Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
La sopravvenuta prescrizione del reato costituisce causa ostativa alla estradizione per l'estero e qualora il trattato internazionale non specifichi in base a quale normativa deve essere calcolata la prescrizione, la valutazione deve avvenire sia in base alla legge dello Stato richiedente che dello Stato richiesto. (Fattispecie relativa al trattato internazionale Italia-Canada ratificato con legge 22 aprile 1985 n. 158).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2004, n. 17113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17113 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/03/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 668
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 929/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;
avverso la sentenza in data 24-12-2003 della Corte di Appello di Roma. Udita la relazione fetta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Tommaso Mancini (per TI LT) che ha insistito per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.1.-. Con sentenza in data 24-12-2003 la Corte di Appello di Roma, Sezione Quarta Penale, ha dichiarato non sussistere le condizioni per raccoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica del Canada nei confronti di TI LT, nato a Fiume Veneto (PN) il [...], in [...] colpito da mandato di arresto emesso in data 11-2-1997 dal Tribunale dell'Ontano, circoscrizione di Toronto (Canada), perché accusato di evasione dalle imposte sul reddito (art. 239 della Legge della imposta sul reddito del Canada). Contestualmente la Corte di Appello di Roma ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata il 14-8-2003 nei confronti del TI, disponendone la immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
1.2.-. Avverso la sentenza del 24-12-2003 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 5^, lettera e), del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22-4-1985, n. 158. In particolare, il ricorrente rileva che con la sentenza censurata la Corte di Appello di Roma ha negato l'estradizione del TI per essere il reato per il quale è stata richiesta la estradizione ormai prescritto per la legge italiana.
Ad avviso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, negare l'estradizione sotto il profilo della avvenuta prescrizione del reato solo nel Paese richiesto significherebbe dare del Trattato de quo una inaccettabile interpretazione restrittiva. Il Trattato Italia-Canada, infatti, porrebbe come condizione per la estradizione, oltre al requisito della doppia incriminabilità, anche che il reato non sia prescritto, senza precisare, se ai fini della verifica della avvenuta prescrizione, si debba fare riferimento alla legge dello Stato richiedente ovvero a quella dello Stato richiesto. Il ricorrente osserva che, con riferimento alla prescrizione, diverse sono le soluzioni adottate nelle varie convenzioni internazionali e puntualizza che nel Trattato in esame nessuna indicazione in proposito è fornita in ordine alla legge da applicare. Contesta, quindi, l'interpretazione adottata dalla Corte di Appello di Roma (che fa conseguire dalla assenza di precise indicazioni in proposito la applicazione della legge dello Stato richiesto), in quanto si risolverebbe in una applicazione unilaterale del Trattato, il cui fine sarebbe, al contrario, quello di favorire la consegna delle persone ricercate, "perché si sono sottratte alla Giustizia dell'altro Paese, affinché siano assoggettate a quella Giustizia". Tale conclusione sarebbe, ad avviso del ricorrente, confermata dal nuovo Trattato Italia-Canada, non ancora firmato ma già concordato dalle due Parti, nel quale la legge alla quale occorre fare riferimento ai fini della prescrizione è espressamente indicata in quella dello Stato richiedente (art. 3). Il testo di tale disposizione, anche se non ancora in vigore, dimostrerebbe inequivocabilmente la volontà delle Parti di interpretare l'articolo corrispondente del Trattato vigente nel senso da ultimo indicato, "non essendo ragionevole che con il futuro Trattato si intenda operare una regressione nell'ambito dei rapporti internazionali di Cooperazione ai fini di Giustizia".
1.3 In prossimità della odierna Camera di consiglio la difesa di TI LT ha depositato una memoria, con la quale insiste per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
2.-. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma è infondato.
La Corte di Appello di Roma ha correttamente rilevato che la sopravvenuta prescrizione costituiva causa ostativa alla estradizione ai sensi della lettera e) dell'art. 5^ del Trattato di estradizione tra Italia e Canada, ratificato con la legge 22-4-1985, n. 158, "in quanto tale condizione, non essendo limitata allo Stato richiedente - così ad es. nel Trattato tra Italia e USA - ovvero a quello richiesto (come invece contemplato per altre ipotesi del medesimo art. 5^), deve necessariamente intendersi applicabile ad entrambi". L'interpretazione fornita dalla Corte di Appello è ineccepibile, posto che gli artt. 4^ e 5^ del Trattato di estradizione tra Italia e Canada, nell'elencare nel dettaglio i casi in cui l'estradizione non è concessa, in numerose ipotesi limitano esplicitamente allo Stato richiesto le condizioni di volta in volta previste. In riferimento alla condizione in esame, invece, l'art. 5^, lettera e), recita testualmente: "L'estradizione non è concessa quando.... è intervenuta la prescrizione della azione penale o della pena", non contenendo specificazioni in proposito. È di tutta evidenza pertanto che, ai fini della prescrizione del reato, si deve fare riferimento alla normativa di entrambi i paesi.
D'altra parte la maggior parte delle convenzioni bilaterali prevede come causa di non concessione della estradizione l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiedente o secondo quella dello Stato richiesto. È significativo, in particolare, che la Convenzione Europea, firmata a Parigi il 13-12- 1957, stabilisce espressamente che l'estradizione non può essere concessa "se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente e della Parte richiesta" (art. 10).
Va infine rilevato che la circostanza che l'art. 3 del nuovo Trattato Italia-Canada, non ancora firmato ma già concordato dalle due Parti, preveda espressamente che la legge alla quale occorre fare riferimento, ai fini della prescrizione, sia quella dello Stato richiedente, può ben essere letta anche in senso contrario a quello fatto proprio dal ricorrente, ben potendosi sostenere che tale esplicita previsione si sia resa necessaria proprio perché il testo del Trattato attualmente in vigore, non limitando l'operare della condizione allo Stato richiedente (come, ad esempio, nel Trattato tra Italia e USA) ovvero a quello richiesto, la considera applicabile ad entrambi.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2004