Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 2
Avendo il giudizio di appello natura di "revisio prioris instantiae" e non di "iudicium novum", non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, essendo necessaria invece l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, e l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate.
Per il disposto dell'art. 704 cod. proc. civ. le domande relative al possesso per fatti che avvengano durante la pendenza del giudizio petitorio devono proporsi al giudice di quest'ultimo ed essere decise nello stesso processo, avendo i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio carattere puramente incidentale ed essendo destinati ad essere assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e o petitoria in contestazione tra le parti, con la conseguenza che il giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende derivare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica con la conseguente revoca degli stessi provvedimenti possessori interinali.
Commentari • 2
- 1. la specificità interpretata dalla CorteMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2018
- 2. Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11935 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA11935/02 IN NO DEL POR TAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPELLO, MOTIVI, SPECIFICIT SEZIONE SECONDA CIVILE COMPRAVENDITA IMMOBILIARE DEFINITIVO E PROLIMINALS, DOMANDE CONSEQUEHS1421 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DICHIARATIVA E COSTITUTIVA JOSTITUZIONE, MANNSSIBIL Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 18808/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 29544 Dott. LO CIOFFI P. 3182Rep. B Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 10/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole per diritti € 6.20 sul ricorso proposto da: #1.0.8. AGO 2002. RE SARTO' CARLO, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V.LE MARCO POLO 84, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE ALDO CIPOLLONE, che lo difende unitamente all'av Richiesta copia studio vocato dal Sig. ONN ALBERTO LATTUADA, giusta delega in atti;
per diritti € 6.20 # 0.8 AGO 2002- - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PASTORI ROSANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA Richiesta copia studio VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. 71 per diritti €6 PIETRO DE RUGGIERI, che la difende unitamente 08 AGO 2002 IL CANCELLIERE all'avvocato NICOLA LUPONE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2002 UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio 272 avverso la sentenza n. 806/99 della Corte d'Appello di dal Sig. 2 GE per diritti € 620 1 08 AGO. 2002 -1- IL CANCELLIERE MILANO, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Pietro DE RUGGERI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RE TÒ c/ PA RG 18808/99 -1 - Oggetto: appello, motivi, specificità; compravendi- ta immobiliare, definitivo e preliminare, domande conse- quenziali dichiarativa e costitutiva, sostituzione, inam- missibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti di citazione, rispettivamente del 18.9.90 e del 9.10.90, LO Re TÒ e GI AZ premesso che il 6.5.89 tra IO e GE PA, da un lato, ed il LU, dall'altro, era stata redatta una scrittura privata avente ad oggetto la vendita dai primi al secondo d'un complesso immobiliare in Nerviano per il prezzo di £ 560.000.000%; che detto immobile, formato da più unità in regime di comunione d'uso, era di proprietà, in parte, dei detti fratelli PA ed, in parte, dei rispettivi coniugi, NC CR e Pietro Rabuffetti;
che in data 8.5.89 il AZ aveva ceduto il "contratto" 6.5.89 a LO Re TÒ il quale, poiché la quota di pro- prietà di IO PA era risultata gravata da ipoteche per £ 322.000.000, in data 11.12.89 aveva stipulato una seconda scrittura privata, sottoscritta da GE Pa- stori, con la quale era stato pattuito l'acquisto della sola quota di proprietà di quest'ultima, previa divisione da attuarsi a cura e spese della promittente venditrice, qualora entro un anno non fosse stato possibile acquista- re l'intero cespite a causa della persistenza delle dette Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -2- ipoteche sulla quota di proprietà del fratello IO;
che, con la medesima scrittura 11.12.89, GE PA aveva autorizzato il Re TÒ ad accedere all'immobile per eventuale deposito di merci convenivano innanzi al - tribunale di MI, rispettivamente, il Re TÒ la Ro- sangela PA ed il AZ l'IO PA, deducendo entrambi l'intervenuta cessione dal secondo al primo del contratto di vendita 6.5.89 e domandando: il Re TÒ, la verifica delle tre scritture 6.5.89, 8.5.89, 11.12.89 e la dichiarazione, mediante sentenza avente effetto di trasferimento immobiliare, che con l'ultima delle dette scritture gli era stata venduta dalla GE PA la quota indivisa di un mezzo della sua comproprietà in Nerviano;
