Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
È legittima l'ordinanza di correzione dell'errore materiale deliberata dal giudice ricusato, in pendenza della definizione del procedimento di ricusazione. (Nella specie la dichiarazione di ricusazione era stata dichiarata inammissibile e avverso il relativo provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2010, n. 37944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37944 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1159
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 12898/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IL N. IL *25/10/1989*;
2) DE BA RO N. IL *12/03/1985*;
avverso l'ordinanza n. 1126/2009 GIP TRIBUNALE di PARMA, del 10/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 10 febbraio 2010 il G.I.P. del Tribunale di Parma ha disposto la correzione dell'errore materiale del decreto di giudizio immediato emesso in data 18 novembre 2009 nei confronti di LD LO, \D AR N\ ed altri per il reato di furto aggravato, ritenendo che il ricorso proposto avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice non impedisse al medesimo di pronunciarsi medio tempore, e che l'erronea indicazione degli imputati citati a giudizio fosse correggibile con la procedura della correzione di errore materiale essendo gli imputati stessi ben individuati in modo non equivoco con l'indicazione dei soggetti nei cui confronti il P.M. ha esercitato l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio. L'LD ed il \D AR\ propongono ricorso avverso tale ordinanza lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza del combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 588 c.p.p. avendo il G.I.P. erroneamente ritenuto che il proprio potere di pronunciare sentenza dopo la decisione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza la necessità che sia preventivamente definito il ricorso medio tempore proposto avverso tale decisione. Tale assunto violerebbe l'art. 588 c.p.p. la cui osservanza è prescritta a pena di nullità, e che sancisce la regola dell'effetto sospensivo dell'atto di impugnazione, regola che ammette deroghe solo in presenza di fattispecie specifiche espressamente previste, quale quella di cui all'art. 127 c.p.p., comma 8 che dispone che i provvedimenti assunti in camera di consigli sono immediatamente esecutivi, ma, in tema di decisione sulla ricusazione, l'art. 41 c.p.p. richiama l'art. 127 citato solo nel caso di decisione sul merito della ricusazione.
Con secondo motivo si assume inosservanza del combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 429 c.p.p., comma 2. In particolare si lamenta che la mancata indicazione delle generalità degli imputati renderebbe nullo il decreto che dispone il giudizio in quanto detto art. 429 prevede tale indicazione tra gli elementi essenziali del decreto stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. L'art. 37 c.p.p., comma 2 limita alla sola pronuncia di sentenza il divieto di emettere provvedimenti per il giudice ricusato. Il giudice ricusato può, dopo la ricusazione, continuare a svolgere la propria attività, essendogli unicamente inibito dall'art. 37 c.p.p., comma 2 di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (Cass. 27 febbraio 1997 n. 1679). Nel caso in esame il giudice ricusato ha emesso una semplice ordinanza di correzione di errore materiale che non costituisce sentenza ne' ad essa in alcun modo assimilabile non definendo il giudizio.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le generalità degli imputati sono effettivamente individuabili in modo non equivoco dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. come esattamente affermato con l'impugnata ordinanza. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 28 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2010