Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 2
A differenza del giudicato, che, ai sensi dell'art. 624, comma primo c.p.p., si forma progressivamente e che opera oltre il processo e al di fuori di esso, la preclusione, quale prevista dagli artt. 597, comma primo, 606, comma terzo, e 609, comma primo, cod. proc. pen. opera all'interno del processo stesso e ha la funzione di rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendo la sua riproposizione qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito. In considerazione della diversa natura dei due fenomeni, la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen. agisce diversamente. Infatti, mentre le cause estintive del reato o di non punibilità non possono trovare applicazione ove sia intervenuto il giudicato, altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda la preclusione. Ne consegue che, nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti all'entità della pena ma non alla responsabilità dell'imputato, poiché su tale secondo punto non si è formato un giudicato ma solo una preclusione processuale, è possibile accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, accertamento che, al contrario, non sarebbe possibile qualora sia intervenuto un annullamento parziale della pronuncia su punti non afferenti la responsabilità.
Nel caso in cui sia contestato un reato permanente con l'indicazione della sola epoca dell'accertamento, si deve distinguere, ai fini del termine iniziale della prescrizione, tra reati necessariamente permanenti e non. Nel caso di reati eventualmente permanenti, qualora risulti dalla sentenza o dagli atti processuali ovvero da prove logiche la protrazione della permanenza oltre la data della contestazione riferita al momento dell'accertamento, sarà possibile, senza necessità di contestazioni suppletive, ritenere il "tempus commissi delicti" fino al momento della pronuncia di primo grado o a quello minore rilevabile "ex actis", mentre ove nulla risulti varrà la data della contestazione. Viceversa, nel caso di reato necessariamente permanente l'epoca di commissione va fissata al momento della decisione di primo grado. (Nella specie si verteva in ipotesi di numerose violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ritenute reati eventualmente permanenti: non potendosi escludere che subito dopo l'accertamento delle violazioni si fosse provveduto a eliminarle si è fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data dell'accertamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12913 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 13/10/1998
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " MORGIGNI TO " N.3069
3. " TERESI Alfredo " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N.17281/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZZ IO n. a Trivignano Udinese il 14 marzo 1951
avverso la sentenza della Pretura di Udine sezione distaccata di Cividale del Friuli
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor DA che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
UZ RI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Udine sezione distaccata di Cividale del Friuli, emessa in data 13 gennaio 1998, con la quale veniva condannato per numerose violazioni alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deducendo quale motivo l'omessa motivazione sull'entità della pena.
Motivi della decisione
Il motivo addotto concerne solo il difetto di motivazione circa l'entità della pena, sicché occorre affrontare la problematica del c.d. giudicato parziale o progressivo e del rapporto con l'art.129 c.p.p., poiché i reati ascritti al ricorrente si sono prescritti il
20 febbraio 1998.
Al riguardo detta tematica verrebbe superata ove si accedesse a quell'orientamento giurisprudenzialè di questa Corte (Cass. sez.VI 10 marzo 1995, Cazzetta), mutuato da una deduzione tratta da una decisione delle sezioni unite (Cass. sez.un. 11 novembre 1994, Cresci ed altro), secondo cui "l'appello dell'imputato sulla pena preclude la formazione del giudicato anche in punto responsabilità, posto che implica un esame complessivo del fatto nel corso del quale l'eventuale emersione di cause di non punibilità non può non far scattare l'operatività della disposizione dell'art.129 c.p.p.." Un tale assunto trae spunto da una pronuncia di queste sezioni unite, con la quale si è dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, nonostante uno dei due ricorrenti avesse impugnato la sentenza, lamentando l'omessa concessione delle attenuanti generiche, senza, però, che la predetta decisione sviluppi alcun argomento relativo alla tematica in esame.
Una simile ultima osservazione già sminuisce il significato da far assumere all'implicita deduzione tratta dalla citata pronunzia delle sezioni unite.
Peraltro questo indirizzo non considera la distinzione della sentenza in capi e punti, sicché sembra difficile poter ritenere che un motivo attinente all'entità della pena involga pure una questione sulla responsabilità.