il AZ, previi verifica delle due prime scritture ed accertamento del rifiuto opposto da IO Pa- stori alla cessione e della sussistenza delle ipoteche gravanti la quota di proprietà dello stesso, il ricono- scimento del proprio diritto di sospendere il pagamento del prezzo di £ 560.000.000 avocando a sé il contratto 6.5.89, con sentenza dispositiva del trasferimento in suo favore della quota suddetta. Nel primo giudizio (RG 14666/90) si costituiva Ro- sangela PA eccependo la nullità, l'inefficacia e co- munque l'annullabilità della cessione del contratto di vendita 6.5.89 e dichiarandosi disposta e legittimata, Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 3- con procure notarili, ad operare il trasferimento dell' intero complesso immobiliare in favore del Re TÒ die- tro pagamento del prezzo convenuto di £ 560.000.000, ol- tre agli interessi di mora e compensativi. Nel secondo giudizio (RG 16126/90) non si costitui- va il convenuto ma interveniva GE PA reite- rando l'offerta già formulata nel giudizio promosso da Re TÒ e formulando, per il caso di rifiuto, domanda ri- convenzionale per la condanna del AZ al pagamento in suo favore del prezzo pattuito di £ 560.000.000, oltre agli interessi di mora e compensativi. In pendenza di tali giudizi, Re RT, avvalendosi dell'autorizzazione ricevuta dalla GE PA con la scrittura 11.12.89, compiva la parziale occupazione dell'immobile in questione ed, in seguito ad assunto spo- glio da parte della PA, adiva il pretore competente il quale, con provvedimento 28.7.92, lo reintegrava nella disponibilità del medesimo. Quest'ultimo giudizio veniva riassunto per la fase di merito innanzi al tribunale di MI (RG 20847/92) e riunito agli altri due già pendenti innanzi al medesimo giudice;
successivamente, il giudizio promosso dal Lazza- ti (RG 16126/90) si estingueva per formale rinunzia da parte dell'attore. Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 4 - Con sentenza 31.10.94, l'adito tribunale dichiarava improponibile la domanda di trasferimento dell'immobile da GE PA a Re TÒ ma convalidava il provve- dimento di reintegra nel possesso 27.7.92 in favore di quest'ultimo e compensanva interamente tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale decisione LO Re TÒ proponeva ap- pello eccependo l'arbitrarietà della qualificazione del contratto 6.5.89 come semplice proposta di vendita, la erroneità della qualificazione della scrittura 11.12.89 come preliminare e dell'esclusione dell'idoneità della stessa in quanto mancante della regolamentazione del pa- gamento del prezzo, l'erroneità del ravvisato presupposto indispensabile del trasferimento nella previa separazione dall'intero della quota di proprietà di GE PA e dell'esclusione della quota indivisa come oggetto del contratto. La PA resisteva, contestando le avverse dedu- zioni e chiedendo il rigetto del gravame, ed, a sua vol- ta, proponeva appello incidentale chiedendo altresì che, in riforma della sentenza impugnata, fosse revocata l'or- dinanza interdittale di reintegra e rigettata l'avversa domanda possessoria. Con sentenza 30.3.99 la corte d'appello di MI ritenuto che, pur volendo qualificare la scrittura 6.5.89 Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -5. come "preliminare" anziché come semplice "proposta di vendita", la cessione operata dal AZ al Re TÒ fosse nulla, non risultandovi il consenso dei comproprie- tari-venditori PA;
che fosse condivisibile la deci- sione del primo giudice di qualificare la scrittura 11.12.89 come contratto preliminare cui non potevano ri- collegarsi gli effetti del contratto definitivo, sia per- ché risultava ancora indeterminato l'oggetto della com- pravendita, sia perché privo della sottoscrizione di IO PA, sia perché anche per la quota della sottoscrit- trice GE PA il trasferimento risultava pro- spettato per il futuro;
che l'atto d'appello non conte- nesse specifiche contestazioni in ordine alla ritenuta nullità della cessione;
che l'appellante non avesse eser- citato l'azione prevista dall'art. 2932 CC, pur avendo argomentato in tal senso in sede d'appello offrendo per la prima volta il prezzo;
che il terzo motivo di gravame fosse assorbito dalle argomentazioni relative ai primi due;
che l'appello incidentale fosse fondato, in quanto il giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui il ricorrente pretendeva far derivare il possesso, avrebbe dovuto revocare il provvedimento di reintegra rigettava l'appello principale ed, in acco- - glimento di quello incidentale, revocava l'ordinanza in- terdittale 28.7.92, mentre confermava nel resto l'impu- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -6. gnata sentenza e condannava l'appellante al pagamento della metà delle spese d'entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza LO Re TÒ proponeva ri- corso per cassazione con quattro pluriarticolati motivi. Resisteva GE PA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE - denunziando Con il primo motivo, il ricorrente violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema d'interpretazione del contratto si duole che en- trambi i giudici del merito abbiano erroneamente inter- pretato la scrittura 6.5.89 la quale, stanti il contenuto delle singole clausole ed il tenore complessivo della convenzione, avrebbe dovuto essere qualificata come con- tratto definitivo di compravendita;
