Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
Il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro i provvedimenti del tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi è ricorribile per cassazione soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost., con conseguente limitazione del "thema decidendum" alle sole violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo (a tale tipo di vizi essendo, per l'effetto, riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione solo quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili), e non anche ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per effetto della cameralizzazione del procedimento conseguente alla riformulazione dell'art. 710 cod. proc. civ. di cui alla legge 331/88.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1999, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC ER, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso l'avvocato GIUSEPPE PALERMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BALLERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SS PA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato M. MARUCCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati MANILIO FRANCHI, RENZO VECOLI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di FIRENZE, depositato il 15/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito per il resistente, l'Avvocato Vecoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, l'inammissibilità nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 novembre 1996 IE OR ricorreva al Tribunale di Lucca per ottenere la riduzione dell'assegno da lui dovuto per il concorso nel mantenimento della figlia minore LE nata il [...], secondo l'accordo di separazione consensuale omologata l'1 dicembre 1993 e prevedente, fra la l'altro, la corresponsione alla moglie RI GL di un assegno di £ 700.000 indicizzato secondo i parametri ISTAT a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre alle spese di carattere straordinario, nonché la possibilità per il padre di vedere e tenere la figlia con sè per determinati periodi.
A sostegno della richiesta il OR deduceva il mutamento della propria situazione economica, la circostanza di provvedere al mantenimento di un figlio avuto a seguito di una convivenza more uxorio iniziata con altra persona dopo la separazione. La Messaglia, nel resistere, contestava il deterioramento della situazione reddituale del OR.
Il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda, riduceva l'assegno mensile a £ 650.000.
La Corte d'appello di Firenze, con decreto del 15 maggio 1997, su gravame della GL, così testualmente provvedeva: "In riforma del decreto 8/13.1.1997 reso dal Tribunale di Firenze, respinge la domanda di modifica delle pattuizioni di separazione avanzate da OR IE nei confronti di GL RI, e condanna il OR a rimborsare 2/3 delle spese sostenute nei due gradi di giudizio dalla GL, complessivamente pari nell'intero a £ 6.990.600, oltre IVA e CAP di legge".
A sostegno della pronuncia, la corte d'appello, dopo ampia disamina delle risultanze istruttorie, osservava che le risorse patrimoniali del OR non apparivano tali da giustificare la riduzione dell'assegno, mentre le migliorate condizioni reddituali della GL non erano tali da affermare la sua autonomia economica e la possibilità di un suo concorso ulteriore al mantenimento della figlia.
Avverso questo decreto il OR ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso la GL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente esaminato, d'ufficio, il problema dell'ammissibilità del ricorso.
Con l'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331 l'art. 710 c.p.c. è stato sostituito ed è stato previsto che le parti possono chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
A seguito di tale modifica questa Corte si è posta il problema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello emesso su reclamo contro il decreto di modifica adottato dal tribunale, senza giungere a soluzioni univoche. Secondo un primo indirizzo il giudizio per la revisione delle disposizioni relative ai coniugi ed alla prole, contenute nella sentenza di separazione o di divorzio, ancorché a seguito della l. 29 luglio 1988 n. 331 si svolga con rito camerale e non più con le forme del processo ordinario come in precedenza previsto dall'art. 710 c.p.c., configura pur sempre un procedimento contenzioso che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e che si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che il provvedimento così reso dalla corte di appello, in sede di reclamo contro il decreto emesso dal tribunale, è impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. 5 febbraio 1997 n. 1084; Cass. 18 ottobre 1991 n. 11042) Per altro indirizzo, invece, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. contro il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo contro provvedimento del tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, possono essere denunciate violazioni sia della legge regolatrice del rapporto sostanziale che di quella regolatrice del processo, e a tale tipo di vizi è riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto solo quando essa si traduca in mancanza materiale e grafica della motivazione, ovvero quando la motivazione sia meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in modo da non consentire l'identificazione dell'effettiva ratio decidendi (Cass. 4 settembre 1996 n. 8064). Cass. 4 settembre 1997 n. 8495, infine, ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., avverso il decreto - privo dei caratteri della decisorietà e della definitività - emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso provvedimento del tribunale di modifica delle condizioni della separazione tra coniugi, riguardanti l'affidamento e i rapporti tra il figlio e il genitore non affidatario, nonché l'assegnazione ad uno dei coniugi della casa familiare e l'obbligo, per l'altro, di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento del figlio. Ritiene il Collegio che non possano essere seguite ne' la prima ne' la terza delle opzioni interpretative indicate.
