Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili.
Commentario • 1
- 1. Aste, accordo tra aggiudicatario e creditoreSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 27 ottobre 2013
Pubblicato su Il Messaggero il 27 ottobre 2013 dall'Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati In questo articolo viene spiegato ai lettori quando nelle vendite immobiliari per asta giudiziaria è possibile l'accordo tra aggiudicatario e creditore e quali sono gli effetti. Cosa è l'assunzione del debito? L'art. 508 del codice di procedura civile prevede nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, dopo il pignoramento quanto segue. L'aggiudicatario o l'assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10909 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. IU MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO IU elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109 presso l'avvocato GIOVANNA SEBASTIO rappresentato e difeso dall'avvocato GIANRICO PITTALUGA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO EMMEQUATTRO DI SS DI CA & C. Snc;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA depositato il 05/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto del 27 giugno 2000, il G.D. del fallimento della s.n.c. Emmequattro di SS Di AS ha trasferito a IU EN fonte aggiudicatario la proprietà di una quota indivisa pari ai 20.7/27 di un appartamento sito nella via Busiri Vici n.16/b di Roma ponendo le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario stesso. Il Tribunale di Roma con provvedimento del 5 dicembre 2000 ha respinto il reclamo di quest'ultimo avverso la imposizione del pagamento di dette spese osservando che il giudice delegato nell'ordinanza con la quale aveva indetto l'asta pubblica aveva specificato che dette spese dovevano gravare sull'aggiudicatario e che dunque il ENfonte con la partecipazione alla gara aveva "per facta concludentia", accettato (anche) questa clausola. Per la cassazione del decreto, il ENfonte ha proposto ricorso per due motivi. La curatela del fallimento non ha spiegato difese;
il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ENfonte denunciando violazione degli art.2878 cod.civ, 586 cod.proc.civ. e 105 della legge fall. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le due ultime disposizioni non comporterebbero l'obbligo di porre a carico della massa le spese di cancellazione delle trascrizioni pignoratizie e delle iscrizioni ipotecarie, laddove secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nessun principio consente di addossare dette spese all'aggiudicatario anche perché il trasferimento a seguito di esecuzione immobiliare non ha natura negoziale, ma costituendo aggiudicazione "officio iudicis" comporta in ordine alle spese, l'applicabilità non della disciplina prevista per la compravendita, ma della disciplina prevista per il pagamento del debito dall'art.1196 cod.civ.
considerato che
il terzo acquirente è estraneo al rapporto (originario) tra debitore e creditore. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art.1322 cod.civ., si duole che il provvedimento impugnato abbia attribuito alla partecipazione alla gara valenza di accettazione della clausola con cui nell'ordinanza di vendita le spese in questione erano state poste a carico delL'aggiudicatario senza considerare che l'ordinanza non era impugnabile autonomamente e, pertanto poneva quali sole alternative ai partecipanti rinunciare all'acquisto ovvero sostenere le spese in questione: scelte che in quanto (appunto) obbligate, non consentivano di qualificare il comportamento nel quale si concretavano come espressione concludente di volontà di una delle stesse.
Il ricorso, cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente è infondato.
Non è revocabile in dubbio che la vendita forzata nella quale rientra ogni tipo di vendita fallimentare mobiliare e immobiliare non possa equipararsi in ogni suo atto e quanto ai relativi effetti alla vendita volontaria attuando essa un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale rispetto ai quali la posizione di aggiudicatario si pone soltanto come presupposto.