non abbiano conside- rato come il consenso del contraente ceduto, indispensa- bile alla validità della cessione di un contratto, possa essere, oltre che preventivo, anche successivo ed, oltre che espresso, anche tacito;
abbiano omesso d'esaminare ed opportunamente valutare la scrittura 11.12.89, con la quale la PA aveva dato manifestamente atto del pro- dursi degli effetti del contratto in capo ad esso ricor- rente in luogo del AZ;
abbia, in particolare, la corte d'appello erroneamente escluso la sussistenza di contestazioni in merito alla decisione del primo giudice di ritenere nulla la cessione del contratto 6.5.89 in Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 7- quanto, avendo espressamente richiesto una pronuncia di trasferimento della proprietà degli immobili in proprio favore, tale pronunzia presupponeva necessariamente il previo accertamento della validità della clausola 8.5.89 concernente la cessione;
abbia altresì la corte erronea- mente escluso il collegamento degli effetti del negozio definitivo alla scrittura 11.12.89, poiché l'ordinamento ammette la vendita di cosa altrui eppertanto la mancanza della firma di IO PA avrebbe dovuto considerarsi irrilevante ed, in ogni caso, l'oggetto della stessa era facilmente determinabile. denunziando Con il secondo motivo, il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente inter- pretato l'art. 2932/II CC disattendendo la giurisprudenza prevalente, alla luce della quale avrebbe dovuto acco- gliere la domanda di trasferimento della proprietà; abbia erroneamente omesso di ravvisare nella domanda, volta ad ottenere la trascrizione della sentenza nella Conservato- ria dei Registri Immobiliari di MI, la richiesta di emissione d'una pronuncia di trasferimento della proprie- tà sostitutiva del consenso del promittente venditore;
abbia erroneamente ritenuto l'azione proposta non fondata sull'art. 2932 CC. Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 8- Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 CPC per omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione si duole che la corte territoriale abbia erroneamente condiviso il convincimen- to del giudice di prime cure per cui la previa divisione dall'intero costituiva presupposto indispensabile per il trasferimento della quota di proprietà della PA omettendo di motivare al riguardo. -I tre surriportati motivi i quali, per evidente interconnessione delle questioni prospettatevi, possono non meritano accoglimen- essere trattati congiuntamente to. Le prospettazioni con le quali si censura l'im- pugnata sentenza per preteso vizio di violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti sono, anzi tut- to, inidoneamente formulate e, quindi, inammissibili. Nell'ampia dissertazione non si rinviene, in vero, alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomen- tazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata, alcun sillogismo inteso a dimostrare i denun- ziati errori di diritto ed i denunziati vizi di logica e di completezza argomentativa dai quali, secondo l'enun- ciazione introduttiva, sarebbe stata inficiata la senten- za stessa, così traducendosi, in sostanza, l'intera espo- sizione in una semplice, per quanto ampiamente sviluppa- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -9 - ta, interpretazione della volontà contrattuale delle par- ti in senso difforme da quello inteso dai giudici del me- rito. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser, per contro, dedotto, a pena d'inammissibi- lità del motivo espressamente comminata dall'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle afferma- zioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivata- mente s'assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituziona- le compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
onde risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le que- stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante contestazioni puntuali ed argo- mentate in diritto delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 10 - dalla motivazione della sentenza impugnata. Più in particolare, per quanto attiene all'inter- pretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è ti- pico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione;
