Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10909
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili.

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  • 1Aste, accordo tra aggiudicatario e creditore
    Sposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 27 ottobre 2013

    Pubblicato su Il Messaggero il 27 ottobre 2013 dall'Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati In questo articolo viene spiegato ai lettori quando nelle vendite immobiliari per asta giudiziaria è possibile l'accordo tra aggiudicatario e creditore e quali sono gli effetti. Cosa è l'assunzione del debito? L'art. 508 del codice di procedura civile prevede nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, dopo il pignoramento quanto segue. L'aggiudicatario o l'assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10909
Data del deposito : 25 luglio 2002

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