Ciò significa che alla vendita forzata non sono applicabili tutte le regole giuridiche dettate per il contratto di compravendita (Cass. 7233/1983), quali esemplificativamente proprio quelle relative all'accordo delle parti sugli elementi fondamentali del negozio, in ordine ai quali, invece, gli art.530, 571 e segg., 581 e segg.cod.proc.civ. prevedono una particolare disciplina procedimentale in base alla quale la vendita si fa con o senza incanto;
spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione il compito di fissare con apposita ordinanza il contenuto e le condizioni della vendita (art.576) ed i terzi possono solo aderirvi mediante l'offerta di rendersi acquirenti del bene come messo all'asta, pur essa inserita nel procedimento giurisdizionale dalle specifiche regole dettate dagli art.579 e segg, le quali peraltro comportano le peculiarità ulteriori che l'offerta è vincolante anche per il giudice, il quale non può rifiutarla e che l'offerente diviene titolare di un vero e proprio diritto sostanziale di partecipazione alla gara (il tutto, fermo restando il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi anche a lui concesso per far valere i vizi e le nullità che inficiano il procedimento, dal provvedimento che dispone la vendita fino al decreto di trasferimento del bene
(cass. 4615/1985; 2063/1985). È quindi esatto l'assunto del ricorrente che poiché il carattere di diritto reale dell'ipoteca ed il valore costitutivo della relativa iscrizione rendono necessaria per i (diritti acquisiti dai) terzi la cancellazione della stessa, la relativa spesa in caso di alienazione forzata incombe al debitore, in quanto non è concettualmente inquadrabile nelle spese inerenti alla compravendita (che l'art.1475 cod.civ. pone di regola a carico del compratore) ma piuttosto in quelle inerenti ex art.1196 cod.civ. al pagamento del debito. Ragion per cui anche colui che nell'espropriazione fallimentare acquista all'incanto un immobile non è tenuto a sopportare le spese necessarie alla cancellazione delle ipoteche, le quali, essendo dovute dal debitore fanno carico alla massa.
Questa Corte, infatti, ha già affermato che la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie risponde ad un carattere proprio ed inderogabile della procedura espropriativa forzata, sicché la realizzazione di tale effetto attraverso l'adempimento dell'ordine del giudice avviene, appunto, nell'interesse della massa dei creditori alla cui soddisfazione si rivolge l'intero procedimento e la vendita forzata in particolare anche se non è dubbio che la liberazione dell'immobile assicura all'aggiudicatario un acquisto che esclude ogni legame con la condizione debitoria dell'esecutato: la liberazione formale del bene dal vincolo ipotecario infatti, sopravviene proprio in virtù della realizzazione espropriativa, alla quale e non all'attività dell'aggiudicatario direttamente si ricollega, nell'interesse dei creditori che dalla vendita forzata traggono fonte di soddisfazione dei propri diritti, come sua naturale appendice.
E siffatto regime vige nell'ipotesi in cui nessuna regolamentazione di dette spese è contenuta nell'ordinanza di vendita ed il cancelliere dovendo conseguire di ufficio la cancellazione delle ipoteche (art.2884 e 2878 n.7 cod.civ.) disposta dal decreto di cui all'art.586 cod.proc.civ. le chiede in anticipazione all'aggiudicatario come al più immediato interessato al trasferimento del bene: se costui le paga ("recte" le anticipa) dunque ha diritto al loro rimborso (privilegiato rientrando le stesse fra quelle di giustizia o sostenute per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori di cui all'art. 2770 1^ comma cod.civ.: Cass. 929/1980).
Nella specie invece il giudice delegato nell'ordinanza con la quale aveva indetto l'asta pubblica, aveva stabilito che le spese connesse alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile da vendere dovessero gravare sull'aggiudicatario. Pertanto, per la soluzione della questione che il ricorso pone occorre stabilire se sia consentito al giudice delegato di inserire detta clausola nell'ordinanza di vendita.
