Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 19627
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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Massime1

In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 dello stesso codice. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione la Corte può provvedere alla correzione dell'errore materiale.

Commentario1

  • 1La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generale
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    Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 19627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19627
Data del deposito : 4 marzo 2003

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