Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all'art. 4, comma secondo, e 3 legge n. 110 del 1975, il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, anche se manuale, irrilevante essendo, invece, a tal fine, che la lama sia o meno a doppio filo tagliente. (Fattispecie riguardante il porto di un cosiddetto coltello a farfalla o "butterfly" tipo "balisong").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 20705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20705 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2014
Dott. BARBARISI IZ - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 466
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 771/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO IZ n. l'11 settembre 1968;
avverso la sentenza 20 settembre 2013 - Corte di Appello di Firenze;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. IZ Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. GALASSO Aurelio, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Mandarano Francesco, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 20 settembre 2013, depositata in cancelleria il 26 settembre 2013, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 28 febbraio 2013 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Prato che aveva dichiarato VO IZ responsabile dei reati a lui ascritti (porto illegale d'arma clandestina con silenziatore e 3 colpi inseriti e porto ingiustificato di un coltello a farfalla) condannandolo alla pena di giustizia.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata il prefato, nel corso di una perquisizione all'interno del veicolo nella cui disponibilità veniva trovato, era rinvenuto nel possesso delle armi contestate, detenute, quella da sparo, alla cintola, mentre il coltello a farfalla, della lunghezza complessiva di 23 cm e 11 cm di lama, era occultato nell'abitacolo all'interno del bracciolo situato tra i due sedili anteriori.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione VO IZ chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente veniva rilevata la nullità della sentenza del GIP del Tribunale di Prato avendo provveduto all'udienza del 28 febbraio 2013 alla riqualificazione del capo B) di imputazione (L. n. 110 del 1975, art. 4) ai sensi dell'art. 699 cod. pen., riqualificazione che il giudice non poteva operare non solo perché il reato ritenuto è più grave di quello contestato, ma anche perché, pur essendo esercitata l'azione penale tramite giudizio immediato, era stato richiesto nei termini di legge il giudizio abbreviato con la cristallizzazione del capo di imputazione. Inoltre, il giudice aveva errato nel ritenere che la detenzione del coltello potesse configurare il reato di cui all'art. 699 cod. pen.. Il coltello a farfalla non è equiparabile al coltello a serramanico avendo un uso sportivo ed essendo oggetto di collezione. Veniva altresì censurato il fatto di non avere il giudicante accertato se il coltello potesse appartenere ad altri soggetti presenti sull'auto al momento del controllo. Il rinvenimento dell'arma fra i due sedili lasciava per vero sussistere il dubbio che potesse appartenere ad altri soggetti trasportati. Infine, la sentenza è errata per non essere stata applicata la diminuente di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 non potendo essere la medesima esclusa, come ha fatto il giudice, per il solo fatto che l'arma fosse clandestina. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Sulla eccepita nullità riguardante la diversa qualificazione del fatto con un reato più grave deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui non viola il divieto della reformatio in pejus la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave senza peraltro approdare a un inasprimento della pena (Sez. 2, 19 settembre 2013, n. 41142, v. 257338, Rea e altri). Nella fattispecie, tuttavia, non si è neppure verificata la denunciata reformatio, atteso che il G.I.P. altro non ha fatto se non adeguare la contestazione già espressa, in fatto, nel capo di imputazione, emendandola con il corretto titolo juris, indicando cioè la corretta ipotesi normativa in cui il fatto-reato andava inquadrato.
3.2 - Tanto rilevato, e passando alle altre censure difensive contenute nel ricorso, si osserva che il coltello sequestrato è stato pacificamente Identificato come un coltello a farfalla (o butterfly, tipo balisong, arma tradizionale del Kali, un'arte marziale filippina) coltello che, aprendo le due metà e facendole ruotare di 180 gradi (saldamente poi impugnate nella mano dell'utilizzatore), consente di liberare la lama che viene così fissata in posizione di sicurezza e di blocco.
Trattasi quindi di un coltello la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona a prescindere dal fatto che il filo della lama (nella fattispecie peraltro della lunghezza di 11 centimetri) sia o meno a doppio filo tagliente essendo sufficiente, per la classificazione dell'oggetto nel catalogo delle armi proprie, la circostanza che la lama, una volta estratta, per la sua struttura, consenta di essere fissata (e dunque non richiudibile accidentalmente durante l'uso) con accrescimento della sua capacità offensiva per trovarsi la medesima in asse con il manico, cosa che permette una maggior lesività penetrante mediante l'utilizzo che richiede una minor forza di spinta;
sotto questo profilo, il coltello balisong è dunque del tutto assimilabile al coltello serramanico con blocco della lama.