Non la prima perché, in presenza della cameralizzazione del procedimento, il ricorso per cassazione non può più essere proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ma deve ammettersi nei limiti del ricorso straordinario di cui all'art. 111 cost., nella misura in cui si sia in presenza di provvedimenti decisori, definitivi e non altrimenti impugnabili.
Non la terza, perché non può negarsi il contenuto decisorio e definitivo del decreto emesso dalla corte d'appello, sempre che il provvedimento sui diritti dei genitori relativi all'affidamento dei figli minori e alla vigilanza sulla loro educazione ed istruzione e senza che la decisorietà e definitività venga meno per il fatto che si è in presenza di pronunce determinative, suscettibili, quindi, di revoca o modifica, per il mutamento delle condizioni. Ritiene il Collegio che sia preferibile la seconda opzione, la quale, da un lato, valorizza la intervenuta cameralizzazione del procedimento, e, dall'altro, è coerente con il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di ricorso per cassazione avverso i decreti emessi dalla corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 in tema di divorzio, come modificato dall'art.13 l. 6 marzo 1987 n. 74 (Cass. 22 novembre 1995 n. 12086; Cass. 16
novembre 1993 n. 11326; Cass. 23 dicembre 1994 n. 11116; Cass., sez. un., 16 settembre 1992 n. 10598; Cass. 11 giugno 1991 n. 6621), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto è deducibile con il ricorso per cassazione, come in precedenza rilevato, solo quando essa si traduca in mancanza materiale e grafica della motivazione, ovvero quando la motivazione sia meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in modo da non consentire l'identificazione dell'effettiva ratio decidendi.
Deve, pertanto, concludersi per l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 111 cost. 2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità del decreto per avere la corte d'appello dichiarato di avere riformato una decisione del tribunale di Firenze, cui le parti contendenti erano del tutte estranee.
La censura è infondata.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, nella sua interezza, emerge che la Corte d'appello di Firenze ha tenuto ben presente di stare provvedendo su reclamo avverso il decreto 8/13.1.1997 del Tribunale di Lucca, con la conseguenza che l'indicazione, nel dispositivo dello stesso decreto, di avere riformato un decreto emesso dal "Tribunale di Firenze" è da considerare mero errore materiale, inidoneo a determinare la nullità del decreto. 3. - Con il secondo motivo si deduce inammissibilità del reclamo ex art. 739 c.p.c. e nullità del procedimento per essere stato il reclamo depositato il 6 febbraio 1997, mentre avrebbe dovuto essere depositato il 30 gennaio 1997, essendo stata comunicata la decisione dalla cancelleria al procuratore della convenuta, nel suo domicilio eletto il 20 gennaio 1997.
Anche tale motivo è infondato risultando dagli atti - che questa Corte può esaminare direttamente essendo stato dedotto un preteso error in procedendo - che il reclamo è stato depositato il 30 gennaio 1997, mentre la data del 6 febbraio 1997 riguarda solo il giorno di esazione dei diritti di cancelleria.
4. - Con il terzo motivo il ricorrente si limita ad enunciare "C) omessa notifica al P.G. - Nullità - art. 360 n. 4 c.p.c.", senza in alcun modo rendere comprensibile la censura formulata. Ciò è sufficiente per la declaratoria d'inammissibilità del motivo.
5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere la corte d'appello tenuto conto dell'incidenza del mantenimento del figlio nato dalla relazione con altra donna.
Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione sulla comparazione dei redditi dei contendenti.
Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione in punto di valutazione delle mutate condizioni economiche della convenuta. I tre motivi di ricorsi va esaminarsi congiuntamente sono inammissibili sulla base dei rilievi formulati in precedenza (n. 1), dal momento che con gli stessi si formulano censure sul contenuto della motivazione del provvedimento impugnato che non assurgono alla violazione di legge, ma si limitano a denunciare la mera carenza o contraddittorietà della motivazione stessa, che non possono trovare ingresso nel ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111, comma 2, cost. (Cass. 10 aprile 1998 n. 3719; Cass. 17 marzo 1998 n. 2848; Cass. 2 maggio 1997 n. 3809). 6. - Conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio liquidate come in dispositivo;
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in £.120.000, oltre a £ 2.000.000, a titolo di onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione il 12 gennaio 1999.