Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito ma con la notificazione dell'atto al convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6423 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EI OV IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORANDI MARINELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 338/98 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 06/07/98 R.G.N. 230/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Nuoro depositato in data 7 gennaio 1995 NA IA IA, premesso che dal 1^ agosto 1990 sino al 26 novembre 1993 periodicamente aveva lavorato alle dipendenze di SA FR nel fondo da lei condotto e sito nel comune di Desulo, in località Prapalè, Antiemanca e Tadesi, svolgendo lavori agricoli con compensi in danaro e/o in natura e premesso che in data 17 marzo 1994 era nata la figlia CA FR, ciò premesso conveniva in giudizio l'INPS chiedendo che le venisse corrisposta l'indennità di maternità e puerperio sia per assenza obbligatoria e sia per assenza facoltativa dal lavoro, inutilmente richiesta in via amministrativa. L'INPS si costituiva eccependo sia la prescrizione come la decadenza.
Il Pretore di Nuoro con sentenza in data 5 giugno 1996 dichiarava la competenza del Pretore di Oristano.
Quest'ultimo, davanti al quale le parti avevano riassunto la causa, con sentenza in data 13 giugno 1997 rigettava la domanda per prescrizione del diritto e compensava le spese del giudizio. A seguito di appello della lavoratrice il Tribunale di Oristano con sentenza in data 2 giugno 1998 confermava la sentenza impugnata e compensava le spese del giudizio.
Il giudice del gravame osservava che era priva di fondamento la censura della IA in ordine alla pretesa erroneità della dichiarata prescrizione del diritto, posto che la legge n. 138 del 1943 non poteva ritenersi abrogata dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, convertito in legge 14 novembre 1992 n.438, riguardante la diversa ipotesi della decadenza.
Il Tribunale aggiungeva che non poteva attribuirsi alcuna rilevanza al ritardo con cui il Pretore aveva emesso il decreto di fissazione dell'udienza ai fini della insussistenza della prescrizione, giacché essa avrebbe ben potuto attivare altri mezzi interruttivi.
Il giudice del gravame, infine, osservava che la IA con l'appello aveva tardivamente eccepito la non tempestività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, consentendo sul punto la formazione del giudicato interno.
La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi. L'INPS ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale, anziché rilevare d'ufficio la decadenza in cui era incorso l'INPS ai sensi dell'art. 416 c.p.c. nell'eccepire la prescrizione, abbia ritenuto che la questione relativa a tale decadenza fosse coperta dal giudicato interno perché non era stata oggetto di tempestiva impugnazione in sede di appello.
Il dedotto motivo è infondato.
Qualora il primo giudice si sia già pronunciato in ordine all'eccezione di prescrizione, comunque sollevata dalla parte convenuta, senza rilevarne la tardività ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il giudice di appello non può dichiarare la decadenza se non sia a ciò sollecitato dalla parte interessata con rituale e tempestivo motivo di impugnazione.
La decadenza per non tempestiva proposizione delle eccezioni prevista nel rito del lavoro dall'art. 416 c.p.c. va, infatti, coordinata con il principio della preclusione previsto dall'art. 329 c.p.c., secondo cui l'impugnazione parziale importa tacita acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate e conseguente formazione del giudicato interno su esse. (v. Cass. 4 gennaio 1995 n. 72; Cass. 18 febbraio 1998 n. 7250). Pertanto il dedotto motivo va respinto, non avendo la IA proposto appello contro il capo della sentenza pretorile della mancata declaratoria di decadenza dall'eccezione di prescrizione, che, implicitamente, era stata ritenuta dal Pretore come tempestivamente sollevata.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 438 del 1992 in quanto il Tribunale aveva ritenuto che esso non avesse abrogato l'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138.
Il dedotto motivo è infondato.
