Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6423
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito ma con la notificazione dell'atto al convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6423
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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