Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
09764-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
composta da
GI LB
-Presidente-
LO TA
Sent. n. sez. 1465/2025 UP 17/12/2025
AR AZ TT
R.G.N. 37865/2025
NO TI
- relatore -
SE ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal responsabile civile Edildue s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore FE AS nel procedimento a carico di 1) AS TE, nato a [...] il [...]; 2) AS NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NO TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
-
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova - per quanto d'interesse ai fini del ricorso ha confermato la condanna di TE e NI AS, per i reati di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio, in qualità di corruttori (artt. 321, 319 e 319-bis, cod. pen.: capo C dell'imputazione), nonché ha confermato la condanna di "Edildue" s.r.l., in solido con i predetti ed
altri imputati, al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile "A.M.I.U." s.p.a., rimettendone la liquidazione al giudice civile. La società è stata condannata quale responsabile civile per i danni conseguenti alle condotte delittuose degli imputati TE e NI AS, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della stessa all'epoca dei fatti. Secondo le sentenze di merito, per questa parte concordi, grazie alla mediazione di altri imprenditori, i fratelli GI e ZO ON, presso il competente dirigente di "A.M.I.U.", Corrado ND, e l'indebita corresponsione a quest'ultimo di varie utilità (principalmente pagamenti di cene e di prestazioni sessuali con prostitute), la "Edildue" ha ottenuto commesse da parte di tale azienda pubblica, tra il 2010 ed il 2013, per un importo complessivo di quasi sette milioni di euro, principalmente con affidamenti diretti di lavori in violazione delle relative procedure e, in altri casi, mediante la falsificazione di documenti ed il condizionamento di gare d'appalto.
2. Avverso tale decisione, essa ricorre, attraverso il proprio legale rappresentante, con atto dei propri difensori, denunciando vizi logici della motivazione e travisamento probatorio, in quanto: a) in ordine al preteso accordo corruttivo dei AS con il funzionario "A.M.I.U." ND, non sarebbe stato spiegato quale sia stato il loro contributo alla conclusione od allo svolgimento dello stesso, sia pure attraverso il tramite dei fratelli ON;
peraltro, la sentenza cadrebbe in contraddizione, nel momento in cui individua in altri funzionari di "A.M.I.U", diversi da ND, i responsabili degli abusi d'ufficio e delle turbative d'asta (dichiarati estinti per prescrizione) che avrebbero favorito la "Edildue"; b) sarebbe stato frainteso e solo parzialmente riportato in sentenza il dialogo intercettato della moglie di uno dei fratelli ON, GI, da cui la Corte ha inteso ricavare la conferma dell'opera di procacciamento delle commesse da costui svolta presso ND in favore della "Edildue": la lettura integrale di tale dialogo, infatti, smentirebbe quell'assunto, escludendo che da essa ON abbia tratto alcuna utilità.
3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Deve premettersi che le condotte delittuose addebitate agli amministratori della società, dalle quali scaturirebbe la responsabilità civile della stessa, risulterebbero commesse non più tardi di dicembre del 2013, allorché la pena massima prevista dall'art. 319, cod. pen., per il pubblico ufficiale corrotto, e richiamata dal successivo art. 321 per il corruttore, era quella di otto anni di reclusione. Ne deriva che, per effetto della combinazione di tale dato con la più favorevole disciplina della prescrizione allora in vigore (artt. 157 e 161, cod. pen., nella formulazione prevista dalla legge n. 251 del 2005), perciò applicabile nella fattispecie (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), il relativo termine massimo, anche computando le proroghe conseguenti alle successive interruzioni, è pari a dieci anni da allora, essendo perciò spirato - in assenza di segnalazioni di eventuali sospensioni rilevanti a dicembre del 2023, nelle more, cioè, tra la decisione d'appello e la redazione della relativa motivazione. Ciò non di meno, la presenza della parte della parte civile e la disposta condanna al risarcimento dei danni in suo favore impongono, a norma dell'art. 578, cod. proc. pen., di valutare la fondatezza o meno dell'accusa, seppur ai diversi effetti della responsabilità civile, spettando tale compito al giudice penale (come da ultimo confermato da Corte cost. con sentenza n. 2 del 16 gennaio 2026). Questi, peraltro, non può limitarsi ad escludere l'esistenza dei presupposti evidenti per un'assoluzione nel merito, con una valutazione, cioè, calibrata sul dettato dell'art. 129, cod. proc. pen.. In caso di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, infatti, ma lo stesso vale, all'evidenza, nell'ipotesi in cui la condanna sia estesa al responsabile civile, il giudice dell'impugnazione, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (secondo la regole probatorie, cioè, proprie della responsabilità civile), ma è tenuto comunque a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (cosi, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, ribadita da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).
