Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1545
CASS
Sentenza 1 marzo 2000

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Allorché il condannato prospetti l'impossibilità della sua collaborazione, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari, è necessario che nell'istanza prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa tale impossibilità, giacché solo in tal caso è possibile valutare se la sua collaborazione, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993, n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, sia effettivamente impossibile, perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati e di essi non residuino degli ambiti inesplorati, ovvero irrilevante perché la sua posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha anche escluso che il riconoscimento, consacrato nella sentenza di condanna, circa la limitatezza del ruolo del condannato in seno all'associazione per delinquere possa essere considerato, di per sè, impeditivo di una qualsiasi forma di collaborazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1545
    Data del deposito : 1 marzo 2000

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