Sentenza 17 marzo 2006
Massime • 1
L'ordine del Questore allo straniero privo del permesso di soggiorno di lasciare il territorio dello Stato deve contenere l'avvertenza delle conseguenze penali in caso di sua inosservanza, con la specifica indicazione delle sanzioni applicabili, elemento quest'ultimo essenziale al fine del rispetto del principio di effettività della conoscenza della legge penale. Nel caso in cui tale indicazione manchi, il provvedimento amministrativo deve essere disapplicato dal giudice penale, con conseguente insussistenza del delitto di cui all'art. 14 comma quinto ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni (nella specie, l'ordine del Questore indicava sola la possibilità di arresto in caso di inottemperanza: indicazione ritenuta insufficiente dalla S.C.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2006, n. 15034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15034 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 329
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 044237/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
MO TI SALSA, N. IL 15/05/1973;
avverso SENTENZA del 15/09/2005 TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15/09/2005, il Tribunale di Ferrara assolveva, con la formula "perché il fatto non sussiste", SO Austin Salsa dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, ritenendo che l'ordine del questore dovesse essere disapplicato perché, nel testo in italiano e nella traduzione riassuntiva inglese, non risultava specificato che la violazione del provvedimento costituiva un reato punito con la reclusione da uno a quattro anni, essendo indicata soltanto la possibilità di arresto. Il Procuratore Generale di Bologna proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea interpretazione e applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, sull'assunto che la traduzione in inglese del testo del provvedimento riproduceva una sintesi del contenuto, essendo indicata la possibilità di arresto in caso di inottemperanza, anche se non erano precisate le sanzioni penali applicabili al trasgressore. MOTIVI DELLA DECISIONE
La disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, sia nel testo antecedente alla L. n. 271 del 2004 che in quello ad essa successivo, stabilisce che l'ordine di lasciare il territorio dello Stato è dato dal questore "con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione". La struttura della norma è chiara e univoca nel senso che l'avvertenza avente ad oggetto le conseguenze penali della violazione dell'ordine rappresenta un elemento essenziale che, a termini della specifica disposizione, deve necessariamente fare parte del contenuto del provvedimento.
In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'indicazione delle conseguenze penali della trasgressione dell'ordine corrisponde ad un preciso obbligo per l'amministrazione e che la sua mancanza ha il duplice effetto di rendere il provvedimento del questore affetto dal vizio di violazione di legge e di incidere sulla punibilità in concreto dell'inottemperanza, ponendosi come deroga al principio generale di presunzione di conoscenza della legge penale posto dall'art. 5 c.p., in attuazione del "principio di effettività della conoscenza" affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364: di talché il legislatore ha ritenuto necessaria - data la particolare situazione dello straniero extracomunitario - una specifica informativa al riguardo (Cass., Sez. 1^, 22 febbraio 2006, P.M. in proc. Lacramioara). Il Collegio condivide anche il principio enunciato in tale decisione secondo cui, quanto al contenuto dell'informativa de qua, in esso deve essere compresa non solo l'indicazione che la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento costituisce reato, ma anche la specificazione delle sanzioni applicabili. Tale conclusione è imposta tanto dallo specifico significato semantico della locuzione "conseguenze penali" quanto "da una interpretazione coerente con la ratio della norma, essendo evidente che un'informazione diretta a consentire scelte e comportamenti impegnativi non può limitarsi al solo aspetto formale (esistenza di un reato) ma deve estendersi alla specificazione degli effetti in concreto possibili (che è assai diverso sapere se un comportamento illecito è punito con una pena pecuniaria o con una pena detentiva e, in quest'ultima ipotesi, se la pena detentiva prevista è di pochi giorni o di molti anni...)". Dai precedenti rilievi deve inferirsi che nel caso di specie il tribunale ha esattamente disapplicato l'ordine del questore perché inficiato dal vizio di violazione la causa della mancata indicazione della consumazione del reato e delle pene applicabile in conseguenza della trasgressione del provvedimento, non potendo evidentemente ritenersi sufficiente le generica comunicazione relativa alla possibilità di arresto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006