Esclusa la possibilità di seguire detta soluzione, bisogna riferirsi alle questioni, sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, relative alla distinzione fra giudicato e preclusione, alla diversa incidenza del principio contemplato dall'art.129 c.p.p., al l'interpretazione del quadro normativo risultante dall'attuale codice di rito con un cenno a quello previgente.
Al riguardo per non ripetere considerazioni già svolte in altre pronunce (cfr. Cass. sez.III 3 dicembre 1996 n. 10301, Di Maria rv.206723) appare opportune riassumerle, partendo dalle argomentazioni sviluppare dall'indirizzo contrario e maggioritario sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez.I 7 giugno 1983, Guidi), secondo il quale l'improponibilità delle questioni concernenti statuizioni del giudice di primo grado che esorbitano dai limitì entro i quali il procedimento è stato devoluto ai giudici di appello deriva dalla preclusione del giudicato, che copre quelle questioni non comprese in tale devoluzione.
A detto orientamento possono opporsi la distinzione tra preclusione processuale, la cui sanzione è l'inammissibilità, e formazione del giudicato, una serie di ragioni dogmatiche e normative, traibili dal nuovo codice.
Infatti, sotto il profilo dogmatico, si può affermare che il giudicato consiste nell'incontrovertibilità del risultato del processo, in modo da impedire, nell'ambito di uno stesso processo, una pluralità di sentenze sullo stesso oggetto (c.d. giudicato formale) ovvero una pluralità di processi sullo stesso fatto (c.d. giudicato sostanziale), e mira a soddisfare la garanzia della certezza del diritto e della sicurezza dei propri diritti, sicché si risolve non solo in un interesse sociale e collettivo ma anche in una tutela del singolo.
Istituto affine ma diverso è la preclusione, giacché quest'ultima opera esclusivamente all'interno del processo e serve a rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendo la sua riproposizione, qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito, mentre il primo è idoneo a svilupparsi oltre il processo. Espressione dell'istituto della preclusione è il principio devolutivo contemplato dall'art.597 c.p.p. secondo il quale il giudice di appello è vincolato dai motivi dedotti, pur se nel nuovo codice di rito tale rigidità è stata intaccata dai poteri ufficiosi conferiti al giudice d'appello dal quinto comma dell'art.597 c.p.p. e dalla possibilità della Corte di Cassazione di decidere le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art.609 secondo comma c.p.p.), sicché, secondo un condivisibile orientamento di questa Corte (Cass. sez. VI 21 novembre 1991,Santinelli e Cass. sez.VI 25 febbraio 1992, P.M. in proc. Magenta),è possibile procedere "ex officio" a quelle verifiche che la legge impone di operare in ogni stato e grado del processo quali il rispetto delle norme sulla competenza funzionale e per materia, le pregiudizialità obbligatorie, l'immediata applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p.. La preclusione ed il principio devolutivo ed il rapporto tra questi e l'art.129 c.p.p. trovano un ulteriore limite nelle conseguenze della sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, la quale può avere originaria o sopravvenuta, sicché nel primo caso il provvedimento che la dichiara ha carattere ricognitivo di un'irrevocabilità della sentenza impugnata, contestualmente ad esso verificatasi, perché si è in presenza di una parvenza di gravame o meglio la causa d'inammissibilità è incorporata nell'atto in tal modo mantenendosi in maniera più stringente la diversità tra ambito esclusivamente processuale anche sostanziale esistente tra preclusione e giudicato. Nella prima ipotesi dalla presenza di un'inammissibilità originaria del gravame deriva un'irrevocabilità del provvedimento impugnato divenuto tale al momento della sua pronuncia, in quanto non è stato sottoposto ad un'effettiva ed efficace impugnazione, sicché, in queste situazioni, l'effetto preclusivo finirà con il coincidere con il giudicato.
