Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, ne' risulti che essa domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia.
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES CE AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 51, presso lo studio dell'avvocato DELPINO A, difesa dall'avvocato BOLOGNA SALVATORE, giusta delega in atti;
contro
DI FI, AR AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 134/99 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 18/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del 3^-4^-5^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NZ RI NA, con ricorso in data 6 marzo 1995 al Pretore di Trapani, presso la sezione distaccata di Alcamo, chiese di essere reintegrata nel possesso dell'impianto idrico condominiale, che i coniugi LI OD e RI AL, proprietari del piano sottostante al proprio, nell'edificio condominiale di via M. Riposo n.c. 149, il Alcamo, avevano deviato, realizzando una nuova conduttura.
I coniugi OD-AL resistettero al ricorso, che il Pretore, con ordinanza del 4 aprile 1996, rigettò, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite.
La NA propose reclamo, che fu accolto dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 30 maggio 1996. Nell'ordinare ai resistenti di ripristinare il sistema idrico condominiale il giudice del reclamo fissò il termine per l'inizio del giudizio di merito e rimise al giudice del merito il provvedimento sulle spese relative alle due fasi, sommaria e di merito, del procedimento.
Nel termine fissato la NA convenne i coniugi OD-AL innanzi al Pretore di Trapani, presso la sezione distaccata di Alcamo, per sentir dichiarare il proprio diritto ad essere reintegrata nel possesso dell'impianto idrico condominiale e condannare i convenuti a risarcirle i danni cagionatile con lo spoglio nonché a rimborsarle le spese del giudizio di merito e quelle della fase sommaria, nei due gradi svoltisi.
L'adito pretore, mentre accolse la domanda di reintegrazione, rigettò quella di risarcimento e condannò i convenuti al rimborso delle spese di lite.
Propose appello principale la NA e gli appellati proposero appello incidentale ed il Tribunale di Trapani, in parziale riforma della decisione impugnata, con sentenza resa in data 18 marzo 1999 ha dichiarato inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso, ha dichiarato, altresì, inammissibile la domanda di condanna al rimborso delle spese del giudizio possessorio, ha rigettato la domanda di risarcimento danni ed ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
In ordine alla domanda possessoria, il giudice d'appello, aderendo alla teoria che ritiene bifarica la struttura di sentenza l'ordinanza pretorile che come nel caso in esame, concluda il procedimento possessorio liquidando le spese processuali, senza fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio nel merito, ha accolto l'eccezione sollevata dagli appellanti incidentali, osservando che il reclamo proposto dalla NA avverso l'ordinanza pretorile del 4 aprile 1996 doveva essere considerata come atto di appello, con la conseguenza che la statuizione resa a definizione del giudizio d'appello in ordine alla reintegrazione nel possesso doveva considerarsi coperta da giudicato, che rendeva inammissibile la domanda di reintegrazione proposta con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito. Ad analoga conclusione - ad avviso del Tribunale - doveva pervenirsi in ordine alla richiesta di condanna al rimborso delle spese del giudizio possessorio, avendo, il Pretore, già disposto in merito col provvedimento del 4 aprile 1996. Meritava conferma, invece, la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento danni, poiché la NA non aveva data alcuna prova di essere rimasta per alcuni mesi priva della fornitura di acqua, circostanza, peraltro, esclusa dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ne' aveva provato alcun dato di fatto utile ad una liquidazione equitativa del danno.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la NA, affidandosi a sette motivi. Gli intimati non hanno svolto attività processuali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, co. 2^, cod. proc. civ., adducendo che il Tribunale, accogliendo l'eccezione di giudicato esterno sollevata per la prima volta in grado di appello dagli appellati, ha violato la norma indicata in rubrica, poiché trattasi di eccezione nuova, non rilevabile d'ufficio, in quanto eccezione, in senso stretto.
La censura non può essere condivisa.
Sulla questione della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno, essendosi verificato un contrasto in giurisprudenza, sono intervenute recentemente le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sentenza n. 226 del 25 maggio 2001, con la quale è stato affermato che "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito".
