Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In tema di correzione di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 dello stesso codice. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione la Corte può provvedere alla correzione dell'errore materiale.
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 19627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19627 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAPADIA UMBERTO PRESIDENTE
1. Dott. VANGELISTA VITTORIO CONSIGLIERE
2. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO CONSIGLIERE
3. Dott. DE MAIO GUIDO CONSIGLIERE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT EP;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 02/07/2001 di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. nella persona del dott. Antonio Albano che ha concluso per: inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
CE GI fu rinviato al giudizio del Tribunale di Nicosia perché rispondesse dei reati di cui agli artt: A) 483 c.p. per avere falsamente attestato a pubblico ufficiale, in domanda avanzata all'Ispettorato dell'Agricoltura tendente ad ottenere l'aiuto per il ritiro di seminativi per la produzione, di avere coltivato una superficie di ettari 17 a seminativo nell'anno 87/88 e di disporre di a terreni;
B) 640 bis c.p. perché -con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare quanto sub A e nel presentare le relative domande, nel celare la circostanza che i terreni per i quali veniva richiesto il contributo non erano nella disponibilità di esso imputato ma occupati da organismo pubblico a fine di rimboschimento- induceva in errore l'AIMA e la regione Siciliana, che si determinarono a corrispondere somme per la durata di un quinquennio, reati commessi in Capizzi il 23/8/91 e successivamente. Con sentenza in data 5.3.98 del menzionato Tribunale, il CE fu condannato, con la sospensione condizionale, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di cui al capo B, in esso assorbito il fatto di cui al capo A.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 2/7/2001 in riforma di quella di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato stesso in ordine ai reati a lui ascritti "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", ritenendo i fatti "sussunti nella fattispecie di cui all'art. 73 L. 19/2/1992";
dispose, pertanto, la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente per l'applicazione delle sanzioni di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il CE, il quale ne ha chiesto l'annullamento denunciando: I) violazione dell'art. 9 c.p.p., per avere i giudici di merito, senza espletare il necessario accertamento in ordine al luogo di percezione dei contributi erogati, respinto l'eccezione di incompetenza per territorio;
II) violazione degli artt. 605, 530 e 654 c.p.p. e 2 L. 898/86, perché "rispetto alle esigenze di una declaratoria di non. doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", la sentenza avrebbe offerto "una motivazione esorbitante sul merito e sulla consistenza dell'accusa con evidenti e consequenziali danni per il ricorrente, posto che la sentenza, divenendo irrevocabile, avrebbe ex art. 654 c.p.p. efficacia di giudicato nel giudizio sia civile che amministrativo per quanto riguarda l'accertamento dei fatti in essa contenuto";
III) violazione degli arti 192, 546 e 125 c.p.p., per essere la motivazione della sentenza impugnata "priva di pregio e non convincente", per l'inconsistenza degli indizi adotti a sostegno del convincimento della commissione dell'illecito. Il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendo ritenersi l'imputato privo di interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento per avvenuta depenalizzazione del reato, con conseguente trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente. Infatti, è principio giurisprudenziale pacifico che l'interesse richiesto dall'art. 568 co. 4 c.p.p. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione,
deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più favorevole di quella esistente (Cass. sez. V, 18/6/99 n. 9135, Lecci e altri, rv. 213.963); nel caso in esame, risulta chiaro che il ricorrente non potrebbe ottenere alcuna situazione più favorevole rispetto a quella determinata dalla sentenza impugnata che, prendendo atto dell' avvenuta depenalizzazione del reato, ha disposto la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.
Pur nel contesto della inammissibilità del ricorso (e, quindi, nell'impossibilità di esaminarne le relative censure), deve essere rilevato che questa Corte non viene privata dei poteri, riconosciutile dall'art. 619 c.p.p., di rettificazione di errori non determinanti annullamento (cfr., in questo senso, Cass. sez. VI, 14/3/95 n. 420, P.M. in c. Gianoncelli). È, infatti, pacifico che la norma dell'art. 619 c.p.p. si configura come disposizione speciale, che deroga e prevale su quella di cui all'art. 130 (in base alla quale, invece, la correzione degli errori materiali é disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, a condizione che "l'imputazione non è dichiarata inammissibile"); ne deriva che, quando, come nel caso in esame, sia stato proposto ricorso per cassazione per un errore di diritto della motivazione che non produce l'annullamento della sentenza impugnata, erroneamente dedotto come motivo di nullità della sentenza stessa, questa Corte ben può provvedere alla correzione della motivazione. Pertanto, essendo indiscutibile (e anche in concreto indiscussa) l'esattezza del contenuto essenziale della decisione di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione, deve essere rilevata: I) che la motivazione della Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi al rilievo dell'avvenuta depenalizzazione, e in tal senso va corretta a norma del citato art. 619 c.p.p. (ragione per cui l'autorità amministrativa, alla quale gli atti saranno trasmessi in conseguenza, appunto, della depenalizzazione, non dovrà tenere in alcun conto i rilievi dei giudici di merito circa l'avvenuta consumazione dell'illecito); II) che l'ordine, contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente "per l'applicazione delle sanzioni" va inteso nel limitato senso di trasmissione degli atti all'autorità competente a conoscere dell' illecito amministrativo. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese (ma non anche al versamento di una somme alla Cassa delle ammende, dovendosi ritenere il ricorrente esente da colpa in ordine alla proposizione del ricorso, determinato in sostanza dalle parti del dispositivo e della motivazione della sentenza impugnata sopra censurate).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003.