Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
Nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2014, n. 43431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43431 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 18010
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 38270/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 12 febbraio 2013 dalla corte d'appello di Caltanissetta;
udita nella pubblica udienza del 17 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza dell'8.5.2008 il giudice del tribunale di Caltanissetta dichiarò TI UI colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (capo a) e D.L. n. 42 del 2004, art. 181, (capo b) e lo condannò, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 20 di arresto ed Euro 25.000,00 di ammenda, con la non menzione e l'ordine di demolizione delle opere abusive.
L'imputato propose appello chiedendo la riduzione della pena. La corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado, osservando: - che l'impugnazione riguardava esclusivamente la pena;
- che quindi si era formato il giudicato parziale sul punto riguardante la sussistenza dei fatti e la riconosciuta responsabilità del TI in ordine ad essi con conseguente irrilevanza del decorso del tempo astrattamente sufficiente a far dichiarare la prescrizione delle due contravvenzioni.
L'imputato, a mezzo dell'avv. Michele Micalizzi, propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 157 c.p., e art. 648 c.p.p., per intervenuta prescrizione prima della celebrazione del processo di appello, essendo stati gli stessi commessi ed accertati in data 22 Giugno 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, avendo effettivamente errato la corte d'appello nel non dichiarare la già intervenuta prescrizione. Nella specie i reati si sono consumati fino al 22 giugno 2004; il termine di prescrizione era quindi di quattro anni e mezzo;
vi è stata un periodo di sospensione dal 13 luglio 2207 al 22 ottobre 2007, ossia di 3 mesi e 9 giorni;
di conseguenza i reati si sono prescritti alla data del 31 marzo 2009, ossia ben prima della data del 12 febbraio 2013 in cui è stata emessa la sentenza impugnata. La corte d'appello non ha dichiarato la già avvenuta estinzione del reato per la ragione che l'appello riguardava esclusivamente la pena mentre non era contestata la sussistenza dei reati e la responsabilità dell'imputato, il che avrebbe comportato la formazione del giudicato parziale sul punto con conseguente irrilevanza del decorso del tempo astrattamente sufficiente a far decorrere la prescrizione. A sostegno di questa tesi ha richiamato anche una giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6^, n. 13416 del 21/10/1998, D'Amore, Rv. 213900; Sez. 4^, n. 8310 del 05/02/1999, Marano, Rv. 213955; Sez. 2^, n. 25643 del 26/02/2003, Salvi, Rv. 225083).
Si tratta però di un orientamento risalente e ormai minoritario, che comunque non può essere condiviso. Invero, l'istituto della formazione progressiva del giudicato riguarda le pronunce della corte di cassazione e non quelle di merito per le quali opera il diverso istituto della preclusione processuale legata al principio di devoluzione. Ne deriva che, tranne che nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile, sussiste l'obbligo della immediata declatoria delle cause di estinzione del reato, anche se l'impugnazione abbia avuto ad oggetto solo la determinazione della pena.
A sostegno di questo indirizzo si è invero affermato che: "Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art. 597 c.p.p., comma 1), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della cd. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità" (Sez. 3^, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419); "L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatolo" (Sez. 5^, n. 43051 del 30/09/2010, Defraia, Rv. 249338); "Nel giudizio di legittimità, la regola posta dall'art. 129 c.p.p., è vincolante, a norma dell'art. 609 dello stesso codice,
senza che possano valere i limiti della formazione progressiva del giudicato, quale disciplinata dall'art. 624 c.p.p., comma 1. Pertanto, ancorché il ricorso per cassazione sia circoscritto esclusivamente a motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, ove sia maturato il termine relativo, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione" (Sez. 6^, n. 7903 del 15/05/1998, Vetrario, Rv. 211377; conf. Sez. 3^, n. 11155 del 28/10/1997, Di Cosola, Rv. 209170; Sez. 3, n. 12913 del 13/10/1998, Petruzzi, Rv. 213340; Sez. 2^, n. 13061 del 25/11/1998, Pema, Rv. 211916); "Poiché il concetto di condanna penale comprende in un "unicum" inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena, non è concepibile, in via generale, che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata;
da ciò consegue l'operatività, nel corso del perdurante giudizio, delle cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunte, ad eccezione del caso in cui il giudizio stesso sia proseguito ai fini della determinazione della pena a seguito di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, in virtù del quale gli elementi della decisione di condanna sono scomponibili per il formarsi del cosiddetto giudicato progressivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'operatività della prescrizione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello instaurato ad iniziativa dell'imputato che si doleva unicamente dell'apposizione di una condizione - il risarcimento del danno - al beneficio della sospensione della pena;
e ciò sulla base della considerazione che il punto devoluto, per quanto accessorio alle statuizioni civili, incidesse direttamente sull'an" dell'applicazione della pena)" (Sez. 2^, n. 11544 del 29/10/1998, Zucca, Rv. 211905). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014