Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
Il condannato che ha ottenuto la sostituzione della pena detentiva con l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma quinto D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286, non può beneficiare della liberazione anticipata, posto che, per effetto dell'indicata operazione surrogatoria, la sanzione penale è riversata in quella amministrativa e perde la sua autonomia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2014, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/01/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 5
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 19749/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA HI DY n. il 25 aprile 1984;
avverso l'ordinanza 4 dicembre 2012 - Tribunale di Sorveglianza di Brescia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 4 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 7 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia dichiarava non luogo a provvedere in relazione al reclamo avanzato nell'interesse di BA HI DY in relazione al provvedimento di rigetto della istanza di liberazione anticipata. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il reclamante era stato espulso sicché era venuto meno lo stato di detenzione.
2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione lo BA chiedendone l'annullamento. Si assumeva che il condannato aveva interesse a ottenere la liberazione anticipata in quanto l'espulsione era stata disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, quale sanzione sostitutiva alla detenzione. In caso di rientro in Italia avrebbe potuto così detrarre dalla pena da espiare quella oggetto del beneficio qui richiesto.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - La liberazione anticipata non è nella fattispecie concedibile in quanto verrebbe a costituire in concreto, in capo al richiedente, la tesaurizzazione di una sorta di credito di pena che consentirebbe al condannato, che ha ottenuto la sostituzione della pena detentiva con l'espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, (e che dovesse rientrare illegittimamente prima dei cinque anni prevista per la estinzione della pena), di poterlo invocare al fine di scontarlo sulla pena espianda.
Ciò si pone in contrasto con il principio della deterrenza della norma e con la puntuale disciplina dell'art. 657 c.p.p., la quale prevede, per la sua concreta applicazione, il preciso requisito temporale dell'anteriorità della consumazione del reato oggetto della condanna da espiare (e il rientro in Italia entro il periodo di interdizione costituirebbe pur sempre una violazione successiva al bonus di pena e l'avveramento della condizione sospensiva utile ai fini della revoca della sanzione sostitutiva, ai sensi del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 16, comma 4).
Il principio di infungibilità peraltro trova la sua giustificazione, a un tempo logica e giuridica, nella fondamentale esigenza sistematica di non creare una sorta di impunita per future condotte illecite, che avrebbe il solo effetto di integrare un inammissibile incentivo alla realizzazione di altri comportamenti criminosi, con evidente e palese pregiudizio delle ragioni connesse alla sicurezza collettiva.
3.2 - Peraltro è il caso di chiarire che, con la sostituzione detta (per la sua particolare natura), la pena irrogata dal giudice viene meno essendo riversata nella sanzione (amministrativa) della espulsione sicché perde giuridicamente la sua autonomia penale. Il nuovo punto di riferimento per il condannato diviene infatti il decreto espulsivo e il relativo divieto di reingresso nel quinquennio che, se violato, comporterà non solo la revoca del decreto accennato con reviviscenza della pena detentiva sostituita, (da operarsi da parte dello stesso giudice che aveva adottato la sanzione sostitutiva, Cass., Sez. 1^, n. 34703/2004) ma anche, dal momento che il reingresso illegale dell'espulso integra l'autonomo reato ex art. 13, commi 13 - bis e ter T.U., l'arresto dello straniero fuori dalle ipotesi di flagranza, con procedibilità in regime di rito direttissimo.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 8 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014