Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice, subito dopo aver disposto con sentenza il proscioglimento dell'imputato per infermità di mente, applichi la misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario. (In motivazione, la Corte ha rilevato come la presenza di due provvedimenti formalmente autonomi non contrasta con il disposto dell'art. 205, comma primo, cod. pen. perché la sentenza e l'ordinanza, nella loro sostanziale contestualità, sono fra loro coordinate, tanto da far considerare quest'ultima come integrativa della prima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2012, n. 42472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42472 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2654
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 46298/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS RO N. IL 09/08/1978;
avverso la sentenza n. 613/2009 TRIBUNALE di ARIANO IRPINO, del 21/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza del 21/4/2011, assolveva TI BE dai reati di cui agli artt. 660, 56 e 610 c.p., perché non imputabile al momento del fatto per incapacità di intendere e di volere;
con ordinanza in pari data applicava al TI, ai sensi dell'art. 222 c.p., e con riferimento al delitto di tentata violenza privata, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ritenendolo soggetto pericoloso.
2. Il difensore di TI BE proponeva appello avverso i predetti provvedimenti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, deducendo la nullità del provvedimento applicativo della misura di sicurezza che, ai sensi dell'art. 205 c.p., poteva essere ordinata solo nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento e non con separata ordinanza, prevista esclusivamente per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza.
L'appellante deduceva, inoltre, l'illegittimità del provvedimento e l'assenza di motivazione: se è vero che, astrattamente, la misura poteva essere applicata in relazione al reato di tentata violenza privata, la motivazione del provvedimento si incentrava esclusivamente sugli episodi di molestia, di cui all'art. 660 c.p.p., contravvenzione che, al contrario, non permetteva l'applicazione della misura di sicurezza.
Il difensore concludeva per l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura o, in via subordinata, per l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva.
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 3/11/2011, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sull'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. La competenza del Tribunale di Sorveglianza sussiste, ai sensi dell'art. 680 c.p.p., comma 2, quando le misure di sicurezza sono disposte con sentenza di condanna o di proscioglimento, ai sensi dell'art. 205 c.p.; non, invece, nel caso di specie in cui la forma adottata non è tipizzata dal legislatore.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'art. 205 c.p., prevede che le misure di sicurezza siano ordinate dal Giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento;
l'applicazione con provvedimento successivo è possibile, in caso di sentenza di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza, salvo il previo accertamento della persistente pericolosità sociale. Ai sensi dell'art. 579 c.p.p., comma 2, e art. 680 c.p.p., competente sull'impugnazione contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento concernenti le misure di sicurezza è il Tribunale di Sorveglianza.
Con ordinanza sono, invece, applicate provvisoriamente le misure di sicurezza durante le indagini preliminari o il giudizio, ai sensi dell'art. 206 c.p., artt. 312 e 313 c.p.p.; le impugnazioni avverso dette ordinanze sono quelle previste per l'applicazione della custodia cautelare (art. 313 c.p.p., comma 3).
2. Il Tribunale di Ariano Irpino, con l'ordinanza del 21/4/2011, con ogni evidenza, ha inteso applicare definitivamente la misura di sicurezza, atteso che il provvedimento è stato emesso contestualmente alla sentenza di assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere;
ha provveduto, peraltro, con ordinanza, con palese violazione dell'art. 205 c.p., già menzionato (pare verosimile che la scelta mirasse all'esecuzione immediata della misura di sicurezza, atteso che il giudice ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al Pubblico Ministero). La questione rimessa a questa Corte, a seguito della trasmissione dell'appello da parte del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiaratosi incompetente, riguarda, quindi, la abnormità o meno della predetta ordinanza e, quindi, la natura del provvedimento. Tornando all'alternativa esposta dai due commi dell'art. 205 c.p., si può osservare che si contrappongono l'ipotesi della misura di sicurezza ordinata nella sentenza di proscioglimento (comma 1) e quella della misura di sicurezza ordinata con provvedimento successivo (comma 2); benché il termine "successivo" possa indicare una distanza cronologica tra i due provvedimenti assai differente a seconda dei casi, è difficile considerare "successivo" un provvedimento emesso contestualmente alla sentenza, anche se, ovviamente, la lettura o il deposito dei due provvedimenti non possano essere cronologicamente contemporanei.
Ma l'analisi di entrambi i provvedimenti dimostra chiaramente che la volontà del Tribunale di Ariano Irpino non era di emettere un provvedimento successivo alla sentenza, per ovviare ad una dimenticanza al momento della pronuncia, ma di adottare due provvedimenti coordinati tra loro e fondati sulla medesima motivazione: in effetti, sia la sentenza che l'ordinanza si basano principalmente sul contenuto della perizia psichiatrica esperita in dibattimento ed entrambe affermano l'avvenuta commissione del delitto di tentata violenza privata da parte del TI nonché la sua pericolosità sociale attuale.
Non basta: nella motivazione di ciascuno dei provvedimenti viene richiamato l'altro contestualmente emesso;
si noti che la sentenza riporta una motivazione contestuale, ciò dimostrando che, appunto, il Giudice aveva già deciso anche l'applicazione della misura di sicurezza.
3. Appare, quindi, possibile considerare l'ordinanza come integrativa della sentenza e partecipante della sua natura, con la sola particolarità di un dispositivo frazionato in due provvedimenti fisicamente diversi, ma unitariamente ricostruibile nei punti della decisione previsti dall'art. 205 c.p., nonché dall'art. 530 c.p.p., commi 1 e 4. Si deve, fra l'altro, rilevare che l'art. 125 c.p.p., comma 1, non è autonomamente sanzionato con la nullità; cosicché, ai fini della validità degli atti e provvedimenti del giudice, occorre aver riguardo alla loro sostanza ed agli effetti che essi sono idonei a produrre, in linea con la funzione pratica ad essi assegnata, esplicitamente o implicitamente, dal legislatore (Sez. 1^, n. 2253 del 12/04/1995 - dep. 31/05/1995, P.M. in proc. Seminara, Rv. 201291 che ha negato la natura abnorme di provvedimento di incompetenza emesso con la forma dell'ordinanza, anziché quello della sentenza). Nel caso di specie, pare verosimile ipotizzare che l'ordinanza, se non fosse stata impugnata dall'imputato, avrebbe avuto esecuzione.
4. Si deve aggiungere un'ulteriore considerazione. Benché, come si è detto, l'art. 205 c.p., disponga che la misura di sicurezza sia ordinata nella stessa sentenza di proscioglimento, la stabilità dei due capi della sentenza (rispettivamente: assoluzione per non imputabilità; ordine di applicazione di una misura di sicurezza) è assai diversa: la sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l'applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall'art. 205 c.p. (Sez. 1^, n. 4077 del 06/07/1995 - dep. 21/09/1995, Melacrinò, Rv, 202431).
Ciò giustifica la, seppur errata, adozione separata dei due capi e l'inserimento del secondo capo in un separato provvedimento denominato "ordinanza".
4. L'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha trasmesso gli atti a questa Corte deve, quindi, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale;
tale giudice provvedere sull'appello proposto da TI BE, considerando sentenza ed ordinanza del Tribunale di Ariano Irpino un'unica sentenza emessa ai sensi dell'art. 205 c.p.p., comma 1, e art. 530 c.p.p., commi 1 e 4.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 3/11/2011 e dispone la trasmissione degli atti al suddetto Tribunale per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012