2. Tanto premesso, deve concludersi per l'infondatezza del ricorso. Con esso, la difesa ha inteso dare risalto essenzialmente all'assenza di prova di rapporti diretti tra i AS e ND. Il dato, tuttavia, non è significativo, risultando recessivo, sul piano logico, rispetto al complessivo quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito e qualificato dalla seguenti emergenze invero logicamente concludenti:
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a) la notevole sproporzione degli appalti aggiudicati da "A.M.I.U." ad "Edildue" dopo l'insediamento di ND (per un controvalore complessivo - come s'è detto -di circa sette milioni di euro), a fronte di quelli assegnati ad altre aziende estranee a quel circuito affaristico (nell'ordine, al massimo di 491.000 euro: vds. pagg. 36 s., sent. appello); b) i contatti diretti, telefonici e per mail, in realtà intercorsi tra ND e NI AS, quanto meno nella vicenda dell'affidamento diretto dei lavori riguardanti la discarica di Scarpino e della predisposizione della mendace nota esplicativa di cui al capo F-bis) dell'imputazione: si legge in sentenza, infatti, senza che nessuno deduca un travisamento della prova, che ND era il responsabile del procedimento;
che a lui ed a CC, responsabile della discarica dove si sarebbero dovuti svolgere i lavori, già ad aprile del 2013 - prim'ancora, quindi, che la procedura di affidamento dei lavori fosse avviata era stata inviata da "Edildue" una mail contenente riferimenti a pregressi accordi con costoro per l'affidamento diretto della commessa;
che, inoltre, nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 14 maggio 2013, ND aveva anticipato a NI AS che gli sarebbero stati affidati i lavori, che l'ingegnere CC era d'accordo, che ne avrebbero parlato anche con il funzionario Ademio, che quest'ultimo avrebbe predisposto quanto necessario e lo avrebbe poi chiamato <per la formalizzazione»; e che, in effetti, nell'esercizio dei rispettivi ruoli, tutti costoro hanno poi preso parte attiva alla preparazione e/o predisposizione di quella nota esplicativa, essenziale per la riuscita del progetto affaristico avuto di mira (pagg. 161 s., 182 s. e 193-196, sent.); c) i subappalti e gli stretti rapporti di fornitura di merci e di noleggio di mezzi meccanici intrattenuti da "Edildue" con le aziende di ZO ON, nello svolgimento dei lavori affidatile da "A.M.I.U." (pag. 49, sent. appello); d) gli inequivoci dialoghi intercettati di GI ON ("Edildue... era un artigiano, l'ho fatto diventare uno che fattura dieci milioni di euro"), di suo fratello ZO (che chiede al proprio figlio se "AS te li ha dati i soldi dell'Amiu?" e parla con lo stesso GI di un loro credito verso costoro e di un bonifico promessogli dagli stessi) nonché di sua moglie ES ("GI ha fatto arricchire Raschella, eh!... AS, come lavora all'A.M.I.U., AS non lavora da nessuna parte, grazie a GI se lavora all'A.M.I.U., sai?" (pagg. 40-42 e 47 s., sent. appello). Né è sostenibile, come vorrebbe la difesa, che la moglie del ON abbia in realtà escluso la partecipazione di AS ad eventuali accordi corruttivi tra il marito e la dirigenza "A.M.I.U.", avendo ella aggiunto, dopo le parole appena citate: "se a AS gli avesse chiesto il tre per cento su tutti i lavori che ha preso, GI era ricco a questo punto (...) non ha mai avuto una riconoscenza (..)
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ha la bontà di cuore (...) non serve essere gentili con gli altri (...) ti rispettano di più se li tratti male". Si tratta, infatti, di un'interpretazione anzitutto contraddetta da quanto detto solo poche battute prima dalla stessa persona ("I lavori che suo marito: n.d.e. - prendeva per Eco.Ge ora li va a prendere ma li dà ad altre imprese e si fa pagare, è normale") e compatibile, invece, semplicemente con una maggior pretesa economica;
inoltre, essa risulta poco o nulla plausibile, essendo irrazionale che GI ON corrompesse ND nell'esclusivo interesse dei AS, senza ritrarre nulla per sé. In ogni caso, tale interpretazione difensiva non sarebbe tale da far apparire quella offertane dalla Corte d'appello come il prodotto di un travisamento, ossia di un manifesto fraintendimento: con l'effetto che in ogni caso la valutazione di quei giudici non sarebbe censurabile in questa sede (perché possa parlarsi di travisamento della prova, infatti, è necessaria una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell'elemento di prova e quello tratto dal giudice, essendo irrilevanti, invece, presunti errori da questo commessi nella valutazione del significato dimostrativo di tale elemento: a puro titolo d'esempio, tra molte: Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702).
3. Considerando, dunque, che nemmeno la difesa ricorrente contesta tanto l'esistenza di un pregiudizio economico sofferto dalla parte civile "A.M.I.U." per effetto degli affidamenti frutto degli indebiti favoritismi di ND, assicurati alla "Edildue" tramite i ON (per la relativa quantificazione, vds. pagg. 182 ss., sent. Tribunale), quanto la responsabilità civile della società per tali danni (che, del resto, è di tipo oggettivo, prescinde da una colpa organizzativa e trova il suo fondamento nell'art. 2049, cod. civ.: per tutte, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997), il ricorso dev'essere rigettato. Segue obbligatoriamente per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore NO TI に
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Dott.ssa seppina Cirimele
Il Presidente
GI LB