Ulteriore applicazione dell'istituto della preclusione deriva dall'inammissibilità del ricorso per Cassazione fondato su motivi nuovi. che non hanno formato oggetto di indagine da parte del giudice di appello cioè su temi "non devoluti" a quel giudice (art.606 terzo comma c.p.p.). Tuttavia, anche questa disposizione va letta e coordinata con quella contenuta nel secondo comma dell'art.609 c.p.p., costituente la chiave di volta di una distinzione relativa all'incidenza dell'art.129 c.p.p. sulla preclusione rispetto al giudicato, sicché, pure in detta ipotesi, troverà applicazione il principio inverato nella norma da ultimo citata.
Per quanto attiene, invece, al giudicato, la normativa richiamabile è quella contemplata dagli artt.648,624 primo comma e 627 quarto comma c.p.p. la cui particolare disciplina costituisce un'espressa eccezione alla tendenziale coincidenza tra giudicato, definitività ed esecutività della sentenza, giacché l'annullamento parziale di una decisione genera il passaggio in giudicato di quelle parti che non hanno connessione essenziale con quella annullata, sicché, formatosi il giudicato su alcune questioni, non sarà possibile dedurre nullità, inammissibilità o la sussistenza di cause estintive o di non punibilità in base all'art.129 c.p.p.. La diversità tra giudicato e preclusione, risulta, dal nuovo codice di rito topograficamente sancita sia attraverso la distinta trattazione degli effetti delle varie impugnazioni e la previsione dell'effetto devolutivo dell'appello all'art.597 c.p.p., sia tramite il precetto concernente l'inammissibilità del ricorso per proposizione di motivi non dedotti in appello, la cui norma (art.606 terzo comma c.p.p.) va letta e coordinata con la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.609 c.p.p., mentre la disciplina relativa alla formazione del giudicato parziale è stabilita dall'art.624 c.p.p., nel quale soltanto si rinviene la locuzione "autorità di cosa giudicata".
Pertanto, dal raffronto tra gli artt. 597 primo comma 606 e 609 c.p.p. con il primo comma dell'art.694 c.p.p. si evince come nelle prime fattispecie si sia in presenza di una preclusione processuale. mentre nell'altra viene sancita la formazione del giudicato progressivo. sicché la resistenza all'applicazione dell'art.129 c.p.p. è diversa, incontrandosi nell'ultima situazione il limite invalicabile della cosa giudicata, e rilevandosi, in ogni altra ipotesi, tranne nel caso in cui sussista un'inammissibilità originaria del l'impugnazione, anche quando si discuta soltanto dell'entità della pena o di punti marginali della decisione. l'applicabilità dell'art.129 c.p.p., perché un'impugnazione valida comunque è stata proposta, onde si applica il principio generale di cui è espressione l'art.609 secondo comma c.p.p.. In tal modo sembra che trovi una logica spiegazione l'espressione "in ogni stato e grado del processo", contenuta nell'art.129 c.p.p. e riprodotta nell'art.609 c.p.p., ma, logicamente, insussistente nell'art.624 c.p.p. e nella disposizione concernente il giudizio di rinvio dopo l'annullamento (art.627 c.p.p.), costituente coerente sviluppo dei principi su enucleati dalla disciplina del c.d. giudicato progressivo.
L'iter argomentativo seguito è rinvenibile in alcune importanti decisioni di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 23 novembre 1990, SE ed altri;
Cass. sez.un.11 maggio 1993, TI ed altri e Cass. sez.un. 19 gennaio 1994, ER ed altri tutte in tema di giudicato parziale in seguito ad annullamento con rinvio),mentre un'altra pronuncia di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 8 luglio 1994, Buffa) sostiene che a differenza del codice di rito civile (art.329 c.p.c.) non esiste nel diritto processuale penale l'acquiescenza, espressa o tacita, quale presupposto dell'improponibilità dell'impugnazione e, quindi, della formazione del giudicato, e che l'istituto della preclusione, operante solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come la formazione e la portata del giudicato, non vanno individuati in astratto in base a concezioni aprioristiche, ma con riferimento al diritto positivo vigente, sicché effetto devolutivo dell'appello, preclusione processuale derivante dall'omessa impugnazione di alcuni punti della decisione e formazione del giudicato sono fenomeni diversi, nel cui ambito l'art.129 c.p.p. assume una differente resistenza, giacché non può soltanto superare "la barriera del giudicato", ma non i limiti posti dagli altri due istituti.
