CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2023, n. 26295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26295 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OM nato a [...]( ERITREA) il 01/01/1990 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 26295 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da EK BT in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 26.3.2016 al 20.11.2017 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen. e art. 12, comma 3 lett. a) e b) comma 3 bis e comma 3 ter lett. b) del d.lgs. n. 28 luglio 1998 n. 286. L'istante era stato sottoposto in data 22.3.2016 a fermo d'indiziato di delitto / a seguito di perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria in quanto sospettato di associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermo veniva poi convalidato dal Gip del Tribunale di Roma in data 26.3.2016, con contestuale applicazione, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, della custodia cautelare in carcere, misura poi confermata dalitibunale del riesame di Roma in data 7.4.2016. In data 7.12.2016 il Tribunale di Roma emetteva sentenza dichiarativa della propria incompetenza per materia( riconoscendo competente la Corte d'assise di Roma 1 e trasmetteva alla stessa gli atti. In seguito la Corte d'Assise di Roma, Sezione Terza, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, misura poi revocata il 10.7.2018. In data 13.3.2019 la Corte d'Assise di Roma, Terza Sezione, pronunciava sentenza ex art. 530 cod.proc.pen. nei confronti di EK BT per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile il 12.6.2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi. Preliminarmente propone istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione dell'ordinanza n. 123 del 20221 deducendoche il difensor, per gravi problemi di salute si é trovato nell'impossibilità di recarsi presso il proprio studio professionale per svolgere le attività difensive legate alla redazione ed al deposito del presente ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la violazione dell'art. 1252 comma 3,cod.proc.pen. nonché la mancanza della motivazione ex art. 606 r lett. c) ed epcod.proc.pen. 2 Assume che l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sul rilievo che lo stesso avrebbe dato causa con colpa grave alla detenzione patita. Detta condotta é stata identificata nella accertata contiguità con i soggetti risultati coinvolti nell'attività di indagine nonché nelle risposte spesso vaghe ed evasive in relazione alle contestazioni a lui mosse. Peraltro nessuno dei soggetti con cui sarebbero intercorsi detti contatti é stato condannato in via definitiva. Inoltre con riguardo all'KI HE BT (imputato per il medesimo capo P) la S.C. aveva accolto il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Con il secondo motivo deduce la mancanza della motivazione con riferimento alle condotte riconducibili alle ipotesi di colpa grave di cui all'art. 314 cod.proc.pen. nonché la contraddittorietà della motivazione con riferimento alle risultanze istruttorie avuto riguardo alle dichiarazioni del EK in sede di interrogatorio di garanzia e di esame dibattimentale. Assume che l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito al prevenuto dichiarazioni in realtà inesistenti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione di rigetto del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui insiste nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L' istanza preliminare proposta dal difensore del prevenuto é fondata. Va premesso che, nel valutare se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni, il giudice deve, in particolare dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza, un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione. Fermo quanto precede, 3 ritiene questa Corte che la situazione di salute in cui versava il legale di fiducia del ricorrente (come documentata), in parte preesistente alla sua nomina, in parte successiva (Covid), costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sè, determina le condizioni per la nuova decorrenza ricorrendo il carattere dell'assolutezza del t fattore esterno determinante e considerando altresì i ristrettissimi tempi residuati per proporre l'impugnazione (cfr. in ordine alla nozione di forza maggiore cfr., ex multis, Sez. 1, n.12712 del 28/02/2020, Rv. 278709). 2. Venendo al merito del ricorso lo stesso é fondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al 4 riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 3. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, ha negato il richiesto indennizzo ritenendo integrato il requisito della colpa grave dell'istante sostanziatasi sia nella condotta extraprocessuale che in quella processuale. A tal fine con motivazione generica la Corte territoriale ha individuato unicamente la "contiguità" del ricorrente con "i soggetti risultati coinvolti nell'attività illecita oggetto di indagine", senza tuttavia indicare specificamente gate4 tali soggetti né le modalità attraverso le quali si sarebbe detta vicinanza né tantomeno l'efficacia di detto elemento sull'adozione della misura cautelare. Il secondo elemento di pari genericità é individuato poi nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di istruttoria "spesso vaghe ed evasive in relazione alle contestazioni a lui mosse". Alla luce di tali rilievi, l'apparato argomentativo adottato dalla Corte appare lacunoso ed assolutamente generico nell'individuare i presupposti dell'elemento ostativo alla concessione del richiesto indennizzo. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma / cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 10.5.2023
