Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1999, n. 5201
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Sentenza 28 maggio 1999

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Il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro i provvedimenti del tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi è ricorribile per cassazione soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost., con conseguente limitazione del "thema decidendum" alle sole violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo (a tale tipo di vizi essendo, per l'effetto, riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione solo quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili), e non anche ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per effetto della cameralizzazione del procedimento conseguente alla riformulazione dell'art. 710 cod. proc. civ. di cui alla legge 331/88.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1999, n. 5201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5201
    Data del deposito : 28 maggio 1999

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