Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
Il rilascio della sanatoria edilizia conseguente alla definizione della procedura di condono attivata da terzi estranei all'abuso, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'autore dell'illecito rimasto estraneo a detta procedura, pur regolarizzando la costruzione abusiva sotto il profilo urbanistico, non produce alcun effetto estintivo per il condannato, né comporta l'obbligo di annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38, comma quarto, L. 28 febbraio 1985, n. 47. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria può comportare l'inapplicabilità od anche la revoca dell'ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2009, n. 7109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7109 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 1402
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 9002/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NUORO;
nei confronti di:
1) CO AN, N. IL 29/10/1946;
avverso l'ordinanza n. 193/2007 TRIBUNALE di NUORO, del 19/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie difensive depositata il 2.11.2009. FATTO E DIRITTO
NI IO è stato definitivamente condannato dal Tribunale monocratico di RO (con sentenza irrevocabile del 27.3.2002) per avere realizzato, in località "S'Ambesuarza" del Comune di Posada, la costruzione abusiva di un edificio in duplice elevazione e, con la pronunzia di condanna, è stata ordinata la demolizione del manufatto, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9). Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto la demolizione ed il NI ha promosso incidente di esecuzione, con il quale ha chiesto la revoca dell'ordine demolitorio prospettando che:
- per l'immobile in oggetto erano state presentate, dai propri figli, due distinte richieste di condono edilizio, ai sensi della L. 24 novembre 2003, n. 326: una da NI IA (relativamente all'appartamento sito al piano terra) e l'altra da NI OL (relativamente all'appartamento sito al primo piano);
- il Comune di Posada aveva rilasciato, quindi, in data 22.12.2008, due concessioni in sanatoria, previa acquisizione di parere paesaggistico favorevole del competente Assessorato della Regione Sardegna.
Il Tribunale monocratico di RO, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto perizia tecnica, con la quale è stato accertato che:
- i due appartamenti, rispettivamente abitati dalle famiglie di coloro che hanno ottenuto i provvedimenti di condono, sono dotati di ingressi separati e di autonomi locali destinati a centrali termiche;
- essi corrispondono a due distinte unità immobiliari, iscritte in catasto alla categoria A/2 (abitazione di tipo civile);
- la volumetria dell'appartamento sito al piano terra corrisponde a mc. 261,725; quella dell'appartamento sito al primo piano a mc. 234,650: cubature inferiori entrambe al limite massimo di mc. 300 previsto per le nuove unità abitative dalla legge di condono della L.R. Sardegna 26 febbraio 2004, n. 4;
- vi è perfetta corrispondenza piano-volumetrica tra quanto effettivamente costruito e gli elaborati grafici allegati alle pratiche di condono edilizio.
Lo stesso Tribunale quindi - con ordinanza del 19.2.2009 - ha revocato l'ordine demolitorio, argomentando che:
- le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Posada a NI IA e NI OL devono considerarsi "esenti da vizi di legittimità, atteso che sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa sia nazionale che regionale in materia di condono delle opere abusive, e ciò per quanto attiene:
l'epoca in cui l'opera è stata realizzata, i termini per la presentazione delle domande di condono, la cubatura massima prevista per le unità abitative di nuova realizzazione";
- non risulta realizzato un edificio complessivamente eccedente il limite massimo di cubatura prescritto per la condonabilità delle nuove costruzioni, mentre si è proceduto, sin dall'origine, all'inserimento nel catasto urbano di due distinte unità immobiliari facenti capo a soggetti diversi, e la situazione abitativa riscontrata nel corso delle operazioni peritali è risultata perfettamente conforme a quella del dato catastale;
- deve escludersi, pertanto, "che si sia proceduto, da parte degli interessati, ad una artificiosa suddivisione dell'immobile al fine di eludere i limiti di cubatura previsti nella normativa in tema di condono edilizio".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, ex art.666 c.p.p., comma 2, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di RO ed ha lamentato la illegittimità dei provvedimenti concessori rilasciati in sanatoria, prospettando che - pure essendo ciascuna delle due unità abitative (in cui è stato suddiviso l'intero manufatto abusivamente realizzato) inferiore alla soglia massima di 300 mc., prevista ai fini della condonabilità dalla L.R. n. 4 del 2004, art. 2, lett. c), - l'intera volumetria dell'immobile, alla quale correttamente si sarebbe dovuto fare riferimento, superava invece detto limite.
Il difensore, in data 2.11.2009, ha depositato memoria. Il ricorso del P.M. è infondato.
