Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, i fogli di presenza per attestare l'orario d'inizio e di fine dell'attività lavorativa e il registro dei permessi non possono essere considerati atti pubblici, in quanto documentano una tipologia di dati che rilevano in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione ovvero del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente perseguono finalità pubblicistiche di controllo sul regolare svolgimento del servizio nel suo complesso; ne consegue che, nel caso di false annotazioni su tali documenti, deve escludersi la sussistenza del reato di falsità ideologica di cui all'art. 479 cod. pen. (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti - nella specie si trattava di due impiegati dell'Ufficio delle Imposte dirette - impone di distinguere gli atti che sono espressione della pubblica funzione o del pubblico servizio, direttamente strumentali al conseguimento degli obiettivi dell'ente pubblico, da quelli strettamente attinenti alla prestazione lavorativa, rilevanti esclusivamente sul piano contrattuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2002, n. 12789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12789 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CICCHETTI NUNZIO Presidente
1. Dott. LATTANZI GIORIO Consigliere
2. Dott. FERRUA GIULIANA Consigliere
3. Dott. AMATO ALFONSO Consigliere
4. Dott. MARASCA GENNARO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BU VI nato il 05//02/1947;
2) VO NA SC nata il [...];
avverso la sentenza del 26/10/2001 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Marasca Gennaro;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Enrico Delehaje, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento;
uditi i difensori degli imputati avv.ti Francesco Messina per UA e Roberto Tricoli per la VI, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
O S S E R V A
Dal registro dei permessi istituito presso l'Ufficio delle Imposte dirette di Castelvetrano risultava che UA TO e VI AN ES allontanatisi dall'ufficio avevano annotato un falso orario di rientro in ufficio;
emergeva, inoltre, che in alcuni casi i due impiegati si erano allontanati arbitrariamente dall'ufficio prima dell'orario di fine lavoro.
Per tali fatti gli operatori UA e VI venivano accusati della violazione degli articoli 479 c.p. - falso in pubblici documenti - e 640 cpv n. 1 c.p. - truffa in danno dello Stato.
I due imputati venivano condannati, previa concessione delle attenuanti di cui agli articoli 62 n. 6 e 62 bis c.p. e ritenuta la continuazione tra le due ipotesi di reato, in primo grado dal Tribunale di Marsala con sentenza emessa in data 15 gennaio 1999. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 26 ottobre 2001, ritenuto che non fosse ravvisabile il delitto di truffa consumata, ma quello di truffa tentata, riduceva la pena inflitta agli imputati, confermando le altre statuizioni della decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione UA TO e VI AN ES, i quali, tramite i loro rispettivi difensori di fiducia, deducevano i seguenti identici motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 479 c.p., perchè il foglio di presenza sul quale era stata fatta l'annotazione non possedeva i requisiti per essere considerato documento ai fini e per gli effetti previsti dall'articolo 479 c.p. citato.
2) Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli articoli 56 e 640 cpv n. 1 c.p. sia perchè non sussistendo il delitto di falso non erano ravvisabili gli artifizi ed i raggiri, elemento costitutivo del delitto di truffa, sia perchè, avendo i due ricorrenti effettuato il recupero in via cautelativa delle ore di lavoro non prestate nell'ottobre 1996, non era ravvisabile nessun danno per l'Amministrazione e nessun profitto per loro. Inoltre i ricorrenti deducevano che la condotta posta in essere non poteva essere qualificata come tentativo dovendosi, invece, ravvisare la desistenza volontaria.
3) Violazione dell'articolo 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli articoli 546 c.p.p. e 62 n. 6 c.p., perché mancava la motivazione in ordine al diniego di tale circostanza attenuante.
UA TO, inoltre, deduceva il seguente ulteriore motivo di impugnazione:
4) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente, che aveva sostenuto di essere addetto all'Ufficio Economato con mansioni a "rilevanza esterna" e di non avere necessità per tale ragione di alcun permesso per allontanarsi dall'Ufficio.
I due ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Fondato è il primo motivo di impugnazione.
È stato più volte stabilito da questa Corte che, agli effetti della tutela penale, i fogli di presenza del personale pubblico sono atti pubblici, in quanto consistono nella documentazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale e volte alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico.
Donde la configurazione del delitto di falso ideologico di cui all'articolo 479 c.p. in presenza di false attestazioni compiute in tali atti (ex plurimis Cass. Sez. V, 23 luglio 1992, n. 8261, Ceratti;
Cass. Sez. II, 6 aprile 1991, n. 3891, Trentani;
Cass. Sez. V, 15 luglio 1991, n. 7606, Villa;
Cass. Sez. V 25 settembre 1989, n. 12879, Revilacana). Le stesse considerazioni valgono ovviamente per il c.d. registro dei permessi che tende ad accertare l'effettivo orario di rientro in ufficio dei dipendenti dopo un allontanamento autorizzato. Anche dopo la trasformazione di alcune pubbliche amministrazioni in enti pubblici economici e di questi ultimi in società per azioni, si è affermato che permane in capo al dipendente la qualifica pubblicistica, così come persiste il carattere pubblico dell'attività svolta sotto forma di pubblico servizio o di pubblica funzione (Cass. Sez. V 16 marzo 2000, n. 3288, Ferrara, Cass. Sez. VI, 4 agosto 1999, n. 9929, Billè, entrambi riguardanti il servizio delle poste).
