Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2009, n. 7109
CASS
Sentenza 17 novembre 2009

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Il rilascio della sanatoria edilizia conseguente alla definizione della procedura di condono attivata da terzi estranei all'abuso, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'autore dell'illecito rimasto estraneo a detta procedura, pur regolarizzando la costruzione abusiva sotto il profilo urbanistico, non produce alcun effetto estintivo per il condannato, né comporta l'obbligo di annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38, comma quarto, L. 28 febbraio 1985, n. 47. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria può comportare l'inapplicabilità od anche la revoca dell'ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2009, n. 7109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7109
    Data del deposito : 17 novembre 2009

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