CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14012 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN ME DI nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal PG, Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14012 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2022 il Tribunale di Messina, quale Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di BE UR DI avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 23 giugno 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1 Il BE UR è stato sottoposto alla misura cautelare carceraria nel marzo 2022 in relazione ad otto imputazioni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato commesso predisponendo, in concorso con imprenditori compiacenti e in cambio di denaro, documenti attestanti falsi rapporti lavorativi in favore di soggetti non presenti sul territorio italiano, al fine di far ottenere loro il permesso di soggiorno pur in assenza dei necessari requisiti. La misura è stata confermata con ordinanza emessa il 4 aprile 2022 dal Tribunale del riesame adito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., che ha anche escluso la concedibilità degli arresti domiciliari per il pericolo di recidiva. Il 23 giugno 2022 il BE UR ha definito la propria posizione patteggiando la pena di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed una sanzione pecuniaria, ed ha chiesto la sostituzione della misura, appellando poi la decisione negativa del G.i.p. 1.2 Secondo il Tribunale del riesame, l'ordinanza reiettiva è corretta perché l'imputato, che ha commesso i reati mentre ricopriva una carica all'interno di un patronato, ha dimostrato una «non comune dimestichezza con l'attività criminosa» e «peculiari capacità organizzative e manipolative», che rendono concreto il pericolo di recidiva per la facilità con cui egli potrebbe riprendere tale attività, anche dal proprio domicilio, servendosi delle molteplici conoscenze in Italia e all'estero. La scelta di definire la propria posizione processuale con un rito alternativo non è sintomatica di autentica resipiscenza, visti i molti effetti favorevoli della stessa in termini di trattamento sanzionatorio, e non è rilevante neppure il tempo trascorso in stato di custodia in carcere, pari a circa nove mesi, in assenza di altri elementi da cui dedurre una attenuazione delle esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione BE UR DI, per mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Calabrò, con un unico motivo con cui censura l'ordinanza del Tribunale del riesame in quanto apodittica, infondata e contraria alla legge. 2 2.1 In particolare il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, in quanto ha omesso di valutare la concretezza ed attualità di tale pericolo e ha reso sul punto una motivazione solo apparente. Il BE UR ha commesso i reati approfittando del fatto che conduceva un ufficio di patronato, carica attraverso la quale agevolava il disbrigo di pratiche amministrative che consentissero la permanenza in Italia di soggetti stranieri, pur consapevole della mancanza in costoro dei requisiti richiesti dalla legge. Il Tribunale non ha spiegato perché gli arresti domiciliari, con aggiunte tutte le limitazioni applicabili, non sarebbero idonei ad impedire la commissione di nuovi reati, ed in particolare non ha spiegato come il ricorrente potrebbe riallestire i propri traffici delittuosi, atteso che la cessazione dell'attività di patronato gli impedisce di accedere agli applicativi ministeriali. 2.2 Il Tribunale ha poi errato nel non dedurre il venir meno delle esigenze cautelari a seguito della scelta di definire anticipatamente il processo accedendo ad un rito alternativo. La scelta di tale rito è segno di volontà di reintegrazione sociale, e il tempo trascorso in stato di detenzione inficia la capacità di reiterazione del reato da parte del BE UR, avendo egli perso ogni credibilità e affidabilità sul piano criminale. 2.3 Chiede pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in relazione alla idoneità di una misura meno afflittiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, perché la richiesta di revoca della misura non è stata prospettata al Tribunale del riesame e la richiesta di sostituzione della misura è meramente reiterativa di quanto già dedotto nella sede di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame dei motivi del ricorso è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione che valuti la fondatezza della sua richiesta di modifica della misura cautelare applicata. 1.1 Il processo di merito nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza qui impugnata è stato, infatti, definito con la sentenza emessa in data 23 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che è divenuta irrevocabile in data 26 gennaio 2023, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Sezione Settima 3 penale della Corte di cassazione, con ordinanza n. 1779-2023. La condanna pronunciata è dunque divenuta esecutiva. 1.2 Le Sezioni Unite hanno enunciato al riguardo principi condivisi, che vanno qui ribaditi. Nel sistema processuale penale l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va individuato in una prospettiva utilitaristica e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità. Quest'ultimo requisito può venir meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta tra il momento della presentazione del ricorso e quello della sua decisione, che determina una "carenza di interesse sopravvenuta". Con riferimento alle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, le Sezioni Unite hanno chiarito che, con il passaggio in giudicato della sentenza di merito che irroga all'imputato una pena detentiva suscettibile di esecuzione, viene meno ogni aspetto riguardante la custodia "cautelare", con la conseguente strutturale impossibilità di provvedere ulteriormente su aspetti pertinenti alla "cautela personale", dovendo l'interesse alla definizione dell'impugnazione persistere sino al momento della decisione (Sez. U., n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167). 1.3 L'art. 656 cod. proc. pen. stabilisce, con riferimento alle misure coercitive custodiali, che con il passaggio in giudicato della sentenza di merito si apre immediatamente la fase esecutiva del processo, e allo stato di custodia in carcere subentra l'espiazione della pena in forza del titolo detentivo definitivo. Non vi è quindi più spazio logico e sistematico per discutere dell'applicazione o della modifica della misura cautelare, perché il titolo di detenzione del condannato non è più tale provvedimento, bensì la sentenza irrevocabile. 1.4 Il ricorrente si trova quindi, attualmente, detenuto in espiazione della pena definitiva e non in stato di custodia cautelare. Pertanto difetta il suo attuale interesse a coltivare l'impugnazione cautelare proposta, essendo la misura coercitiva venuta meno. Il suo ricorso va perciò dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse. 2. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (sulla 4 scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). 3. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07 marzo 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal PG, Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14012 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2022 il Tribunale di Messina, quale Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di BE UR DI avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 23 giugno 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1 Il BE UR è stato sottoposto alla misura cautelare carceraria nel marzo 2022 in relazione ad otto imputazioni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato commesso predisponendo, in concorso con imprenditori compiacenti e in cambio di denaro, documenti attestanti falsi rapporti lavorativi in favore di soggetti non presenti sul territorio italiano, al fine di far ottenere loro il permesso di soggiorno pur in assenza dei necessari requisiti. La misura è stata confermata con ordinanza emessa il 4 aprile 2022 dal Tribunale del riesame adito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., che ha anche escluso la concedibilità degli arresti domiciliari per il pericolo di recidiva. Il 23 giugno 2022 il BE UR ha definito la propria posizione patteggiando la pena di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed una sanzione pecuniaria, ed ha chiesto la sostituzione della misura, appellando poi la decisione negativa del G.i.p. 1.2 Secondo il Tribunale del riesame, l'ordinanza reiettiva è corretta perché l'imputato, che ha commesso i reati mentre ricopriva una carica all'interno di un patronato, ha dimostrato una «non comune dimestichezza con l'attività criminosa» e «peculiari capacità organizzative e manipolative», che rendono concreto il pericolo di recidiva per la facilità con cui egli potrebbe riprendere tale attività, anche dal proprio domicilio, servendosi delle molteplici conoscenze in Italia e all'estero. La scelta di definire la propria posizione processuale con un rito alternativo non è sintomatica di autentica resipiscenza, visti i molti effetti favorevoli della stessa in termini di trattamento sanzionatorio, e non è rilevante neppure il tempo trascorso in stato di custodia in carcere, pari a circa nove mesi, in assenza di altri elementi da cui dedurre una attenuazione delle esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione BE UR DI, per mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Calabrò, con un unico motivo con cui censura l'ordinanza del Tribunale del riesame in quanto apodittica, infondata e contraria alla legge. 2 2.1 In particolare il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, in quanto ha omesso di valutare la concretezza ed attualità di tale pericolo e ha reso sul punto una motivazione solo apparente. Il BE UR ha commesso i reati approfittando del fatto che conduceva un ufficio di patronato, carica attraverso la quale agevolava il disbrigo di pratiche amministrative che consentissero la permanenza in Italia di soggetti stranieri, pur consapevole della mancanza in costoro dei requisiti richiesti dalla legge. Il Tribunale non ha spiegato perché gli arresti domiciliari, con aggiunte tutte le limitazioni applicabili, non sarebbero idonei ad impedire la commissione di nuovi reati, ed in particolare non ha spiegato come il ricorrente potrebbe riallestire i propri traffici delittuosi, atteso che la cessazione dell'attività di patronato gli impedisce di accedere agli applicativi ministeriali. 2.2 Il Tribunale ha poi errato nel non dedurre il venir meno delle esigenze cautelari a seguito della scelta di definire anticipatamente il processo accedendo ad un rito alternativo. La scelta di tale rito è segno di volontà di reintegrazione sociale, e il tempo trascorso in stato di detenzione inficia la capacità di reiterazione del reato da parte del BE UR, avendo egli perso ogni credibilità e affidabilità sul piano criminale. 2.3 Chiede pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in relazione alla idoneità di una misura meno afflittiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, perché la richiesta di revoca della misura non è stata prospettata al Tribunale del riesame e la richiesta di sostituzione della misura è meramente reiterativa di quanto già dedotto nella sede di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame dei motivi del ricorso è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a una decisione che valuti la fondatezza della sua richiesta di modifica della misura cautelare applicata. 1.1 Il processo di merito nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza qui impugnata è stato, infatti, definito con la sentenza emessa in data 23 giugno 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che è divenuta irrevocabile in data 26 gennaio 2023, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Sezione Settima 3 penale della Corte di cassazione, con ordinanza n. 1779-2023. La condanna pronunciata è dunque divenuta esecutiva. 1.2 Le Sezioni Unite hanno enunciato al riguardo principi condivisi, che vanno qui ribaditi. Nel sistema processuale penale l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va individuato in una prospettiva utilitaristica e deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità. Quest'ultimo requisito può venir meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta tra il momento della presentazione del ricorso e quello della sua decisione, che determina una "carenza di interesse sopravvenuta". Con riferimento alle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, le Sezioni Unite hanno chiarito che, con il passaggio in giudicato della sentenza di merito che irroga all'imputato una pena detentiva suscettibile di esecuzione, viene meno ogni aspetto riguardante la custodia "cautelare", con la conseguente strutturale impossibilità di provvedere ulteriormente su aspetti pertinenti alla "cautela personale", dovendo l'interesse alla definizione dell'impugnazione persistere sino al momento della decisione (Sez. U., n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167). 1.3 L'art. 656 cod. proc. pen. stabilisce, con riferimento alle misure coercitive custodiali, che con il passaggio in giudicato della sentenza di merito si apre immediatamente la fase esecutiva del processo, e allo stato di custodia in carcere subentra l'espiazione della pena in forza del titolo detentivo definitivo. Non vi è quindi più spazio logico e sistematico per discutere dell'applicazione o della modifica della misura cautelare, perché il titolo di detenzione del condannato non è più tale provvedimento, bensì la sentenza irrevocabile. 1.4 Il ricorrente si trova quindi, attualmente, detenuto in espiazione della pena definitiva e non in stato di custodia cautelare. Pertanto difetta il suo attuale interesse a coltivare l'impugnazione cautelare proposta, essendo la misura coercitiva venuta meno. Il suo ricorso va perciò dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse. 2. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponde un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (sulla 4 scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). 3. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07 marzo 2023 Il Consigliere estensore