pertanto, onde far valere una viola- zione sotto il primo dei due cennati profili, il ricor- rente per cassazione non può limitarsi a fare astratta- mente richiamo alle regole legali d'interpretazione me- diante la semplice indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rima- sti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato. Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convinci- mento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante contrapposizione d'una difforme interpretazionela a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impu- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -11- gnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano sempli- cemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità; il ricorrente si li- mita, infatti, a svolgere considerazioni sulle assunte intenzioni delle parti in relazione ad elementi di giudi- zio in fatto, valutati secondo la soggettiva interpreta- zione datane dallo stesso ricorrente, una cui conforme valutazione da parte del giudice del merito avrebbe con- dotto, a suo avviso, ad una soluzione della controversia rispondente alle sue attese, il che, però, non rappresen- ta affatto, come già evidenziato, un'ammissibile censura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione a pretesa violazione delle regole legali d'ermeneutica contrattuale. In secondo luogo, le ulteriori argomentazioni del ricorrente si rammostrano per altri versi infondate e/o inammissibili. Giusta quanto risulta dall'impugnata sentenza, non censurata in punto di ricostruzione della vicenda proces- suale, il giudice di primo grado ebbe a ritenere, da un lato, che con la scrittura privata in data 6.5.89 non fosse stato stipulato un contratto di compravendita ma fosse stata solo formulata una proposta di vendita, di- retta dai fratelli PA, IO e GE, al AZ;
dall'altro, che, comunque, la cessione, con la scrittura privata in data 8.5.89, dal AZ al Re TÒ della si- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -12 - tuazione giuridica soggettiva acquisita dal primo in ra- gione della scrittura 6.5.89 fosse nulla per mancanza del consenso dei proponenti ceduti. Il giudice di secondo grado ha rilevato, al riguar- do, che avverso l'affermata nullità della predetta ces- sione dal AZ al Re TÒ quest'ultimo, con l'atto d'appello, non aveva formulato censure, onde, quale che fosse la natura giuridica della manifestazione di volontà consacrata nella scrittura privata 6.5.89, il Re TÒ non aveva, comunque, titolo per avvalersene. Sostiene, al riguardo, il ricorrente che l'aver egli chiesto espressamente una pronunzia della corte ter- ritoriale sull'avvenuto trasferimento della proprietà de- gli immobili de quibus dai proprietari a se stesso, e non all'originario acquirente, in forza del contratto 6.5.89 implicasse necessariamente "il previo accertamento della validità della clausola con la quale venne prevista la cessione". Il ricorrente, all'evidenza, non tien conto del di- sposto dell'art. 342/1 CPC, per il quale l'onere della specificazione dei motivi d'appello ha la duplice funzio- ne di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado, giusta il principio tantum devolutum quantum im- pugnatum, e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata, onde è assolto solo ove Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -13 - l'atto introduttivo del gravame contenga argomentate ra- gioni di doglianza su ciascuno dei capi della sentenza di primo grado che con esso l'appellante intende assoggetta- re a censura;
pertanto, poiché il giudizio d'appello ha natura di revisio prioris instantiae solo alla stregua dei motivi di gravame e non consente la mera richiesta d'un iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia stata impugnata nella sua interezza, essendo, per contro, necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte, per ciascuno dei capi censurati, con sufficiente grado di specificità in relazione e con- trapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza im- pugnata, a giustificazione delle singole adottate deci- sioni. Il che vale, in particolare, nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia deciso sulla base della va- lutazione degli elementi costitutivi d'un determinato rapporto, giacché, in tal caso, l'onere della specificità del motivo si traduce, anzi tutto, proprio nell'argomen- tata contestazione dell'erroneità di tale valutazione e, quindi, nella puntuale dimostrazione, in diritto, dell' inidoneità delle considerazioni svolte dal primo giudice onde supportare le decisioni considerate. Nel caso in esame, pertanto, ove l'appellante aves- se inteso ammissibilmente e, quindi, utilmente censurare Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -14. la decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto che la cessione dell'ipotetico contratto doveva esser consi- derata nulla, avrebbe dovuto sviluppare argomenti utili alla contraria dimostrazione della validità della dedotta cessione. Non può, dunque, utilmente sostenersi che con l'im- pugnazione integrale della sentenza di primo grado e con l'iterazione della domanda di riconoscimento dell'avve- nuto trasferimento della proprietà in forza della scrit- tura 6.5.89 fosse stato "per implicito" impugnato anche il capo di detta sentenza con il quale era stata ritenuta la nullità della cessione, giacché la mancanza d'argo- menti specifici avverso tale capo della decisione del primo giudice, d'alcuna enunciazione concreta e puntuale delle ragioni in base alle quali dovesse esserne ritenuta l'erroneità, equivale, per quanto in precedenza eviden- ziato, a mancata impugnazione del capo stesso. Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ri- tenuto non impugnato il capo de quo e, consequenzialmente, irrilevante la questione sollevata circa la natura giuri- dica della manifestazione di volontà risultante dalla scrittura 6.5.89, dal momento che sul difetto in capo al Re TÒ d'un valido titolo per avvalersene s'era formato il giudicato. Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 15 All'assorbente rilievo che precede, devesi, d'al- tronde, anche aggiungere, sia pure per sola completezza d'argomentazione, che l'esegesi della formulazione del motivo d'appello è questione di fatto rimessa all'esclu- siva competenza del giudice del merito, il cui giudizio al riguardo è insuscettibile di riesame in sede di legit- timità salvo se ne deducano e dimostrino l'illogicità o l'incoerenza, non anche, come nella censura in esame, ove l'argomentazione sia limitata alla prospettazione d'una diversa lettura del motivo secondo la soggettiva inter- pretazione della parte interessata. Né giova al ricorrente sviluppare in questa sede le argomentazioni omesse in sede d'appello, dacché queste, proprio per tal motivo, sono da considerare inammissibi- li. E' ben vero che, almeno per alcune di esse, tratta- si di questioni di diritto che potrebbero, anch'esse, es- sere invocate a sostegno della domanda, ma poiché intro- ducono temi di dibattito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contrad- dittorio nel giudizio di secondo grado, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per og- getto solo la revisione della sentenza impugnata in rap- porto alla regolarità formale del processo ed alle que- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -16 - stioni di diritto nello stesso già proposte, non possono essere prese in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, le sole statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni ri- levabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva po- nendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli di- versi da quelli fatti valere nella fase di merito o que- stioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase. Tanto considerato ed esclusa, per ciò, la rilevanza della scrittura 6.5.89, ogni residua questione doveva, dunque, porsi nel giudizio di secondo grado, come corret- tamente ritenuto dalla corte territoriale, e deve porsi in questa sede, esclusivamente con riferimento all'ac- cordo intervenuto tra il Re TÒ e la PA in data 11.12.89. Quanto a tale accordo, la corte territoriale ne ha confermata la qualificazione di contratto preliminare da- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 -17 - tagli dal tribunale, sottolineando come detta qualifica- zione non avesse formato oggetto d'impugnazione da parte dell'appellante il che non è contestato e, d'altronde, risulta evidente nella mancanza d'argomentate censure sul punto nell'atto d'appello e, sulla considerazione che quest'ultimo avesse proposto esclusivamente una domanda intesa ad ottenere una sentenza dichiarativa dell'avve- nuto trasferimento degli immobili in contestazione sulla base della ritenuta natura definitiva così dell'assunto contratto 6.5.89 peraltro irrilevante per quanto sopra come del contratto 11.12.89, ma non an-già evidenziato - che una domanda intesa ad ottenere una sentenza costitu- tiva del trasferimento ex art. 2932 CC sulla base d'un contratto preliminare, ha confermato la sentenza di primo grado reiettiva della domanda. Orbene, il ricorrente sottopone a critica alcune delle superflue ragioni aggiuntive- superflue, attesa la con leconstatata mancanza d'un'impugnazione sul punto - quali la corte territoriale ha ritenuto d'ulteriormente suffragare la qualificazione come preliminare data dal tribunale al contratto, ma non contesta specificamente la ragione fondamentale posta dalla corte stessa a presuppo- sto del successivo svolgimento della motivazione, in base alla quale la domanda è stata respinta, id est non sottopo- ne a puntuali ed argomentate censure l'affermata omessa 1 Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 18 impugnazione della predetta qualificazione data dal primo giudice. risultanoPer il che le menzionate contestazioni inammissibili, in