Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 20705
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all'art. 4, comma secondo, e 3 legge n. 110 del 1975, il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, anche se manuale, irrilevante essendo, invece, a tal fine, che la lama sia o meno a doppio filo tagliente. (Fattispecie riguardante il porto di un cosiddetto coltello a farfalla o "butterfly" tipo "balisong").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 20705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20705
    Data del deposito : 2 aprile 2014

    Testo completo