Invero mentre il citato art. 4 prevede un'ipotesi di decadenza per l'esercizio dell'azione, a tutela del principio pubblicistico della certezza dei rapporti giuridici, l'art. 6 della legge del 1943 citata prevede, soltanto a tutela degli interessi della P.A., il diverso istituto della prescrizione. La diversa natura di prescrizione e decadenza giustifica la possibile loro coesistenza anche in termini di legittimità costituzionale, eccepita infondatamente dalla ricorrente, in quanto tale coesistenza trova fondamento nella discrezionalità legislativa, quando essa non si ponga, come nella specie, contro i principi di razionalità normativa e di eguaglianza sanciti dall'art. 3 Cost. Con il terzo e ultimo motivo, infine, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n.138 in relazione all'art. 416 (rectius: 415) c.p.c. e all'art. 2943 c.c. si duole che il Tribunale abbia ritenuta non tempestiva la interruzione della prescrizione con il semplice deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avendo preteso, invece, che a tal fine esso venisse portato a conoscenza della controparte unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
Aggiunge la ricorrente che l'applicazione dell'art. 2943 c.c. senza tener conto del fatto che la causa di lavoro viene promossa con il deposito del ricorso, che non viene immediatamente notificato alla controparte, comporterebbe una disparità di disciplina rispetto alle cause di altra natura sospettabile di illegittimità costituzionale. Anche tale terzo e ultimo motivo va respinto.
Le cause di interruzione della prescrizione sono soltanto quelle indicate tassativamente dall'art. 2943 (notificazione dell'atto con il quale il creditore inizia un giudizio cognitivo, conservativo o esecutivo ovvero di un atto che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art. 2944 c.c. (riconoscimento del debito da parte del debitore).
Pertanto, prescindendo da un atto ricognitivo del debito da parte del debitore portato a conoscenza del creditore, la produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione esige che il creditore porti a conoscenza del debitore l'atto giudiziale o stragiudiziale con il quale manifesti la volontà di esercitare il diritto, a nulla rilevando che tale conoscenza sia effettiva o meramente legale (v. Cass. 28 settembre 1994 n. 7898). Ne consegue che nell'ipotesi di domanda giudiziale proposta nelle forme del processo del lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il mero deposito del ricorso introduttivo del giudizio, bensì con la sua notificazione eseguita insieme al decreto di fissazione dell'udienza su disposizione del giudice (v. Cass. 23 novembre 1992 n. 12489). Peraltro, dopo un orientamento interpretativo di questa Corte, in base al quale la prescrizione triennale in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali poteva essere interrotta dalla proposizione del ricorso amministrativo ma non dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, eseguito secondo le forme del processo del lavoro e non ancora notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, orientamento interpretativo che aveva determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non prevedeva che il termine triennale di prescrizione per conseguire le prestazioni assicurative non venisse interrotto a far tempo dalla data di avvenuto deposito di tale ricorso (v. sentenza Corte Costituzionale n. 129 del 21 maggio 1986), le Sezioni Unite con sentenza n. 783 del 16 novembre 1999 hanno precisato che l'art. 112 cit., nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, come accolto dalla disciplina generale del codice civile. Pertanto, essendo ormai divenuta, dopo la recente riforma del processo civile, una regola generale l'esercizio dell'azione civile mediante deposito di un ricorso che soltanto in un secondo tempo viene notificato alla controparte, il principio previsto dall'art. 2943 c.c., secondo il quale l'interruzione della prescrizione si realizza solo nel momento in cui viene portato a conoscenza del debitore l'atto giudiziario interruttivo, non è più discriminatorio nei confronti di alcun creditore, qualunque sia la natura del suo credito.
Attesa la disciplina prevista per l'inizio dell'azione giudiziaria, infatti, a qualsiasi creditore è consentita la facoltà di interrompere la prescrizione con atto stragiudiziale per non incorrere nel rischio di una non tempestiva conoscenza da parte del debitore dell'atto interruttivo giudiziale, sia pure determinata da una non tempestiva emissione del decreto di fissazione di udienza da parte del giudice.
Correttamente, perciò, il Tribunale aveva ritenuto che il mero deposito del ricorso introduttivo del giudizio in cancelleria non era stato idoneo a interrompere la prescrizione.
Altresì per le sopra esposte considerazioni è da ritenere che tale principio applicato dal giudice di merito in armonia con la disciplina prevista dall'art. 2943 c.c. non sia sospettabile di illegittimità costituzionale.
Anche il terzo motivo di ricorso va, perciò rigettato. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo la causa di natura previdenziale ed essendo la pretesa non manifestamente infondata ne' temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001