3.3 - Inoltre, va osservato che la medesima morfologia dell'arma pone in evidenza l'insidiosità della stessa non solo per l'occultamento della parte tagliente all'interno del manico in fase di non utilizzo ma anche e soprattutto per la velocità con cui l'operazione di predisposizione dell'arma in condizione di operatività può essere facilmente raggiunta dal suo detentore che potrebbe addirittura usarla, contro il proprio antagonista, persino in modalità di "frusta", con capacità anche abbattente della vittima e comunque di rilevante lesività, accrescendo l'effetto sorpresa sull'avversario con conseguente sua possibile sopraffazione per la difficoltà di apprestare idonea e pronta difesa.
3.4 - È appena il caso qui di rilevare che l'art. 45, comma 1, TULPS (non abrogato dalla L. n. 110 del 1975) stabilisce che, "per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili", indica tali oggetti (pugnali e stiletti e simili) a titolo esemplificativo, come chiaramente espresso rispettivamente dai termini "come" "e simili", sicché il loro richiamo nominativo opera, più che per gli oggetti in sè, per le loro caratteristiche connotanti tra le quali vi è sicuramente l'insidiosità (tipica dello stiletto, per esempio, per la presenza di una lama stretta e lunga, rispetto at pugnale) che è un criterio che va assunto come uno degli indici rilevatori della destinazione naturale all'offesa della persona, posto che uno strumento da lavoro o da diporto certamente non ha necessità di possedere tale qualità.
3.5 - Ritenuta, dunque, l'equiparabilità del balisong al coltello a serramanico con blocco di lama, va citato al riguardo l'orientamento di questa Corte di legittimità sul punto, e che il Collegio condivide e conferma, secondo cui il coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama (persino manuale come nel coltello a farfalla), fa rientrare quest'ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o "bianche", integrando non già il reato p. e p, dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Sez. F, 30 agosto 2012, n. 33604, Luciani, rv. 253427). 3.6 - Inoltre deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione che il collegio condivide e intende perpetuare, integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699 c.p., comma 2, il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso (Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2013, n. 13365, rv. 255177, Rochira). Il giudice da precisa ed esaustiva contezza, nella fattispecie, della specifica circostanza (di fatto) che il luogo preciso di ritrovamento del coltello, costituito dal vano cruscotto tra i due sedili, richiamava la diretta attribuibilità, anziché dei trasportati, al prefato che aveva appunto la personale disponibilità dell'auto, trattandosi di un vano utilizzato da chi normalmente usa la vettura;
tale valutazione si profila comunque in fatto e non può essere in questa sede di legittimità riesaminata in quanto argomentativamente trattata dal giudice di merito.
3.7 - Dovendosi infine ritenere, per quanto sopra argomentato, che il coltello a farfalla integra uno strumento da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, resta ininfluente il rilievo difensivo secondo cui del balisong ne sarebbe stato fatto, dal ricorrente, un uso sportivo oppure da collezione (circostanze peraltro nello specifico rimaste del tutto sprovviste di prova). L'uso sportivo o collezionistico non rileva infatti quando l'arma nasce con una finalità primaria per l'offesa alla persona, come nel caso specifico, posto che il impiego anche per scopi (personali) differenti non ha la forza di declassare l'oggetto a semplice strumento atto ad offendere.
È ben vero, inoltre, che l'art. 45, comma 2, TULPS stabilisce che "non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili", ma è anche certo che il riferimento agli strumenti da punta e da taglio che possono occasionalmente servire all'offesa esclude di per sè che la norma faccia riferimento agli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (l'offesa in quest'ultimo caso è infatti connaturata allo strumento e non è "solo" occasionale) dovendosi per contro ritenere che il rinvio sia stato piuttosto operato per gli strumenti da punta e taglio che non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, di cui all'art. 42, comma 2, abrogato dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2 che lo ha sostituito in toto, ribadendo il medesimo contenuto. 4. - Da respingere è infine la censura circa la negatoria della diminuente di cui alla L. n. 895 del 1967, art.
5. La lieve entità, com'è noto, va valutata in relazione alla quantità e qualità delle armi e dunque al numero e alla loro potenzialità lesiva, (Sez. 1, 27 marzo 2013, n. 26270, Pietrafesa, rv. 255827; Sez. 1, 11 novembre 2011, n. 44903, Schirò, rv. 251460). Il giudicante ha sufficientemente argomentato che l'arma comune da sparo in questione (detenuta addirittura dal VO alla cintola) era dotata di silenziatore e con il colpo in canna sicché la lievità dell'ipotesi è stata correttamente non ravvisata anche in relazione alla presenza del coltello a farfalla.
5. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014