Sentenza 30 agosto 2012
Massime • 1
Il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest'ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o "bianche", integra non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen..
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- 1. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 32929/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
Leggi di più… - 2. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 8032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2012, n. 33604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33604 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2012 |
Testo completo
33604/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE - UDIENZA PUBBLICA DEL 30/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 112/2012 ANTONIO AGRO' Dott. Dott. RENATO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22411/2012 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NI IV N. IL 28/04/1972 avverso la sentenza n. 3115/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 10/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guseffe CORASANIT che ha concluso per il rifetão die ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv Anna Maria ARMELLINI in Udit i difensor Avv.t 1 Paola Armellin Tuz e dell'au. to 07 ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10.2.2012, la corte d'appello di Genova confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale della stessa città, nei confronti di NI VA, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 699 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno di arresto. Lo stesso era stato trovato a bordo della sua auto, in compagnia di ER CA che ne era alla guida, auto nel cui cruscotto era stato rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, dotato di un sistema di blocco della lama. La Corte territoriale disattendeva il gravame interposto dall'imputato, in ragione del fatto che l'auto su cui fu trovato il coltello era del LU e che egli sedeva proprio davanti al cruscotto ove venne rinvenuto. Non solo, ma veniva aggiunto che non poteva apprezzarsi l'ipotesi alternativa che il coltello fosse del ER, essendo del tutto insignificante al riguardo il dato che egli fosse occasionalmente alla guida dell'auto, tanto più che il LU era presente sulla sua auto di cui aveva la esclusiva disponibilità.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, per dedurre quattro motivi di ricorso:
2.1 violazione di norme processuali ed in particolare degli artt. 533 c. 1, 605 e 129 cod. proc.pen.: la proprietà dell'auto su cui fu trovato il coltello non consentirebbe di addivenire alla conclusione che il coltello va attribuito al proprietario dell'auto. e che Viene contestato che non sia stata disposta l'audizione del ER l'affermazione di colpevolezza sia stata fondata su un compendio non univocamente significativo.
2.2 violazione dell'art. 507 cod.proc.pen. atteso che il giudice avrebbe dovuto attivare i suoi poteri di integrazione istruttoria, non risultando adeguata la motivazione offerta, quanto al fatto che il teste non venne citato, poiché la parte non lo aveva richiesto.
2.3 violazione dell'art. 526 cod.proc.pen. Non potevano essere utilizzati ai fini del giudizio le dichiarazioni del sovr. Zoboli, che aveva fermato l'imputato e che rappresentò che il LU era molto agitato e che continuava a guardare il cassetto da cui poi venne estratto il coltello. Trattasi di valutazioni soggettive, fuorvianti che nulla hanno a che fare con l'obiettività dei dati su cui deve fondarsi una sentenza.
2.4. Violazione degli artt. 699 c. 2 cod.pen. e 4 L. 110/1975. Il fatto andava inquadrato nell'ipotesi contravvenzionale, in quanto il coltello, seppure dotato di lama ripieghevole, non poteva essere considerato come un coltello a serramanico, in ragione della forma della lama non acuminata . Ра I 2 Considerato in diritto Il ricorso si profila inammissibile, in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Non è apprezzabile alcun deficit motivazionale, in quanto i giudici di merito hanno legato la titolarità del coltello rinvenuto all'interno del cruscotto dell'auto, al proprietario dell'auto stessa, considerando del tutto irrilevante che l'auto fosse stata affidata temporaneamente alla guida di ER CA, sotto il controllo del LU. Il percorso logico argomentativo seguito fa leva su dati di comune esperienza e non può quindi ritenersi affetto da forzature o estremizzazioni. I giudici di merito non hanno violato l'art. 507 cod.proc.pen. nel non aver disposto l'audizione del ER poiché, come è stato detto, la testimonianza non rivestiva carattere di decisività, atteso che non essendo stato egli il proprietario dell'auto, ben difficilmente poteva ritenersi che fosse a lui riconducibile l'azione di collocamento del coltello all'interno del cruscotto e poi perché la posizione processuale del menzionato era tale che non avrebbe potuto essere sentito come testimone. Le valutazioni operate dal sovrintendente Zoboli non hanno rivestito alcuna forza probante e si collocano al di fuori del percorso logico valutativo. Il coltello in questione era del tipo a serramanico, con un meccanismo di blocco della lama, con il che corretto è stato l'inquadramento normativo della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen. : è infatti stato affermato che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, L. n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen..( SEZ. I 27.3.2008, n. 16685). Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell'art. 616 cpp, così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della المسل Corte Costituzionale n. 186/2000. م 3
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 30 agosto 2012. Il Consigliere est.d DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 03 SET 2012 Direttore istrative AVONI L L IL CANCELLIEREI