Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui vengano impugnati punti della sentenza di condanna diversi da quello concernente l'accertamento della responsabilità, con riguardo a quest'ultimo - a differenza di quanto avviene nel caso di annullamento con rinvio riguardante punti non attinenti alla responsabilità - non si forma il giudicato bensì opera esclusivamente una preclusione processuale la quale, se impedisce la proposizione e l'esame di questioni non dedotte, non esclude l'efficacia delle cause di estinzione del reato eventualmente sopravvenute. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la estinzione per prescrizione del reato oggetto dell'impugnata sentenza di condanna in relazione alla quale il ricorrente aveva proposto motivi concernenti esclusivamente l'entità della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/1998, n. 13061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13061 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Simeone Francesco Presidente del 25/11/1998
1. " . Di Jorio Giorgio Consigliere SENTENZA
2. " . Bottalico Nicola " N. 1230
3. " . Marini Lionello " REGISTRO GENERALE
4. " . Fumu Giacomo " N. 23413/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN AT
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 12.2.1998 nei confronti di RN AT Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. L. Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Verderosa Vincenzo che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio della impugnata sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Pretore di Firenze, con sentenza del 26-2-1996, dichiarava RN AT colpevole dei reati di cui agli artt. 74 comma ultimo CA.S. e 719C.P., accertati il 12-9-1993 allorché il RN era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore il cui numero di telaio era stato reso illeggibile, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto e lire 600.000 di ammenda.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 12-2-1998, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art.74 CA.S. per non avere commesso il fatto, e rideterminava la pena per il reato ex art. 712 C.P. nella Misura di mesi 2 e giorni 10 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
RN AT ricorre per cassazione, deducendo la mancanza o la manifesta illogicità della .motivazione per non avere il giudice di secondo grado preso in considerazione tutti i criteri di determinazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.. e per non avere motivato in ordine alla scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, prevista alternativamente nell'art.712 c.p. e più adeguata al caso di specie, attesa la modesta entità del fatto. Chiede in ogni caso che sia dichiarata l'estinzione del reato contravvenzionale in oggetto per intervenuta prescrizione. Osserva questa Corte che dal 12-9-1993, data di accertamento del reato contravvenzionale di incauto acquisto, il termine massimo di prescrizione, calcolato ai sensi degli artt. 157 primo comma n.5 e 160 terzo comma c.p.p., è venuto a scadere il 12-3-1998, antecedentemente alla proposizione del ricorso avvenuta, in data. 16-5- 1998.
Non è di ostacolo alla rilevabilità della causa di estinzione costituita dalla prescrizione la circostanza che il ricorso del RN non investe il tema della responsabilità, ma unicamente quello della pena irrogata.
Invero più volte questa Suprema Corte ha affermato che nel caso di impugnazione dell'imputato su punti, della decisione diversi da quello concernente l'affermazione della responsabilità non si forma, con riguardo a quest'ultimo, il giudicato (a differenza di quanto avviene nel caso di annullamento con rinvio, sempre riguardante punti non attinenti alla responsabilità), ma si da luogo soltanto ad una preclusione di ordine processuale la quale impedisce la proposizione di questioni non dedotte, lasciando peraltro libero campo alla produzione degli effetti di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato (Cass. 27-2-1998, n. 2631, Nieddu;
vedansi anche Cass. 3-12-1996, n. 10301, Di Maria e Cass.27-5-1995, n. 6163, Cazzetta).
Tale principio va ribadito.
Poiché la sentenza irrevocabile (art.648 c.p.p.) "conclude un iter processuale attraverso il quale si riduce progressivamente il thema decidendum, con le questioni interne già definite ovvero non impugnate, in direzione dell'accertamento del fatto, della responsabilità dell'autore e della (eventuale) punizione dello stesso" (Cass. Sez. Un. 23-5-1997, n.2, Attinà), progredendo dunque il processo per fasi e gradi regolati da una serie di norme di contenuto diverso, con previsioni di limiti, e di vincoli connessi al suo sviluppo;
individuate dalla parte impugnante le questioni che questa intende devolvere al giudice superiore, si determina, rispetto alle parti della sentenza non impugnate, non già un giudicato parziale (come il giudicato progressivo che, a seguito della decisione della cassazione di annullamento parziale con rinvio, si forma relativamente alle parti della sentenza non colpite da annullamento e non in connessione essenziale con le parti annullate:
art.624 c.p.p.) bensì soltanto una preclusione processuale che ha il limitato scopo di impedire che possano essere riproposte indefinitamente questioni oggetto delle statuizioni in fatto o in diritto che rappresentano i momenti del percorso decisionale (Cass. 2631/98 cit.). Alla luce di tali principi nel caso, oggi in esame, di impugnazione limitata alla determinazione della pena ( esattamente, della specie della medesima) e non affetta da inammissibilità originaria (che, ove ricorrente, la renderebbe inidonea ad impedire la irrevocabilità della sentenza impugnata;
arg. ex art.648 secondo comma riguardante la impugnazione tardiva), da un lato l'assenza di un giudicato e, dall'altro, l'ampia previsione dell'art. 129 c.p.p. che impone al giudice di dichiarare, anche di ufficio ( nella specie, per di più, la prescrizione sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di secondo grado è stata eccepita con il ricorso), in ogni stato e grado del giudizio, le cause di non punibilità indicate nella suddetta norma, conducono a dichiarare l'avvenuta prescrizione del reato contravvenzionale in oggetto - nell'assenza di elementi per una declaratoria di proscioglimento ai sensi del comma secondo del citato art. 129 - con sentenza di annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998