Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
A IC E L 0070535 BB N IO U 98 Z A 1 / R 5 4 T / . IS 6 N 2 ITALIANA G . E R . R P THCOME DEL POPO O AJANO . D L A L L D A E U D IB E S A TR CORT SUPREME DI CASSAZIONE T N E LA S SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13368/00 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron.5170 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Ud. 04/10/2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Registro SE N TENZA Benefici prima casa Liquidazione sul ricorso proposto da: imposta Termine AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro triennale di - Si decadenza applica Sentenza rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Cass. SS.UU. n. 1196/2000 in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici Manifesta infondatezza dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta ricorso ex art. 375 C.p.C. novellato. e difende per legge, ricorrente
contro
BRUSAMOLIN FRANCA, residente in [...], non A S I S A costituita, V C I I C D E A intimata M E N 5 R P 3 O U 6 I per la Cassazione della sentenza n. 664/1/98 resa dalla S 5 2 P E T 0 9 R M O 1 C 7 Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. n. A 1, C . 1 N in data 18/12/98, depositata 1'11/06/99; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 04/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del Registro di Padova, con avviso di liquidazione del 14-12-1993, dichiarava MO CA decaduta dai benefici che aveva ottenuto, ai sensi della Legge n. 118/1985, in sede di registrazione, il 10-12-1986, dell'atto di acquisto di un appartamento, sito in Selvazzano Dentro, da destinare a propria abitazione;
con il medesimo atto, che veniva giustificato con il fatto che, contrariamente a quanto dichiarato nel rogito, la della stessacontribuente aveva già usufruito agevolazione fiscale su una precedente compravendita, veniva richiesta l'ulteriore somma di L. 13.605.000 a titolo di imposta complementare, soprattassa, interessi ed accessori. L'avviso veniva impugnato, sia perché emanato oltre il decadenziale triennale, previsto dall'art. 52termine comma II° DPR n. 131/1986, sia, pure, perché emesso in 2 assenza dei relativi presupposti, non rispondendo al vero la circostanza della fruizione del medesimo beneficio in occasione di precedente rogito. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Padova, con decisione n. 544 del 13-12-1995 accoglieva il ricorso. L'impugnazione dell'Ufficio veniva accolta dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la decisione in epigrafe indicata, nella considerazione che l'Amministrazione doveva, ormai, ritenersi decaduta dall'azione. Con ricorso, notificato il 16-06-2000, il Ministero ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezZO. L'intimata non si è costituita. Con istanza dell'11-06-2001, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art.375 C.p.C., così come скри modificato dall'art. 1 Legge 24-03-2001 n. 89, ed in applicazione del principio, in tema, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo, 1'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della Legge n. 118/1985, e degli artt. 40, 3 72, 74 e 76 del DPR n. 634/72, 42, 74, 76 e 78 T.U. n. 131/86, e 2946 C.C., in relazione all'art. 360 n.3 C.p.C., sostenendo, anche sulla scorta di pregresse pronunce di questa Corte, l'azione, essere soggetta al termine di prescrizione decennale, ex art. 78 DPR n. 131/86. è chiamato a La questione che il Collegio l'iniziativa risolvere, investe il quesito se dell'Ufficio Registro, rivolta a denunciare il mendacio dell'acquirente, e la perdita dei benefici, in precedenza accordati sulla base delle sue dichiarazioni, nonché a liquidare le ulteriori imposte e le soprattasse, sia soggetta a decadenza triennale, ai sensi dell'art. 76 comma II°, del DPR 26 aprile- 1986 n. 131, ovvero, a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 78 del medesimo DPR n. 131/1986. Trattasi, invero, di quesito sul quale in passato si è registrato contrasto giurisprudenziale, ma che risulta aver trovato composizione, a seguito della sentenza della Sezioni Unite della Corte n. 1196 del 21-11-2000, con la quale è stato affermato il liquidazioneprincipio, secondo cui, l'avviso di dell'imposta di registro, con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile ad uso abitativo, che abbia indebitamente 4 registrazione del trattamento goduto in sede di previsto per gli acquirenti della prima agevolato, casa, è soggetto a termine triennale di decadenza, sia ai sensi dell'art. 74, comma 2° DPR n. 634/72, sia pure dell'art. 76 comma 2° DPR 26-04-1986 n. 131, a partire dalla data in cui l'avviso stesso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione nel contratto dell'indisponibilità di altro alloggio, 0 della denunciata fruizione, in altra occasione, dell'agevolazione, о per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito, di utilizzare direttamente il bene а fini abitativi, già smentito da circostanza in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, ква inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto с ineseguito od ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione. Alla stregua di tale condiviso principio, dal quale questo Collegio, non essendo stati dedotti nuovi elementi, che possano indurre а diverse valutazioni, non ha motivo di discostarsi, il ricorso si rivela manifestatamente infondato, e può essere definito in Camera di Consiglio, in applicazione dell'art. 375 c.p.C., così come riformulato a seguito della richiamata novella, con il relativo rigetto. 5 Nulla dispostoVa per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 04 ottobre 2001. Il Presidente, м Dott. PasqualeDott. Pasquale Reale Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Ant IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB, 2002 Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo TT E N ZIO A 26/4/1986 ISTR 5 REG . N .P.R. A B D D LL IA E DEL A T R . ESEN A SENSI B T A T U 131 IB I IA A R . T R N E T A M 6