Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
- 1. Truffa: se nel dibattimento emerge che i raggiri sono differenti, va modificata l'imputazione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2010, n. 43051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43051 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 30/09/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2113
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 3315/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel ricorso presentato da:
1) FR SE N. IL *16/09/1968*;
avverso la sentenza n. 1354/2005 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Cagliari il 5 luglio 2005, FR EP venne ritenuto responsabile, con attenuanti generiche prevalenti, dei delitti di violazione di domicilio aggravata e minacce gravi in danno di \S AM, commessi il *7 maggio 2002*;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, lamentando come ingiustificato il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno;
- che, nelle more, è venuto a maturazione il termine massimo di prescrizione dei reati, individuabile in quello di anni sette e mesi sei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che, in assenza di cause di inammissibilità del ricorso (contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. di udienza, contenendo il ricorso stesso argomentazioni non manifestamente infondate o prive di addentellati giuridici), come pure di alcuna delle condizioni che rendano applicabile il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma, 2, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, sulla rilevando il fatto che il ricorso non abbia avuto ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato; ciò alla luce del maggioritario e condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso, da ultimo, da Cass. 3^, 18 gennaio - 25 febbraio 2000 n. 2448, Levatino, RV 215419, secondo cui: "Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art. 597 c.p.p., comma 1), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della cd.
"formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità".
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010