Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7917
CASS
Sentenza 30 maggio 2002

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Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, ne' risulti che essa domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia.

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  • 1Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7917
Data del deposito : 30 maggio 2002

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