quanto, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- nee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si rea- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo ca- po, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una 0 l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la senten- oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo za, capo di essa, debbano essere respinti nella loro interez- za, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le o del capo ulteriori ragioni poste a base della sentenza inammissibili per difetto di essa impugnati divenendo d'interesse. Ferma, dunque, la qualificazione dell'accordo ri- sultante dalla scrittura 11.12.89 come contratto prelimi- nare, è a vedere se, come sostiene il ricorrente, l'a- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 19 zione dallo stesso promossa potesse essere interpretata come intesa ad ottenere, sia pure in via subordinata, an- che il riconoscimento della natura preliminare del con- tratto 11.12.89 ed una consequenziale pronunzia costitu- tiva di trasferimento immobiliare ex art. 2932 CC e non come ritenuto dai giudici del merito, il solo soltanto, riconoscimento della natura definitiva dello stesso e la sola consequenziale pronunzia dichiarativa d'un trasferi- mento già intervenuto. Nella specie, la corte territoriale dopo aver e- videnziato come il tribunale avesse esaminato la domanda del Re TÒ sotto il profilo dell'art. 2932 CC solo a titolo d'ipotesi, avendone previamente constatata la fi- nalità esclusivamente dichiarativa del preteso già inter- venuto acquisto della proprietà ha ritenuto fondata la perplessità espressa al riguardo dal tribunale, atteso che dagli atti del giudizio di primo grado potevasi desu- mere tale unica finalità dichiarativa della domanda pro- posta dal Re TÒ, e sottolineato come solo in sede di gravame questi avesse argomentato in ordine all'applica- bilità dell'art. 2932 CC anche offrendo, per la prima volta, il pagamento del prezzo, onde ha escluso che po- tessero trovare accoglimento le doglianze con le quali l'appellante pretendeva fosse ravvisabile nella domanda subordinata di cui alle conclusioni del primo giudizio Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 20 - una pretesa d'esecuzione specifica dell'obbligo di con- cludere la compravendita compromessa nel preliminare. Tale conclusione cui è pervenuta la corte territo- riale è del tutto coerente con le emergenze processuali - che questa Corte può esaminare vertendosi in tema di pre- error in procedendo relativo all'interpretazione dellateso domanda - e conforme a diritto. Con l'atto di citazione originario, infatti, l'at- tore, dopo una narrativa intesa a prospettare l'inter- venuto acquisto definitivo e la sola mancata formalizza- zione di esso, ebbe a chiedere unicamente ..dichiarare che quest'ultima (scil. la GE PA) ha venduto al signor Re TÒ la quota indivisa di un mezzo dei se- guenti immobili..>>, senza tra l'altro far seguire alcuna offerta di controprestazione, onde è da escludere che ta- le domanda potesse in qualsiasi modo essere intesa ad ot- tenere, senza che neppur fosse dedotta l'esistenza d'un preliminare, una pronunzia sostitutiva del contratto de- finitivo non concluso;
né una domanda ex art. 2932 CC po- teva più essere proposta nel corso del giudizio, ostando- vi il combinato disposto degli artt. 183 e 184 CC. Costituisce, infatti, domanda nuova la cui proposi- zione non è ammessa quella con la quale il creditore, do- po aver qualificato il rapporto dedotto in giudizio come contratto definitivo di compravendita per scrittura pri- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 21 vata ed invocato una sentenza dichiarativa del già veri- ficatosi effetto traslativo di esso, sostituisca a tale principale domanda o ad essa aggiunga nel corso del giu- dizio, per il caso di suo mancato accoglimento, altra do- manda intesa ad ottenere, sul presupposto della diversa qualificazione dello stesso rapporto come contratto pre- liminare, l'esecuzione coattiva di esso ex art. 2932 CC;
ciò in quanto trattasi di domande diverse sotto il profi- lo sia della causa petendi sia del petitum giacché, nella pri- ma, si deduce un contratto con efficacia reale immediata- mente traslativo della proprietà in conseguenza del con- senso a tal fine manifestato e si chiede una sentenza di- chiarativa di quell'effetto già verificatosi mentre, nel- la seconda, si deduce un contratto preliminare con effi- cacia meramente obbligatoria della successiva prestazione del consenso in sede di stipulazione d'un contratto defi- nitivo e si chiede una sentenza sostitutiva di quel con- senso e costitutiva del diritto la cui titolarità l'at- tore intende conseguire. D'altronde, la subordinata in questione neppure può ritenersi effettivamente ed utilmente proposta in primo grado, giacché quanto al riguardo si legge nelle conclusioni riportate nella sentenza di primo grado ri- sulta inteso, anch'esso, ad ottenere una pronunzia d'ac- certamento d'un già intervenuto acquisto della proprietà Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 22 ..dichiarare che il signor Re TÒ è proprietario del- la quota indivisa di un mezzo dei seguenti immobili..