Alla luce di tale condivisa pronuncia, deve ritenersi che, trattandosi di eccezione comunque rilevabile d'ufficio e, quindi, essendo irrilevante la circostanza che gli appellati non l'avessero sollevata per la prima volta in grado d'appello, correttamente il Tribunale l'abbia esaminata.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 329, 342 e 343 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, osservando che, poiché i coniugi OD- AL non avevano mai chiesto che fosse dichiarata inammissibile la domanda possessoria, avendo, invece, chiesto che fosse dichiarato improcedibile il giudizio d'appello per il principio del ne bis in idem, il giudice d'appello, dichiarando inammissibile detta domanda, è incorso in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Osserva la Corte che la ritenuta rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno impone di disattendere anche questa censura, essendo evidente che, ove anche il giudice d'appello non avesse correttamente colto il significato dell'eccezione sollevata dagli appellati, egli avrebbe, comunque, potuto rilevare d'ufficio l'esistenza del giudicato, pacificamente risultante dagli atti.
Col terzo motivo la ricorrente adduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevando che il Tribunale di Trapani, col provvedimento emesso il 30 maggio 1996, aveva qualificata come reclamo l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza pretorile e, pertanto, ritenuto di pronunciare, anch'esso, un'ordinanza, in adesione alla tesi della natura bifarica del giudizio possessorio, ai sensi dell'art. 669 - terdecies cod. proc. civ. aveva fissato il termine per la proposizione del giudizio di merito.
Poiché tale provvedimento imponeva ad essa ricorrente di iniziare nel termine fissato il giudizio di merito, pena l'inefficacia del provvedimento interdittale, la successiva declaratoria d'inammissibilità della domanda possessoria realizza un caso di "isteria giudiziale", essendo inconcepibile che lo stesso giudice dapprima ordini di iniziare il giudizio di merito e poi, intrapreso doverosamente quel giudizio, dichiari inammissibile la domanda. Il motivo è inammissibile, perché, al di là della enunciazione in rubrica della violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dall'esposizione della censura non è dato cogliere in concreto la denuncia di una specifica violazione di legge o di principio di diritto, poiché la ricorrente si limita ad esprimere il rammarico per gli effetti distorti che il mutamento di opinione di uno stesso giudice in ordine ad una questione ad una questione processuale può produrre.
Ma, è evidente che tali espressioni di rammarico restano tali, non potendo assumere alcun rilievo giuridico, perché l'inconveniente lamentato fa parte della fisiologia del processo, specie quando, come nel caso della struttura del giudizio possessorio e, conseguentemente della qualificazione dei provvedimenti pretorili conclusivi della fase sommaria e non seguiti dalla fase di merito, in dottrina ed in giurisprudenza si sia registrato un notevole contrasto su di una questione giuridicamente rilevante ai fini della decisione della controversia.
Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, co. 2^, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2909, co. 2^, cod. proc. civ., e nullità della sentenza, adducendo che, anche con riferimento alla pronuncia d'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese della fase sommaria, le ragioni esposte sub 1^) avrebbero dovuto impedire al giudice d'appello di esaminare l'eccezione di giudicato esterno e, quindi, di accoglierla, ritenendo inammissibile la domanda. La censura va rigettata per le stesse ragioni esposte sub 1^), essendo evidente che la ritenuta rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno consentiva al giudice d'appello di esaminare tale eccezione.
Col quinto motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione della disciplina di cui all'art. 2909 cod. civ. e della disposizione di cui all'art. 278 cod. proc. civ. nonché per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, osservando che erroneamente e con motivazione superficiale il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di rimborso delle spese relative al doppio grado della fase sommaria, ritenendo che anche su di essa si fosse formato il giudicato esterno. Al contrario, col provvedimento del 30 maggio 1996 il Tribunale, non solo aveva accolto il ricorso, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel possesso dell'impianto idrico condominiale, ma aveva riformato anche sulle spese il provvedimento pretorile, rimettendo al giudice del merito la decisione sul punto e con ciò stesso riconoscendole il diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute nella fase sommaria.
In via subordinata, la ricorrente sostiene che, anche se si qualificasse come sentenza il provvedimento del Tribunale in data 30 maggio 1996, risulterebbe illogico ritenere che con quella sentenza fu decisa, con efficacia di giudicato, anche la questione delle spese, perché sul punto la decisione pretorile era stata con quel provvedimento riformata.
Comunque, si dovrebbe ritenere che il Tribunale abbia pronunciato, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., sentenza generica di condanna dei coniugi OD-AL al rimborso delle spese, riconoscendo il diritto di essa ricorrente al rimborso delle spese e rimettendo al giudice del merito il compito della relativa liquidazione. Ancor più subordinatamente, la ricorrente sostiene che sia stata omessa la pronuncia sul punto, con la conseguenza che la domanda per il rimborso delle spese della fase sommaria poteva essere legittimamente riproposta in altro giudizio.
