Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
Qualora la Corte di cassazione accerti l'applicazione di pena patteggiata di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto del giudizio, non procede ad annullamento della sentenza di patteggiamento, ma alla sua rettifica a norma dell'art. 619 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale era stata applicata la pena della reclusione, convertita in corrispondente pena pecuniaria, quando per il reato oggetto del giudizio la pena edittale era quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2008, n. 46253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46253 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3066
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 020797/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) AC UI, N. IL 21/09/1945;
avverso SENTENZA del 16/03/2007 TRIBUNALE di NOLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto procedersi alla conversione del tipo di pena inflitte. OSSERVA
Con sentenza del 16/3/2007 il Tribunale di nola ha, su conforme richiesta delle parti, applicato nei confronti di ID AC la pena di mesi due di reclusione - convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.280,00, in relazione al reato di cui alla L. n.1423 del 1956, art.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli deducendo erronea applicazione di legge, essendo stata nella specie applicata una pena illegale in quanto prevista per il reato ascritto la pena dell'arresto e della ammenda e non già la pena della reclusione e della multa. I rilievi formulati dal ricorrente procuratore Generale sono condivisibili. Il reato per il quale è stata disposta l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha natura contravvenzionale e contempla la pena dell'arresto e non già quella della reclusione come erroneamente disposto con la sentenza sopra citata. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 16421/2005) l'applicazione di pena di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto di giudizio non comporta l'annullamento della sentenza di patteggiamento, ma la sua rettifica - ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2, sul punto relativo all'erronea indicazione della pena inflitta.
Deve quindi provvedersi, come in dispositivo, alla rettifica della pena indicata nella sentenza 16/3/2007 emessa dal Tribunale di Nola.
P.Q.M.
Rettifica la pena della reclusione in quella dell'arresto, sostituita con la pena pecuniaria di Euro 2.280,00, di ammenda.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008