Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 2
Integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso.
Nel reato contravvenzionale l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, accusato di aver trasportato a bordo di un'autovettura non di sua proprietà un coltello a serramanico, non avesse dimostrato di aver compiuto quanto era nelle sue possibilità per osservare la norma violata, giacché l'arma bianca era collocata nel vano porta oggetti posto al suo fianco e, dunque, ben visibile e prontamente utilizzabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2013, n. 13365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13365 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 250
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 45268/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC LE N. IL 11/09/1968;
avverso la sentenza n. 1332/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 10/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Passero Cinzia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2010 il Tribunale di Crema, monocraticamente composto, condannava alla pena di anni uno e mesi sei di arresto OC IO, imputato del reato di cui all'art.699 c.p., comma 2 per aver portato fuori della propria abitazione,
detenendolo a bordo di una autovettura, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 16,50 con lama da punta e da taglio di cm. 9,50, in Crema il 21.2.2008.
A sostegno della decisione il giudice di prime cure valorizzava la testimonianza di tale TI AR, in servizio presso la polizia stradale e verbalizzante della condotta incriminata, nonché gli accertamenti di P.G. eseguiti in occasione del controllo stradale che aveva consentito l'accertamento dei fatti di causa. Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato contestando la riferibilità del coltello alla nozione di arma bianca propria, eppertanto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 699 c.p., la detenzione da parte sua del coltello, infatti notato all'interno del vano portiera di una autovettura ne' di proprietà ne' nella disponibilità, al di fuori della occasionalità del momento, nonché la severità del trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza resa il 10 maggio 2012, confermava il giudizio di colpevolezza a carico dell'appellante riducendo nel contempo la pena ad anni uno di arresto previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Si duole della pronuncia di secondo grado l'imputato, il quale ricorre per cassazione, personalmente, sviluppando tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente difetto di motivazione sul rilievo che non risulta provata la proprietà del coltello e che il ritrovamento dello stesso nel vano della portiera non prova neppure la disponibilità di esso da parte del prevenuto.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente illogicità della motivazione in particolare deducendo: la corte di merito ammette che l'autovettura condotta dall'imputato al momento del controllo di polizia non era di sua proprietà e conclude ugualmente per la sua colpevolezza sul duplice rilievo che, comunque, l'arma era a portata di mano - concetto questo del tutto diverso da quello di disponibilità richiesto dalla norma incriminatrice - e che non avrebbe il prevenuto fornito alcuna giustificazione al momento del controllo, con ciò illegittimamente introducendo una inversione dell'onere probatorio.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di doglianza lamenta il ricorrente violazione dell'art. 699 c.p. in particolare argomentando: la norma incriminatrice punisce la condotta di portare un'arma, mentre nella fattispecie l'imputato non portava affatto con sè il coltello, infatti custodito nel vano portiera di una autovettura di proprietà di terzi, occasionalmente condotta nel momento del controllo stradale dall'imputato stesso e per di più sprovvisto di bollo e copertura assicurativa a dimostrazione della sua non predisposizione all'utilizzo; di qui l'assenza di prova di una qualche relazione tra il coltello e l'imputato confermata dal teste di accusa il quale, a precisa domanda, ha risposto che il coltello era "abbastanza nella disponibilità della persona".
3. Il ricorso è infondato.
Ed invero, quanto alla natura del coltello per cui è causa, osserva il Collegio che non può esservi dubbio sulla corretta contestazione del reato ai sensi dell'art. 699 c.p.p., comma 2 in ipotesi di coltello a serramanico dotato di blocco della lama.
Rientra infatti nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta, il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Cass., Sez. 1, 07/04/2010, n. 16785). Ma anche a voler seguire la tesi difensiva secondo cui nella fattispecie il coltello in sequestro non era a scatto, ricorre ugualmente la contravvenzione contestata allorché l'arma propria non da sparo, o "bianca", pur non essendo a scatto, presenta comunque una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Ne consegue che anche il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dalla L. n.110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Cass., Sez. 1, 27/03/2008, n. 16685), Quanto invece alla negata disponibilità dell'arma da parte dell'imputato, richiama in contrario il Collegio l'insegnamento di questa Corte secondo cui il porto di un'arma all'interno di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, integra il fatto di porto di arma in luogo pubblico quando della stessa l'agente possa direttamente e prontamente disporre, quando cioè abbia la possibilità di utilizzazione pressoché immediata:
per la punibilità del fatto, non è infatti richiesto che l'arma sia portata addosso (Cass., 18/02/1982, Parodi;
Cass., sez. 2, 1982/rv. 159514) ipotesi aderente alla fattispecie, nella quale l'imputato aveva la possibilità di disporre nell'immediato del coltello custodito nel vano portiera collocato al suo fianco. Neppure condivisibile si appalesa infine la tesi difensiva circa la mancanza di prova in ordine alla sua disponibilità anche in considerazione dell'altruità dell'autovettura a bordo della quale il coltello era custodito.
Quello contestato è infatti reato contravvenzionale, punito in via generale, quanto all'elemento psicologico, sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42 c.p., comma 4) colpa la quale nella fattispecie, atteso il non contestato dipanarsi dei fatti, si appalesa all'evidenza dalla oggettività degli accertamenti, dappoiché l'imputato guidava un'autovettura, poco rileva se di sua proprietà o meno, avendo a fianco, ben visibile e prontamente utilizzabile, un'arma bianca propria. Nè risulta agli atti che il OC abbia dato prova di aver compiuto quanto era nelle sue possibilità per osservare la norma violata (Cass., sez. 1, 1982/rv. 152835) senza che ciò integri, come erroneamente sostenuto difensivamente, alcuna inversione dell'onere probatorio, dappoiché volta, la dimostrazione dell'imputato, a provare l'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa data dall'accusa nel rispetto delle regole generali sulla valutazione della colpevolezza dimostrata dall'accusa.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013