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 26295 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da EK BT in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 26.3.2016 al 20.11.2017 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen. e art. 12, comma 3 lett. a) e b) comma 3 bis e comma 3 ter lett. b) del d.lgs. n. 28 luglio 1998 n. 286. L'istante era stato sottoposto in data 22.3.2016 a fermo d'indiziato di delitto / a seguito di perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria in quanto sospettato di associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermo veniva poi convalidato dal Gip del Tribunale di Roma in data 26.3.2016, con contestuale applicazione, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, della custodia cautelare in carcere, misura poi confermata dalitibunale del riesame di Roma in data 7.4.2016. In data 7.12.2016 il Tribunale di Roma emetteva sentenza dichiarativa della propria incompetenza per materia( riconoscendo competente la Corte d'assise di Roma 1 e trasmetteva alla stessa gli atti. In seguito la Corte d'Assise di Roma, Sezione Terza, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, misura poi revocata il 10.7.2018. In data 13.3.2019 la Corte d'Assise di Roma, Terza Sezione, pronunciava sentenza ex art. 530 cod.proc.pen. nei confronti di EK BT per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile il 12.6.2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi. Preliminarmente propone istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione dell'ordinanza n. 123 del 20221 deducendoche il difensor, per gravi problemi di salute si é trovato nell'impossibilità di recarsi presso il proprio studio professionale per svolgere le attività difensive legate alla redazione ed al deposito del presente ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la violazione dell'art. 1252 comma 3,cod.proc.pen. nonché la mancanza della motivazione ex art. 606 r lett. c) ed epcod.proc.pen. 2 Assume che l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sul rilievo che lo stesso avrebbe dato causa con colpa grave alla detenzione patita. Detta condotta é stata identificata nella accertata contiguità con i soggetti risultati coinvolti nell'attività di indagine nonché nelle risposte spesso vaghe ed evasive in relazione alle contestazioni a lui mosse. Peraltro nessuno dei soggetti con cui sarebbero intercorsi detti contatti é stato condannato in via definitiva. Inoltre con riguardo all'KI HE BT (imputato per il medesimo capo P) la S.C. aveva accolto il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Con il secondo motivo deduce la mancanza della motivazione con riferimento alle condotte riconducibili alle ipotesi di colpa grave di cui all'art. 314 cod.proc.pen. nonché la contraddittorietà della motivazione con riferimento alle risultanze istruttorie avuto riguardo alle dichiarazioni del EK in sede di interrogatorio di garanzia e di esame dibattimentale. Assume che l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito al prevenuto dichiarazioni in realtà inesistenti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione di rigetto del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui insiste nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L' istanza preliminare proposta dal difensore del prevenuto é fondata. Va premesso che, nel valutare se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni, il giudice deve, in particolare dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza, un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione. Fermo quanto precede, 3 ritiene questa Corte che la situazione di salute in cui versava il legale di fiducia del ricorrente (come documentata), in parte preesistente alla sua nomina, in parte successiva (Covid), costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sè, determina le condizioni per la nuova decorrenza ricorrendo il carattere dell'assolutezza del t fattore esterno determinante e considerando altresì i ristrettissimi tempi residuati per proporre l'impugnazione (cfr. in ordine alla nozione di forza maggiore cfr., ex multis, Sez. 1, n.12712 del 28/02/2020, Rv. 278709). 2. Venendo al merito del ricorso lo stesso é fondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al 4 riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 3. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, ha negato il richiesto indennizzo ritenendo integrato il requisito della colpa grave dell'istante sostanziatasi sia nella condotta extraprocessuale che in quella processuale. A tal fine con motivazione generica la Corte territoriale ha individuato unicamente la "contiguità" del ricorrente con "i soggetti risultati coinvolti nell'attività illecita oggetto di indagine", senza tuttavia indicare specificamente gate4 tali soggetti né le modalità attraverso le quali si sarebbe detta vicinanza né tantomeno l'efficacia di detto elemento sull'adozione della misura cautelare. Il secondo elemento di pari genericità é individuato poi nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di istruttoria "spesso vaghe ed evasive in relazione alle contestazioni a lui mosse". Alla luce di tali rilievi, l'apparato argomentativo adottato dalla Corte appare lacunoso ed assolutamente generico nell'individuare i presupposti dell'elemento ostativo alla concessione del richiesto indennizzo. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma / cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 10.5.2023