Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 03124 /0 3 Lavoro 1 Composta dagli IIl.mi Presidente- R.G. N. 16469/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO 7168Consigliere Dott. Michele DE LUCA Cron. - - Consigliere- Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. ---- Ud.28/11/02Consigliere Dott. ON LAMORGESE Rel. Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: del Ministro pro MINISTERO DEL TESORO, in persona -- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, -------- - GENERALE DELLO STATO, che 10 1'AVVOCATURA presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
--- AN NI;
intimato avversO la sentenza n. 3/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 03/05/00 R.G.N. 23/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | 2002 udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni 4908 -1- GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto -2- Svolgimento del processo. ON AN proponeva ricorso al Giudice del lavoro di Lamezia Terme, per sentirsi riconosce- re invalido in misura superiore ai due terzi, al fine dell'ottenimento dell'assegno d'invalidità, negatogli in sede amministrativa, assumendo di possedere i requisiti di legge. Resistevano i Ministeri del tesoro e dell'interno, contestando la sussistenza del requisito sanitario e insistendo nel giudizio adottato dalla commissione medica. Espletata c.t.u., il giudice di primo grado, ritenuta la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, riconosceva il beneficio invocato con decorrenza dal 26 giugno 1999. Proponeva appello il Ministero del tesoro, che so- steneva che non era condivisibile il giudizio medico legale espresso dal c.t.u. e richiamava, al riguardo, le considerazioni espresse in primo grado dal pro- prio consulente di parte. Il AN si costituiva, chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale in ordine alla decorrenza del beneficio. Con sentenza del 3 maggio 2000, la Corte di ap- pello di Catanzaro rigettava entrambi gli appelli. + 1 Ricorre per cassazione l'amministrazione del teso- ro con due motivi, illustrati con memoria. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione. L'amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 I. n. 118 del 1971; nonché motivazione omessa e insufficiente e con- traddittoria su un punto decisivo della controversia, perché nella determinazione dell'epoca del raggiun- gimento della soglia invalidante, il giudice d'appello avrebbe ripercorso pedissequamente la c.t.u. (la quale, secondo il ricorrente, si sarebbe riferita ad esami strumentali senza specificarli, né allegarli) senza determinare adeguatamente e precisamente la decorrenza della prestazione riconosciuta. Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata ha congruamente e corret- tamente motivato la propria adesione alle valutazio- ni del consulente nominato in primo grado, osser- vando che la commissione medica di prima istanza ed il c.t.u. accertavano la sussistenza delle stesse patologie: epatopatia cronica in gastroresecato, co- licistectomia, artrosi del rachide, cardiopatia ische- mica, bronchite cronica in soggetto con TBC polmo- 2 nare;
tuttavia,tuttavia, il primoil primo accertamento risalival all'aprile 1996 ed il secondo al giugno 1999. Il giudice di appello riporta, quindi, il giudizio con- clusivo del c.t.u., secondo cui, tenendo conto del ca- rattere ingravescente delle patologie, il AN doveva considerarsi invalido nella misura dell'80 per cento con decorrenza dal 26 giugno 1999, atteso il quadro clinico cardiologico descritto dopo l'ultimo controllo specialistico. La Corte di appello ha fatto proprie tali conclusioni “attesi i caratteri delle patologie accertate, soggette ad accentuarsi nel tempo, e comunque documenta- te, quanto alla malattia cardiaca, nella evoluzione, dagli accertamenti strumentali in atti (ECG)". Questi elementi dimostrano che le censure mosse alla sentenza d'appello sono inconferenti, proprio perché il giudice d'appello, conformemente al c.t.u. nominato in primo grado, ha adeguatamente valuta- to tutte le risultanze di causa, sia in ordine all'aggravamento delle patologie riscontrate in sede amministrativa, sia in ordine all'epoca del raggiun- gimento della soglia invalidante e, in difetto di ele- menti utili per far risalire detta epoca ad un determi- nato diverso momento, l'ha correttamente riferito al A momento degli accertamenti strumentali (Cass. 1° 3 marzo 2001 n. 2955; Cass. 2 aprile 1996 n. 3047; Cass. 26 marzo 1994 n. 2958). La presenza di tali accertamenti in atti è attestata dalla stessa motiva- zione della sentenza impugnata: le doglianze formu- late nel ricorso per cassazione, relative alla manca- 'ta specifica indicazione ed alla mancata allegazione di tali accertamenti nella relazione di c.t.u., sono i- nammissibili in questa sede, trattandosi di censure che avrebbero dovuto, ove sussistenti, formare og- getto di revocazione della sentenza impugnata, non già di ricorso per cassazione. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il 28 novembre 2002. L'estensore. 14 presIl Presidente. 11 CANCELLIERE Depositate in Cancelleria IL CANCELLIEREthey Yoggi, MAR. 2003 4