Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
L'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come mod. dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2008, n. 20949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20949 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/05/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1367
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 041025/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI HI, N. IL 22/05/1974;
avverso ORDINANZA del 09/10/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. (illeggibile) per annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare proposta dal cittadino marocchino NI HI sul rilievo dell'intervenuta applicazione, nei confronti del predetto, della sanzione alternativa alla detenzione dell'espulsione, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16, commi 5 e 6, e della non sovrapponibilità a tale misura del beneficio richiesto, logicamente e giuridicamente incompatibile con il citato ordine di espulsione, adottato proprio in alternativa all'esecuzione della pena detentiva;
visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che l'ammissione alla detenzione domiciliare, consentita anche nei confronti degli extracomunitari privi di permesso di soggiorno, era stata richiesta prima dell'emissione del decreto di espulsione e sull'ulteriore rilievo della non esecutività dell'ordine di espulsione in quanto assoggettato ad impugnazione;
ritenuta l'infondatezza delle censure, atteso che l'espulsione come misura alternativa alla detenzione è, nel caso di specie, prevista come obbligatoria dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, la cui prescrizione vincolante è preclusiva della valutazione nei mento di istanze di applicazione delle misure alternative alla detenzione previste dalla norme sull'ordinamento penitenziario, essendo logicamente e giuridicamente inconcepibile la sovrapposizione di una misura alternativa discrezionalmente applicabile ad una misura, anch'essa alternativa alla detenzione, di cui sia prevista l'obbligatorietà;
atteso che, per quanto sin qui detto, non pertinente è il richiamo all'orientamento giurisprudenziale favorevole all'applicabilità dei benefici penitenziari anche ai cittadini extracomunitari clandestini e privi di permesso di soggiorno, invocabile unicamente nei casi non contemplati dal succitato art. 16, comma 5, e che del pari irrilevante è la non esecutività del decreto di espulsione all'atto della pronuncia dell'ordinanza impugnata, alla luce dell'incompatibilità logico - giuridica sopra evidenziata, ad un diversa soluzione potendo condurre unicamente l'eventuale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto di espulsione da parte del tribunale di sorveglianza (il che non risulta, peraltro, nel caso di specie).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008