Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una eventuale specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, anche in sede di legittimità, qualora emerga da atti prodotti nel corso del giudizio di merito; il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Mario PUTATURA DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASINÒ MUNICIALE SANREMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, FAUSTO MORENO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA ER
- intimato -
e sul ricorso n. 01072 proposto da:
NA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FEZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
CASINÒ MUNICIPALE SANREMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO MORENO, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 416/98 del Tribunale di SANREMO, depositata il 18/12/98 R.G.N. 934/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 luglio 1994 RG AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Sanremo il NÒ Municipale di Sanremo, rappresentando che nel 1981 il NÒ gli aveva conferito i distinti incarichi di direttore d'orchestra e di direttore artistico, incarico quest'ultimo formalizzato con delibera del 30 gennaio 1986 con un compenso di lire 2.250.000 mensili. Il AN esponeva, ancora, che con successiva delibera del 20 gennaio 1988 il NÒ gli aveva affidato per tale anno compiti di consulenza per l'ufficio spettacoli con un compenso di lire sette milioni annui e che con delibera dell'11 gennaio 1988 il NÒ lo aveva assunto come dirigente a far data dall'1 gennaio 1989, con lo stipendio mensile di lire 5.837.943, con proposta da lui accettata con lettera del 14 agosto 1989, respinta, però, dal NÒ per il fatto che nel frattempo la gestione degli spettacoli era stata affidata alla neo-costituita società per azioni.
Tanto premesso, il AN, rilevando che per l'esercitata attività di direttore artistico era stato compensato soltanto per gli anni 1986 e 1988 e che non aveva ricevuto alcun compenso per gli altri anni, chiedeva che il NÒ venisse condannato al pagamento dei compensi non corrisposti per le attività prestate in modo autonomo per gli anni 1981-1985, posto che il Pretore di Sanremo già con sentenza, confermata in appello, aveva negato la natura subordinata del rapporto.
Con sentenza in data 29 gennaio 1997 il Pretore adito rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio.
Con sentenza in data 20 novembre/18 dicembre 1998 il Tribunale di Sanremo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal AN, condannava il NÒ di Sanremo al pagamento in favore del lavoratore della complessiva somma di lire 109.200.000, comprensiva di rivalutazione e interessi, a titolo di indennizzò per l'arricchimento senza causa conseguito dal NÒ in relazione all'attività comunque prestata dal AN per il periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1989, posto che non si poteva configurare tra le parti una conclusione del contratto di lavoro subordinato poiché la proposta comunicata dal NÒ era stata accettata dal lavoratore tardivamente, in quanto pervenuta al NÒ dopo la fissata data di inizio del rapporto di lavoro.
Il NÒ Municipale di Sanremo ricorre in via principale per cassazione con tre motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso contenente ricorso incidentale, sostenuto anch'esso da tre motivi, a cui si oppone con controricorso il NÒ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza.
Va, quindi, esaminato per primo il ricorso principale. Con il primo motivo il NÒ Municipale di Sanremo si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. nonché con omessa contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia abbia dato per scontato il fatto che il AN avesse svolto prestazioni in favore del NÒ nel 1989, nonostante avesse accertato che la proposta di lavoro era stata accettata tardivamente dal AN medesimo con conseguente mancata conclusione del contratto.
Aggiunge il NÒ ricorrente che la mancata prova della prestata attività da parte del AN nel 1989 avrebbe comportato il mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa e che il Tribunale in ogni caso non aveva evidenziato gli elementi di prova da cui aveva tratto la convinzione che il AN nel 1989 avesse prestato in favore del NÒ una prestazione lavorativa. Con il secondo motivo il NÒ di Sanremo si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione degli art. 2041 e 2042 c.c., nonché con omessa insufficiente e contraddittoria motivazione,
non abbia tenuto conto del fatto che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'azione di arricchimento senza causa non sussiste allorché la parte che assume di essere stata danneggiata abbia volontariamente prestata la sua attività, consapevole dello squilibrio economico.
Entrambi i motivi da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente connessi, sono fondati.
L'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l'arricchimento, quali che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale. (v. Cass. 21 novembre 1996 n. 10251). L'esperibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di chi abbia effettuato in suo favore prestazioni lavorative non riconducibili a un rapporto di lavoro postula che l'Amministrazione medesima le abbia utilizzate come tali. (v. Sezioni Unite 19 luglio 1982 n. 4198). Pertanto incombe su chi esperisce tale azione dimostrare che la P.A. si sia giovata delle eseguite prestazioni utilizzandole e, quindi, accettandole sia pure tacitamente senza apposita e preventiva deliberazione degli organi a ciò preposti e senza consenso al pregiudizio economico da parte di chi le aveva offerte, in quanto la volontaria prestazione dell'interessato con la consapevolezza del suo pregiudizio esclude, come si è sopra evidenziato, l'arricchimento, quali che siano per ciascuna delle parti le conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della loro volontà. (v. Cass. 6 febbraio 1986 n. 1456; Cass. 11 febbraio 1989 n. 682; Cass. 21
novembre 1996 n. 10251 già citata). Nella specie il Tribunale di Sanremo ha accolto l'azione di arricchimento senza causa senza in alcun modo motivare in base a quali prove ha accertato che il NÒ Municipale di Sanremo si era giovato delle prestazioni lavorative del AN, utilizzandole a proprio vantaggio e senza, altresì, considerare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombeva sul AN, nonostante la sussidiarietà dell'azione proposta, dimostrare che di questa sussistessero i presupposti, ai fini del suo accoglimento, essendo questi costituiti nella specie da: 1) una eseguita prestazione di attività lavorativa del AN;
2) una effettiva utilizzazione di tale attività da parte del NÒ; 3) un ingiustificato arricchimento da parte del NÒ in pregiudizio del AN;
4) uno squilibrio economico non giustificato dal consenso della parte danneggiata e/o da un'utilità che quest'ultima si era ripromessa di ricavare nell'ambito di altre prestazioni per le quali aveva ricevuto adeguato compenso. In accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, perciò, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, la quale si uniformerà ai sopra enunciati principi di diritto, offrendo adeguata motivazione di tale applicazione.
