revisione presentata prima dell'entrata in vigore della L. 420/98, la competenza spettava alla corte di appello di Reggio Calabria, giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. prima della sua intervenuta modifica.
La corte di appello di Reggio Calabria non condivideva però questa interpretazione, frutto - sosteneva - di un mancato coordinamento tra le norme che si sono intersecate in questa materia. La norma transitoria prevista dall'art. 8 L. 420/98 - osservava - concerne i procedimenti riguardanti i magistrati e non fa alcun riferimento ai procedimenti di revisione, oggetto invece della disciplina prevista dalla L. 405/98, sicché non vi è titolo per estenderne gli effetti a questo mezzo straordinario di impugnazione. Per il quale opera invece la norma dell'art. 2 L. 405/98, che indica il giudice competente ex art. 633 c.p.p. nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p. II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché, dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere il procedimento de quo, è derivata una situazione di stasi processuale, che non è risolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte, regolatrice della competenza. Nel merito va riconosciuta la competenza della corte di appello di Reggio Calabria.
Con l'art. 1 della L. 23 novembre 1998, n. 405, contenente "modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione", il legislatore ha mantenuto la competenza funzionale della corte di appello, modificandone però i parametri individuativi dal punto di vista territoriale attraverso il riferimento ai "criteri di cui all'art. 11" c.p.p., che disciplina la "competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati". La ratio sottesa alla modifica, come emerge dall'intervento del relatore on. Manzione in sede di discussione delle linee generali, è stata quella di superare, o comunque di attenuare in misura notevole, il pericolo che "la vicinanza o la contiguità, anche territoriale, del giudice della revisione con quello che ha giudicato nel merito possa in qualche modo inquinare il principio di imparzialità e di indipendenza rispetto al giudizio sull'istanza proposta dal condannato". In altre parole, si è fatto riferimento al criterio di competenza territoriale individuato dall'art. 11 c.p.p., in quanto non lo si è ritenuto connotato da quella "prognosi pregiudizievole dei diritti del richiedente", che sarebbe stata insita, invece, nella disciplina generale del codice, la quale attribuiva la competenza funzionale in tema di revisione a "giudici appartenenti alla stessa sede giudiziaria" cui era già stato emesso il provvedimento di condanna oggetto della richiesta di revisione.
Del resto, come ha sottolineato anche un'autorevole dottrina, dalla lettura degli atti parlamentari emerge una consonanza pressoché totale circa l'attitudine della nuova regola individuatrice della competenza per territorio a "meglio garantire, almeno in linea astratta, l'imparzialità e la serenità" di un giudizio che si configura di particolare delicatezza per il possibile esito di "travolgimento" del giudicato. Da questo punto di vista, il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e quello della imparzialità e terzietà del giudice (art. 101 comma 2 Cost.): in linea con quanto di recente affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo la quale la disciplina prevista dall'art. 11 c.p.p. (cui ora rinvia il nuovo testo dell'art. 633 c.p.p.) risponde alla "necessità di assicurare la serenità ed obiettività dei giudizi, nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice..., anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte di appello" (Corte cost., ord. 16-30 dicembre 1997, n. 462, in Leg. pen., 1998, 589).
Sennonché, la competenza fissata dall'art. 11 c.p.p., e attribuita al giudice, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino (vicinanza determinata in base ai criteri indicati nell'art. 1 disp. att. c.p.p.), è stata in data ancora più recente modificata dal legislatore, che ha introdotto un'unica tabella predisposta in modo da creare competenze "a catena", immuni da qualsiasi reciprocità:
nel senso che diviene ora competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. il giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede "nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge" mediante il meccanismo tabellare (art. 1 L. 2 dicembre 1998, n. 420). Tale modifica, originata dalla necessità di evitare "numerose competenze reciproche fra giudici di distretti vicini", ha determinato, come era naturale attendersi, anche la modifica anche dell'art. 1 disp. att., c.p.p., che ora indica il criterio di competenza territoriale individuato dall'art. 11 nel "distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente... determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme" (art. 6 l. 420/98). Orbene, poiché il nuovo testo dell'art. 633 comma 1 c.p.p. rinvia, per la determinazione della competenza territoriale "ai criteri di cui all'art. 11, sembra indubbio che, almeno per i procedimenti relativi ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 420/98 (art. 8), la corte di appello competente per il giudizio di revisione debba essere individuata sulla base del suddetto meccanismo tabellare. Il collegamento tra le due norme è ben evidenziato negli stessi lavori parlamentari sulla l. 405/98 in materia di revisione, dove ci si è soffermati sull'imminente modifica dell'art. 11, affermandosi che "il richiamo letterale alla norma, anche se modificanda, avrebbe garantito comunque, anche in seguito, l'operatività dell'impianto legislativo proposto nella logica delle finalità perseguite". E non si è mancato di far rilevare come la modifica della competenza territoriale in materia di revisione appariva tanto più opportuna proprio in rapporto "alla riforma dell'art. 11, che eliminando la reciprocità fa sì che ogni giudice sia davvero autonomo e indipendente nel suo giudizio".
Sennonché, nel caso di specie, la "sfasatura" di entrata in vigore delle due novelle legislative comporta che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, modificativa dell'art. 11 c.p.p., la corte di appello competente funzionalmente in materia di revisione debba essere individuata secondo i criteri di cui al vecchio testo dell'art. 11 c.p.p., che teneva conto della distanza chilometrica ferroviaria esistente tra i due capoluoghi di distretto. È evidente, pertanto, che la competenza debba essere determinata facendo riferimento alla corte di appello più vicina, che nel caso di specie è la corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto dichiara
la competenza della corte di appello di Reggio Calabria, cui dispone che gli atti siano trasmessi.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999