>> mentre non contiene riferimento alcuno non solo alla nor- ma ma neppure ai diversi effetti ed elementi costitutivi della pronunzia ex art. 2932 CC. E' appena il caso d'evidenziare come, anche a pre- scindere dal rilevo della sua riferibilità alla domanda effettivamente proposta, la richiesta di ..ordinare al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza..>> non potesse in alcun modo sostituire la necessaria specifica domanda ex art. 2932 CC, alla stessa potendosi, al più, attribuire valore di presunzione semplice, irrilevante in difetto d'altri elementi di giudizio precisi e concordanti nel senso preteso dal ricorrente. Quanto sopra premesso e rilevato, devesi considera- re altresì come, sebbene nell'esercizio del potere d'in- terpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, abbia il potere-dovere d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rap- presentate dalla parte istante e dalle eventuali precisa- zioni formulate nel corso del giudizio, anche tenendo Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 23 conto del provvedimento richiesto in concreto - tale po- tere-dovere trovi, tuttavia, un insuperabile limite nel- l'esigenza di rispettare il principio della corrisponden- za della pronunzia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente propo- sta. Tale ampia facoltà, attribuita al giudice onde pos- sa valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complesso del comportamento processuale della stessa, estinsecandosi in valutazioni essenzialmente discreziona- li sul merito della controversia, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità salvo ove il suo eserci- zio abbia dato luogo a violazione dei suddetti limiti ov- vero risulti insufficientemente od illogicamente motiva- to;
vizi siffatti non sono stati puntualmente denunziati con il ricorso in esame e, d'altronde, non sono per alcun verso riscontrabili nell'impugnata sentenza. Essendo evidente che l'unica azione proposta dal Re TÒ era stata quella intesa ad ottenere una pronunzia dichiarativa del già intervenuto acquisto della proprie- tà, non avrebbe potuto il giudice di primo grado, se non violando il disposto dell'art. 112 CPC, estendere il pro- prio potere di qualificazione con il ravvisare in essa una domanda ex art. 2932, né formalmente proposta, né per implicito desumibile, mancando la prospettazione dei pre- Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 24 supposti di essa, l'espressa offerta d'adempimento delle relative condizioni, la richiesta d'una pronunzia confor- me agli effetti stabiliti dalla norma;
ciò ha coerente- mente rilevato il giudice di secondo grado, evidenziando anche la inammissibilità (ex art. 345 CPC) di quelle pro- spettazioni e richieste nel giudizio d'appello. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia confermato la decisione del tribunale circa la convalida del provvedimento di reinte- gra nel possesso, omettendo di rilevare come il possesso- re sia tutelato in quanto tale e, dunque, a prescindere dalla sussistenza del relativo diritto reale. Il motivo non merita accoglimento. Per il disposto dell'art. 704 CPC, le domande rela- tive al possesso per fatti che avvengano durante la pen- denza del giudizio petitorio devono proporsi al giudice di questo ed essere decise nello stesso processo, avendo i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petito- rio, o dal pretore nel caso previsto dal secondo comma della richiamata norma, carattere puramente incidentale ed essendo destinati a venire assorbiti dalla sentenza definitiva, con la quale è decisa la controversia petito- ria e che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione fra le parti;
con la conseguenza che il Re TÒ c/ PA RG 18808/99 - 25- giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende di derivare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica eppertanto revocare i provvedi- menti interdittali ch'egli stesso od il pretore avessero eventualmente adottati. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E $168.00 dei quali E 5.000/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 10.1.2002. Il Presidente Il est.offi Spadam Жельний IL CANCELLIERE Cª Paolo Talarico Talarics DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 AGO. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 109T129,11 lale zno 456T ₤2,30 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 OTT.20 TOT. 201,41 Registrato in datagata at n.
4.1.634. versate al o (euro b. Dirigente And Servisl L E D L E (Dott.ssa Mare ZA DIALPRO) CITRAT Responsabl evizioni z (Dr.RACICHINI) TRATE