Va, invece, dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale in ordine agli erronei criteri di determinazione dell'arricchimento applicati dal Tribunale, poiché, a prescindere dalla fondatezza del dedotto motivo, il suo esame, ai fini della decisività, si prospetta in esito all'accoglimento da parte del Tribunale, in applicazione degli enunciati principi di diritto, dell'appello del AN in ordine al rigetto da parte del Pretore della sua domanda di arricchimento senza causa proposta nei confronti del NÒ.
Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale del AN. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente affermato che per il periodo 1981 - 1985 si fosse formato il giudicato sulla gratuità della prestazione lavorativa a seguito della precedente sentenza in data 14 febbraio 1992 dello stesso Tribunale. Secondo il ricorrente incidentale il Tribunale aveva omesso di considerare che la causa in oggetto differiva da quella decisa dalla sentenza del 1992 sia per il "petitum" che per la "causa petendi". Al contrario che per la causa decisa in precedenza, infatti, nella causa in oggetto erano stati chiesti - rileva il AN - compensi per lavoro autonomo e sulla base di un rapporto di lavoro autonomo e non già retribuzioni fondate sulla pretesa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale il AN denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere il Tribunale accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta sempre in riferimento al periodo 1981 - 1985.
Esaminati congiuntamente per ragioni di logica connessione il primo e terzo motivo, la Corte osserva che essi sono infondati. Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., in quanto riflesso di quello formale previsto dagli artt. 324 e 325 c.p.c., fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso e si forma su tutto ciò che costituì oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, che rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia.
Esso, quindi, dispiega la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito) ma anche in riferimento agli accertamenti che necessariamente si ricollegano in modo inscindibile con la decisione di cui sono il presupposto (cosiddetto giudicato implicito), così da coprire tutto quello che costituisce il fondamento logico della pronuncia.
Invero poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di previsione, è rilevabile anche d'ufficio, al pari di quello interno. Ne consegue che il giudice è tenuto a pronunciare su tale eccezione anche in sede di legittimità qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, d'ufficio, se sul punto non vi sia stata pronuncia, o a seguito di impugnazione, se sul punto medesimo il giudice si sia pronunciato.
Peraltro il giudice di legittimità - attesa l'identità di disciplina tra giudicato interno e giudicato esterno - è tenuto ad accertare l'esistenza e la portata di tale giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali mediante indagini e accertamenti anche in fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.(v. S.U. 25.5.2001 n. 226, in corso di pubblicazione al momento della decisione).
Ne consegue che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo, ove i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum") secondo i contenuti delle pronunce poste a confronto ai fini della sussistenza del giudicato che, pur se interpretati all'uopo dal giudice di merito con congrua motivazione, vanno, tuttavia, controllati in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, nella esatta sussistenza dei presupposti giuridici (v. Cass. Sezioni Unite 14 giugno 1995 n. 6689) n. SS.UU. 226/01). In applicazione degli esposti principi il Tribunale di Sanremo aveva osservato che la pronuncia dello stesso Tribunale in data 14 febbraio 1992 aveva statuito che l'attività resa dal AN in favore del NÒ, accessoria rispetto a quella di direttore d'orchestra, era stata svolta a titolo gratuito (con conseguente non configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato in riferimento a tale attività accessoria) e che tale qualificazione del rapporto, in quanto connessa alla statuizione finale, doveva intendersi coperta dal giudicato e precludeva al AN, in riferimento al periodo considerato qualsiasi richiesta di compensi (e quindi sia a titolo di lavoro autonomo, sia a titolo di lavoro subordinato e sia, infine, a titolo di arricchimento senza causa, considerata la volontaria prestazione dell'attività, ritenuta accessoria rispetto a quella di direttore d'orchestra, già adeguatamente compensata).
Essendo esatta la ricostruzione dei fatti eseguita dal Tribunale ed essendo esatte le conseguenze giuridiche da esso tratte, il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale vanno respinti. Appare manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale il AN nega che ex art. 1326 c.c. si sia perfezionato per gli anni 1986 e 1988 il contratto di lavoro autonomo con il NÒ al fine di contestare di avere accettato il compenso, che egli assume apoditticamente essere stato irrisorio, per le prestazioni rese negli stessi anni, pur avendo accettato tale compenso risultante da regolari delibere dell'Amministrazione Municipale in virtù di prestazioni eseguite senza riserva o senza richiesta, nell'immediatezza, di ulteriori compensi. La motivazione del Tribunale che in considerazione della detta circostanza (accettazione senza riserva dei compensi e avvenuta esecuzione delle prestazioni) aveva ritenuto che ai sensi dell'art. 2225 c.c. il compenso fosse stato liberamente pattuito dalle parti e, in difetto di tariffe professionali obbligatorie, non fosse più contestabile, appare immune da vizi logici e giuridici. In conclusione in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo e respinto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova, la quale si uniformerà ai sopra virgolettati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo e rigetta quello incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma il 18 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002