Già la più avveduta dottrina e la giurisprudenza pur dando costantemente atto dell'impossibilità di assimilare la vendita forzata al negozio privatistico di cui agli art.1470 e segg. cod.civ. per le ragioni alle quali si è già accennato, non hanno mancato di rilevare che detta vendita non fa altro che realizzare per via giurisdizionale proprio quel negozio di vendita (non compiuto) che il debitore avrebbe dovuto compiere e che dunque la vendita forzata in quanto rivolta ad attuare lo stesso assetto economico della vendita negoziale non può non riprodurre di quest'ultima il medesimo contenuto pur se determinato tramite provvedimenti giurisdizionali. Con la conseguenza che all'organo pubblico, che pur si avvale di poteri integratori tesi ad identificare l'acquirente ed a determinare il prezzo, ed al quale è attribuito dall'art.576 cod.proc.civ. il potere discrezionale di disporre la vendita dell'immobile nella sua unità o per lotti (con il limite di cui all'art.577 cod.proc.civ.) e ciascuno di questi delimitando ed individuando o collegando mediante rapporti reali di fissare il prezzo-base e l'entità degli aumenti nonché della cauzione e di regolare preventivamente le spese della vendita e delle operazioni consequenziali e/o successive non può non ritenersi attribuito anche il potere di disporre il pagamento da parte dell'aggiudicatario delle spese di cancellazione delle ipoteche in previsione dell'effetto purgativo del decreto di trasferimento:
spese che in tal modo finiscono per rappresentare una parte accessoria del prezzo perché costituente l'equivalente monetario della piena disponibilità dell'immobile e perciò comunque concorrenti alla determinazione dello stesso prezzo di aggiudicazione richiesto ai futuri acquirenti (Cass. 1766/1981; 948/1974; 3917/1968). E ciò a simiglianza della vendita negoziale, in ordine alla quale la parte privata contraente ha facoltà di richiedere, in aggiunta al prezzo, il pagamento delle ripetute spese (irrilevante al fine di cui si discute, è che in detta vendita sia necessario, per la conclusione del contratto l'accordo sul punto).
Per converso l'offerta dei terzi di rendersi acquirenti dei beni messi all'asta non cessa di essere un atto (volontario e in senso lato) negoziale, per nulla incompatibile con il procedimento nel quale viene inserita e deve operare che pur ne impone la irrevocabilità e la corrispondenza al contenuto del provvedimento che dispone l'incanto (art.576, 579 e 581 cod.proc.civ). Sicché a detti terzi è attribuita dal sistema processuale la scelta tra il partecipare o meno alla vendita alle condizioni predisposte dal giudice dell'esecuzione: la vendita in tal caso come in ogni acquisto è effettuata secondo un soggettivo calcolo di convenienza valutando il prezzo maggiorato dall'importo delle spese di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, in correlazione alla piena disponibilità dell'immobile conseguente all'effetto liberatorio del decreto di trasferimento. E, la scelta ulteriore di evitare quest'ultimo risultato concordando l'assunzione del debito con le modalità di cui all'art.508 cod.proc.civ. Pertanto l'offerente che, conoscendo o dovendo conoscere il provvedimento che dispone la vendita avente una tale preventiva regolamentazione delle spese in questione partecipi alla gara e, divenuto successivamente aggiudicatario non manifesti la volontà di avvalersi del disposto dell'art.508 cod.proc.civ., ha aderito alla previsione - non solo di acquistare l'immobile libero da vincoli e da formalità ma anche - di assumere l'obbligo di corrispondere le spese di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
Ma a parte quanto ora rilevato decisivo della soluzione della menzionata questione è stabilire se il principio dell'obbligo del pagamento delle spese "de quibus" a carico del debitore sia o meno derogabile. Solo ove si risponda nel secondo senso di fatti, risulterebbe corretta l'impostazione del ricorrente. Questi desume l'inderogabilità (anche se accenna solo ai poteri del giudice delegato) dal mero rilievo dell'esistenza del menzionato principio laddove qualunque previsione normativa è inderogabile solo se in tal senso dispone la legge oppure se essa previsione ha ad oggetto situazioni non disponibili.