Le argomentazioni svolte trovano autorevole conferma in una decisione della Consulta (Corte Cost.ord. n. 367 del 1966 in G.U. I serie speciale 6 novembre 1996 n. 45) nella quale, aderendo all'atto di intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato, il cui contenuto è riferito nella stessa, si afferma che "..ai fini del giudicato parziale..rileva..che la parte di sentenza abbia acquistato definitività a seguito dell'integrale percorso dell'iter processuale consentito dall'ordinamento e concluso con la definitiva pronuncia della Corte di Cassazione" e che "il codice del 1988 (non diversamente dal codice abrogato) ha utilizzato l'espressione "autorità di cosa giudicata" rispetto ad una vicenda ancora sub iudice(art.624 del nuovo codice di procedura penale;
art.545 del codice del 1930) solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione ... e che, dunque, all'infuori del giudizio di rinvio, vale il principio..secondo cui non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la relativa pena".
Pertanto la soluzione accolta non solo appare più aderente all'impianto dogmatico ed al regime normativo predisposto dal codice di procedura penale del 1988, ma anche trova riscontro in autorevoli indirizzi giurisprudenziali ed in un'interpretazione adeguatrice avanzata dalla Corte Costituzionale, sicché è preferibile ad un orientamento fondato su trasposizioni di principi ed impostazioni propri del processo civile e connaturati alle caratteristiche dello stesso e sul recepimento di deduzioni sviluppate nella vigenza del precedente codice di rito penale e già allora oggetto di dibattito e di opposte opzioni.
Sotto questo profilo, dunque, può affermarsi che, sebbene il ricorso sia stati proposto solo per motivi attinenti all'entità della pena e non alla responsabilità dell'imputato, poiché non si è formato un giudicato al riguardo, ma solo una preclusione processuale derivante dall'effetto devolutivo e dai limiti di detto principio in Cassazione, in virtù del secondo comma dell'art.609 c.p.p. è possibile accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, mentre una simile declaratoria sarebbe stata impossibile, qualora fosse intervenuto un annullamento parziale della pronuncia su punti non afferenti il fatto e la responsabilità.
Risolta detta questione pregiudiziale, bisogna affrontare l'ulteriore problematica relativa all'individuazione del tempus commissi delicti nell'ipotesi in cui sia stato contestato un reato permanente, indicando soltanto l'epoca di accertamento, giacché, nella fattispecie in esame, si versa in questo caso.
Le non perspicue proposizioni al riguardo di una fondamentale decisione di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 26 novembre 1994,P.G.Palermo in proc.Polizzi) sono state in parte chiarite da una successiva pronuncia (Cass. sez.un. 13 luglio 1998,Montanari), in cui, in sintesi, sembra che si distingua tra reato necessariamente permanente e no e si affermi che, per i reati eventualmente permanenti, qualora risulti dalla sentenza o dagli atti processuali ovvero da prove logiche la protrazione della permanenza oltre la data della contestazione riferita al momento dell'accertamento, sarà possibile senza necessità di ulteriori contestazioni suppletive ritenere il tempus commissi delicti fino al momento della pronuncia di primo grado o quello minore rilevabile ex actis, mentre, negli altri casi, vale la data indicata nella contestazione tranne che si tratti di reato necessariamente permanente, giacché, in tal caso, l'epoca di commissione va fissata al momento della decisione di primo grado.
Pertanto, poiché i reati contestati sono eventualmente permanenti, giacché non può escludersi che subito dopo l'accertamento della violazione si sia provveduto ad eliminarla, pur se i molteplici reati contestati fanno logicamente presumere la necessità di un certo lasso di tempo per adempiere, in considerazione del fatto che non è possibile stabilire una data precisa e che, trattandosi di contravvenzioni punite con l'ammenda. accertate il 20 febbraio 1995, la prescrizione è maturata il 20 febbraio del 1998, in applicazione del principio in dubio pro reo, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998