Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11367
CASS
Sentenza 31 luglio 2002

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Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, ne' sotto il profilo della violazione delle norme del processo, ne' sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell'impugnazione ,altrimenti, adito non abbia rilevato d'ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perché il processo non poteva essere proseguito (nella specie, la S.C., nell'enunciare detto principio, ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di appello che si era pronunciato in ordine ad una domanda di restituzione di una somma di denaro su di un'impugnazione fondata su un unico fondamento, mentre la domanda era stata accolta in primo grado per due ragioni, non avvedendosi che l'appello era inammissibile per giudicato interno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11367
    Data del deposito : 31 luglio 2002

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