Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12913
CASS
Sentenza 13 ottobre 1998

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A differenza del giudicato, che, ai sensi dell'art. 624, comma primo c.p.p., si forma progressivamente e che opera oltre il processo e al di fuori di esso, la preclusione, quale prevista dagli artt. 597, comma primo, 606, comma terzo, e 609, comma primo, cod. proc. pen. opera all'interno del processo stesso e ha la funzione di rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendo la sua riproposizione qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito. In considerazione della diversa natura dei due fenomeni, la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen. agisce diversamente. Infatti, mentre le cause estintive del reato o di non punibilità non possono trovare applicazione ove sia intervenuto il giudicato, altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda la preclusione. Ne consegue che, nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti all'entità della pena ma non alla responsabilità dell'imputato, poiché su tale secondo punto non si è formato un giudicato ma solo una preclusione processuale, è possibile accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, accertamento che, al contrario, non sarebbe possibile qualora sia intervenuto un annullamento parziale della pronuncia su punti non afferenti la responsabilità.

Nel caso in cui sia contestato un reato permanente con l'indicazione della sola epoca dell'accertamento, si deve distinguere, ai fini del termine iniziale della prescrizione, tra reati necessariamente permanenti e non. Nel caso di reati eventualmente permanenti, qualora risulti dalla sentenza o dagli atti processuali ovvero da prove logiche la protrazione della permanenza oltre la data della contestazione riferita al momento dell'accertamento, sarà possibile, senza necessità di contestazioni suppletive, ritenere il "tempus commissi delicti" fino al momento della pronuncia di primo grado o a quello minore rilevabile "ex actis", mentre ove nulla risulti varrà la data della contestazione. Viceversa, nel caso di reato necessariamente permanente l'epoca di commissione va fissata al momento della decisione di primo grado. (Nella specie si verteva in ipotesi di numerose violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ritenute reati eventualmente permanenti: non potendosi escludere che subito dopo l'accertamento delle violazioni si fosse provveduto a eliminarle si è fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data dell'accertamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12913
    Data del deposito : 13 ottobre 1998

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