E nessuna delle due ipotesi si rinviene nella specie. D'altra parte neppure il ricorrente ha sostenuto che l'art.1196 cod.civ. costituisca una norma inderogabile preposta alla salvaguardia di un interesse primario dell'ordinamento svolgendo invece la stessa la funzione di disciplinare le spese dell'adempimento in funzione dell'interesse del creditore con valenza meramente dispositiva e perciò derogabile da una contraria manifestazione di volontà delle parti: così come del resto confermano, per un verso il disposto dell'art.1475 cod.civ., che pur non contiene alcuna menzione della cancellazione delle ipoteche gravanti eventualmente sull'immobile, e che pone le spese del contratto di vendita e quelle accessorie a carico del compratore solo se le parti non hanno pattuito diversamente, e per altro verso l'omessa menzione del regime delle spese di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie negli art. 2882 e segg. cod. civ. comprovante che il legislatore in questa materia non ha inteso porre alcun limite all'autonomia contrattuale delle parti, ne' presidiare interessi generali attraverso norme cogenti ed insuscettibili di essere escluse da accordi tra le parti: e quindi anche dal provvedimento del giudice dell'esecuzione preordinato per quanto detto nella vendita forzata a realizzare gli stessi effetti del negozio non compiuto dal debitore. Alla stregua delle esposte considerazioni la (ritenuta) legittima apposizione della clausola in esame nell'ordinanza di vendita rende ininfluente la indagine sulla avvenuta (o no) accettazione di tale clausola. E ciò perché la efficacia vincolante per i terzi offerenti dell'ordinanza di vendita (e quindi delle relative clausole) non è subordinata dagli art.576 579 e segg. cod.proc.civ. alla accettazione espressa delle singole disposizioni in essa contenute, ma, per le considerazioni avanti svolte deriva dalla formulazione dell'offerta e dalla partecipazione alla gara secondo le regole stabilite dalla menzionata normativa se (ma ciò porrebbe questioni diverse) non risulti alcuna riserva.
Va infine rilevato che la previsione del pagamento delle spese in esame:
a) non è compresa tra le previsioni di pagamento di spese elencate nell'art. 576 c.p.c.;
b) deroga al principio che sia il debitore obbligato al pagamento delle stesse.
Da tale rilievo potrebbe desumersi che la previsione concreti proposta "specifica" rispetto alle altre e pertanto a differenza di queste per le quali come si è più sopra detto costituiscono adesione sufficiente l'offerta e la partecipazione alla gara essa proposta necessiti di altrettanto "specifica" accettazione;
e potrebbe inferirsi ulteriormente che il difetto di quest'ultima importi - non la invalidità della gara ma ferma la validità di questa - la inefficacia di detta sola proposta.
L'assunto sarebbe infondato perché non ricorrerebbe la premessa sulla quale esso dovrebbe fondarsi: e cioè che la previsione abbia rivestito benché inserita tra le altre previsioni nell'ordinanza di vendita rilievo "autonomo" rispetto a queste.
Difatti nel provvedimento impugnato affermandosi che il g.d. "può valutare caso per caso" l'inserimento della previsione in esame e "ciò ha chiaramente e univocamente stabilito" si è inteso negare detta premessa: il che appare giuridicamente corretto considerato che proprio la menzionata "specificità" farebbe presumere in difetto di peculiari elementi contrastanti che la previsione sia stata inserita con connotato di interrelazione e di coordinamento con le altre insieme alle quali concreterebbe la proposta "globale": altrimenti e certo irragionevolmente dovrebbe ritenersi che il giudice abbia inserito la previsione nella consapevolezza della sua inutilità dal momento che nessun offerente avrebbe interesse ad assumere con specifica e quindi meditata accettazione obblighi dei quali senza di questa egli non sarebbe gravato.
Va infine al riguardo sottolineato che per la previsione in esame questa Corte non ha mai ritenuto necessaria l'accettazione espressa avendo fatto riferimento nella sentenza n. 2337/1969 alla "clausola espressa" unicamente in ordine all'assunzione del debito di cui l'art. 508 c.p.c.. Nell'indicato senso deve essere corretta, in base all'art.384 2^ comma cod. proc. civ. la motivazione dell'impugnato provvedimento.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali in quanto la Curatela del fallimento, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002