1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la sanzione della demolizione di un manufatto abusivo, oggi prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (vedi Cass., Sez. 3:10.1.2008, Iacono Ciulla;
26.9.2007, Di Somma;
16.4.2004, Cena).
2. Nel caso in esame sono state rilasciate due concessioni edilizie in sanatoria, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e della L.R. Sardegna 26 febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio).
La L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25, limita la possibilità di condono alle "costruzioni non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 mc.". La L.R. n. 4 del 2004, art. 2 fissa parametri più restrittivi, prevedendo che non sono sanabili:
- "le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc." (lett. c);
- "I complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc. di volumetria per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superano i 1.200 mc. complessivi" (lett. d). L'intero fabbricato in oggetto non supera la volumetria complessiva di 1.200 mc. e ciascuna delle unità immobiliari di cui esso si compone è ricompresa nella cubatura di 300 mc..
Le concessioni rilasciate in sanatoria, pertanto, devono ritenersi legittime quanto al rispetto dei limiti volumetrici imposti dalla normativa sia statale sia regionale e la presentazione di due domande di condono, in relazione alle singole unità che compongono il complessivo edificio, non può ritenersi finalizzata ad eludere il limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria.
3. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) (vedi, tra le molteplici decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3: 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro;
24.9.2004, n. 37865, Musio).
La L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26 - lett. a), ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Tenuto conto, però, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il condono deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive, qualora esse siano state ultimate (secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 2) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche la L. n. 47 del 1985, art. 33 (le cui previsioni sono fatte salve dalla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d), del resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i vincoli specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui detti vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di condono.
Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo, la zona in cui esso è stato edificato non era assoggettata a vincolo paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del Piano paesaggistico approvato con la L.R. n. 8 del 2004.
Risulta rilasciato nullaosta dall'Ufficio regionale competente e le opere realizzate non risultano difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Anche in relazione al regime vincolistico, dunque, non emergono elementi per ritenere illegittime le concessioni in sanatoria.
4. Resta il fatto che i beneficiari di tali provvedimenti sono soggetti diversi da quello condannato per il reato di costruzione abusiva.
Nulla è dato sapere, nella specie, circa l'originario assetto proprietario e quello attuale dell'opera: dalle ricerche effettuate in sede di perizia "non è risultato, infatti, alcun atto pubblico attestante la proprietà, in capo al NI IO o ai figli IA e OL, del terreno sul quale è stata edificata la costruzione".
In proposito va rilevato, però, che, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31, la concessione in sanatoria per "condono edilizio"
può essere richiesta non soltanto da coloro che ne hanno titolo in base alla L. n. 10 del 1977 (in quanto godono di un diritto sul bene tale da legittimarli ad eseguire le opere in ordine alle quali si chiede il provvedimento sanante) ma anche da chiunque abbia un giuridico interesse a formulare la richiesta.
La Circolare del Ministro dei lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL si esprime al riguardo con estrema larghezza, affermando (al punto 3.1) che "potrà chiedere la sanatoria il conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e nel timore dell'ingiunzione della sanzione demolitoria ritenga di assumere l'iniziativa; potranno prendere l'iniziativa i congiunti o i rappresentanti di assenti, di immigrati, di malati, di minori;
potrà presentare istanza il creditore che abbia interesse a rendere pienamente commerciabile un bene del debitore;
il socio di una cooperativa che abbia avuto l'assegnazione provvisoria;
il proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la costruzione abusiva;
il detentore dell'immobile a titolo precario".
Va evidenziato, altresì, che la legge distingue nettamente gli effetti penali del condono da quelli amministrativi, soprattutto in relazione alla conservazione del bene.
Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria, pertanto, la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente presentato l'istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione (vedi Cass., Sez. 3, 14.2.1997, Concutelli). Nella vicenda in oggetto, il rilascio delle concessioni sananti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di NI IO, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3, ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Detto rilascio, comunque, rende operanti i particolari effetti di cui alla cit. L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 4, sicché ben può comportare l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, u.c. (vedi Cass., Sez. 3:20.6.1997, n. 2475, Coppola;
20.6.1997, n. 2474, Morello;
20.6.1997,
n.2472, Filieri;
28.11.1996, Ilardi;
15.3.1996, n. 1264, Larosa;
5.2.1996, Vanacore;
2.3.1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi).
5. Il ricorso del P.M., per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere in conclusione rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 666 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010