Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 1
Poiché il concetto di condanna penale comprende in un "unicum" inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena, non è concepibile, in via generale, che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata; da ciò consegue l'operatività, nel corso del perdurante giudizio, delle cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunte, ad eccezione del caso in cui il giudizio stesso sia proseguito ai fini della determinazione della pena a seguito di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, in virtù del quale gli elementi della decisione di condanna sono scomponibili per il formarsi del cosiddetto giudicato progressivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'operatività della prescrizione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello instaurato ad iniziativa dell'imputato che si doleva unicamente dell'apposizione di una condizione - il risarcimento del danno - al beneficio della sospensione della pena; e ciò sulla base della considerazione che il punto devoluto, per quanto accessorio alle statuizioni civili, incidesse direttamente sull'"an" dell'applicazione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/1998, n. 11544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11544 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Simeone Presidente del 29.10.1998
" PP Cosentino Consigliere SENTENZA
" Ernesto Perna La Torre Consigliere N. 1094
" PP D'Errico Consigliere REGISTRO GENERALE
" PP Falcone Consigliere N. 19.064/98
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA PP, nato a [...], il 10-9-'39,
contro la sentenza in data 10-1-'98 della Corte d'Appello, di Milano;
a relazione del consigliere PP D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Veneziano)= annullamento s.r. prescrizione.
DIFESA= si associa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PP CA veniva riconosciuto colpevole dal Pretore di
Milano con sentenza del 17-3-'93 del delitto di truffa aggravata in danno di LO AP e LI NI, commesso il 1^-2-'90, e condannato a pena sospesa subordinatamente al pagamento entro il 30-6
'93 della somma di L 40.000.000 contestualmente liquidata in favore delle parti civili a titolo di risarcimento del danno.
L'imputato proponeva appello limitatamente all'apposizione al beneficio di tale condizione, a suo giudizio illegittima in quanto l'istituto non poteva essere finalizzato all'esecuzione civile.
La C.A. di Milano, nel giudicare sul gravame in data 14-1-'98,
ossia posteriormente al compimento del termine massimo di prescrizione del reato (1^-8-'97), ha preliminarmente escluso la possibilità di applicare tale causa estintiva, in quanto -dati i limiti dell'impugnazione proposta-doveva ritenersi formato il giudicato sia in ordine alla responsabilità che alla pena. Ha poi respinto l'appello, giudicando legittima la suddetta condizione.
L'imputato ha proposto ricorso articolato in quattro motivi.
Col I denuncia contraddittorietà della motivazione in quanto la
C.A. era pervenuta al diniego della dichiarazione di estinzione del reato dopo avere dato atto che la giurisprudenza risultava orientata in senso opposto.
Col II deduce erronea interpretazione dell'atto d'appello, in quanto il gravame, sia pure attraverso lo specifico motivo suindicato, si ripercuoteva sull'intera pronuncia impugnata.
Col III deduce errore di diritto sulla mancata applicazione della prescrizione.
Col IV lamenta, sempre su quest'ultimo punto, violazione del principio del favor rei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il concetto di condanna penale, sotteso al provvedimento giurisdizionale di tale natura, comprende in un unicum inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena (cfr. Cass., Sez. I, 28-9-'94, Ponzetta), non essendo concepibile -in via generale- che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la predetta responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata. Con
la conseguenza dell'applicabilità delle cause estintive del reato eventualmente sopravvenute nel corso del perdurante giudizio.
Il principio soffre eccezione esclusivamente in presenza di annullamento parziale della sentenza di condanna da parte della Corte
di Cassazione, nel qual caso i due elementi sono infatti scomponibilì in virtù del cosiddetto giudicato progressivo.
Nel presente procedimento -estraneo a tale ipotesi- non vi è
dubbio che il punto della decisione devoluto al Giudice d'appello,
per quanto accessorio alle statuizioni civili, incideva tuttavia direttamente sull'an dell'applicazione della pena, essendone in discussione l'efficacia del meccanismo di sospensione. Ne deriva, in virtù di quanto premesso, che non poteva ritenersi preclusa l'operatività della prescrizione del reato sopravvenuta nelle more.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sotto questo profilo. Consegue, ex art. 578 c.p.p., la conferma delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è
estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni di natura civile.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 1998