Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 25
CASS
Sentenza 12 novembre 1993

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In tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall'art. 103 cod. proc. pen., il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni opera anche nel caso in cui l'attività difensiva concerna un procedimento diverso da quello cui le intercettazioni atterrebbero. Peraltro il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata.

L'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 cod. proc pen. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal pubblico ministero ed eseguita dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103 commi terzo e quarto cod. proc. pen., anche se con riferimento ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta attività difensiva. (La Cassazione ha altresì evidenziato che poiché le garanzie previste per le ispezioni e le perquisizioni dai commi terzo e quarto dell'art. 103 cod. proc. pen. si riferiscono ai soli atti disposti dall'autorità giudiziaria, resta fermo il potere della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei casi di cui all'art. 352 stesso codice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 25
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25
Data del deposito : 12 novembre 1993

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