Il motivo è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Di certo, non può condividersi la tesi dell'avvenuto riconoscimento, col provvedimento del 30 maggio 1986, del diritto della NA al rimborso delle spese della fase sommaria, perché sul punto alcuna motivazione si rinviene in quel provvedimento, che, invece, si limitava a rimettere al giudice del merito ogni decisione. Nè, del resto, la ricorrente indica la parte del provvedimento in cui detto riconoscimento sarebbe contenuto;
sicché, non può non concludersi che la remissione al giudice del merito sia stata piena, nel senso che a quel giudice fosse stata riservata, oltre che la decisione sul quantum, anche ed in primo luogo quella sull'an.
Resta, dunque, esclusa la possibilità di ravvisare nel provvedimento del 30 maggio 1986, quanto alla statuizione sulle spese della fase sommaria, una sentenza di condanna generica ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ. È, invece, evidente che, come si sostiene in via subordinata dalla stessa ricorrente, sul punto relativo alle spese della fase di merito, il provvedimento del 30 maggio 1986, correttamente qualificato come sentenza dal giudice d'appello, omise di pronunciare, avendo rimesso la relativa decisione al giudice del merito, con la conseguenza che, non potendo essersi formato il giudicato su di una pronuncia non resa, correttamente la NA ripropose la domanda nel giudizio intrapreso con l'atto di citazione notificato il 9 luglio 1996.
Al riguardo, va richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui quando il giudice ometta di pronunciare su di una domanda, salvo che non si debba ritenere essersi verificata una reiezione implicita o che la domanda sia assorbita nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di denunciare l'omessa pronuncia in sede di gravame oppure di riproporre la domanda in separato giudizio. Ciò, perché la rinuncia a proporre impugnazione avverso l'omessa pronuncia ha valore solo sul piano processuale, non anche su quello sostanziale. Ne deriva che, riproposta la domanda in separato giudizio, non sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia (cfr., Cass. 22 marzo 1995, n. 3260; Cass., 9 ottobre 1998, n. 10029). Col sesto motivo la ricorrente adduce violazione e/o falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 2043 e sgg., 1226 cod. civ. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che erroneamente il giudice d'appello ha rigettato la domanda risanatoria, avendo ritenuto mancante la prova del danno. Al riguardo, osserva che la prova sulla privazione della fornitura di acqua causa della deviazione della condotta idrica condominiale operata dai coniugi OD-Calvarus o era stata data a mezzo dei testi di parte attorea, le cui deposizioni trovavano conferma in quelle dei testi di parte convenuta.
E, data la natura dell'accertamento, il Tribunale non poteva far ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, espletata, peraltro, a distanza di molto tempo dai fatti.
Da ultimo, la ricorrente osserva che, accertata la sospensione della fornitura, la liquidazione poteva esser fatta in via equitativa, essendo molto difficile la prova sul quantum.
La censura non può trovare accoglimento, avendo correttamente il giudice d'appello, nell'accertamento di un fatto che richiedeva il possesso di cognizioni tecniche, fatto ricorso all'ausilio del C.T.U. e privilegiato il giudizio dello stesso rispetto alle risultanze della prova per testi.
D'altro canto, il giudizio positivo sull'attendibilità della valutazione espressa dal C.T.U., nonostante il tempo decorso dall'accadimento, trova conforto nel rilievo che l'impianto idrico condominiale, così come risultante dall'intervento operato dai coniugi OD-AL, era esistente al tempo dell'espletamento della consulenza, sicché era agevole accertare se l'appartamento dell'attrice fosse rimasto privo della fornitura di acqua. Col settimo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alle spese del giudizio di merito.
Osserva la Corte che il parziale accoglimento del ricorso impone di ritenere assorbita la presente censura.
Conclusivamente, in accoglimento parziale del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Palermo, all'uopo designata, che dovrà esaminare la domanda di rimborso delle spese relative al doppio grado della fase sommaria proposta dalla NA, tenendo presente il principio di diritto, secondo cui, quando il giudice ometta di pronunciare su di una domanda, a meno che non siasi verificata una reiezione implicita della domanda o la stessa non sia assorbita nella decisione di altra domanda, la parte che quella domanda abbia proposta, in alternativa alla facoltà di impugnare la sentenza per omessa pronuncia, ha facoltà di riproporre la domanda in separato giudizio, senza che in questo le si possa opporre il giudicato esterno per omessa pronuncia.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo;
dichiara inammissibile il terzo;
rigetta i motivi primo, secondo, quarto e sesto, dichiarando assorbito il settimo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002