È interessante notare che con riferimento alle firme sui fogli e cartellini di presenza cui sono tenuti i medici convenzionati con le USL, i quali hanno con queste ultime un rapporto di natura privatistica, è stato deciso dalla Suprema Corte che esse hanno non solo lo scopo privato di stabilire il numero delle ore lavorate in relazione al calcolo della retribuzione spettante al medico, ma anche quello pubblico che emerge dalla normativa in materia, e cioè di consentire il controllo della attività di assistenza sanitaria fornita dall'USL e di evitare disservizi nello svolgimento di quella che è una funzione essenziale dello Stato o della Regione;
in effetti le attestazioni dei medici suoi fogli di presenza costituirebbero espressione di un potere di certificazione tipico di un pubblico ufficiale (Cass. Sez. V, 17 giugno 1992, Moretti). Con riguardo alla vicenda della trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico con D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994 n. 71,
la Cassazione ha stabilito un principio sostanzialmente identico a quello sopra indicato a proposito dei medici convenzionati. È stato, infatti, affermato che l'attestazione di un funzionario circa la durata dell'attività di lavoro svolto da lui stesso o da altri dipendenti, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione - finalità privatistica -, ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio - finalità pubblicistica -.
Detta attestazione integra, pertanto, gli estremi del delitto di falso ideologico previsto dall'articolo 493 c.p. (così Cass., Sez. V. 21 maggio 1996, n. 1765, Ricci) Da quanto detto risulta quindi che la giurisprudenza della Suprema Corte è decisamente orientata a riconoscere che il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degli atti posti in essere dai dipendenti di un ente pubblico economico.
I principi enunciati possono essere condivisi soltanto in parte, perchè la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti impone di distinguere gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente pubblico da quelli strettamente attinenti alla prestazione ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale. Se è vero che nei singoli e specifici casi concreti la distinzione tra atti espressione della pubblica funzione ed atti di natura privatistica può non essere agevole, è anche vero che di norma gli atti che realizzano i fini dell'ente sono riconoscibili perchè sono dotati di caratteri tipologici non facilmente confondibili. Da quanto fin qui detto risulta evidente che non si vuole mettere in dubbio il fatto che, anche dopo la trasformazione degli enti pubblici in spa, i dipendenti dell'ente conservino la qualifica pubblicistica e persegue finalità pubbliche spesso assai rilevanti. Ciò che preme sottolineare è che la qualifica pubblicistica dei dipendenti non consente di ritenere automaticamente che tutti gli atti dagli stessi compiuti sino atti pubblici.
Ciò perchè, come si è sottolineato, l'ente, per volontà del legislatore, utilizza per regolare la propria vita ed attività anche strumenti privatistica, specialmente con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti.
Ciò impone una attenta valutazione in concreto della natura dei singoli e specifici atti che vanno qualificati pubblici o privati alla stregua del criterio oggettivo - funzionale a norma degli articoli 357 e 358 c.p. (vedi Cass. 11 novembre 1996, Rapisarda). Sulla base di tali indirizzi e con particolare riferimento al caso in discussione, va detto che il potere certificativo tipico dei pubblici funzionari è quello che si estrinseca nella attività di documentazione della pubblica amministrazione;
tale attività possiede una generale efficacia probatoria (SS.UU 27 marzo 1992, Delogu), spesso anche privilegiata.
Di sicuro a seguito della entrata in vigore delle norme che, come già detto, hanno privatizzato i rapporti di lavoro nel settore delle poste e telecomunicazioni, tale generale efficacia probatoria non possiedono le annotazioni sui fogli di presenza e sul registro dei permessi apposte dai dipendenti dell'ente per attestare l'orario di inizio e fine del proprio lavoro.
Tali annotazioni, infatti, documentano un dato che rileva in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e soltanto indirettamente e meditamente ai fini del regolare svolgimento del servizio nel suo complesso.
Da quanto detto deriva che c.d. registro dei permessi non costituisce atto pubblico (vedi in tal senso per un caso analogo anche Cass. Sez. V, 16 novembre 1988, Briconi) e che, quindi, il delitto di falsità ideologica contestata ai due imputati non sussiste.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, infondato. Che gli imputati abbiano apposto sul registro considerato annotazioni non rispondenti al vero è circostanza fuori discussione e del resto nemmeno contestati dai ricorrenti.
Che tali false annotazioni costituiscano, come sostenuto dai giudici di merito, artifizi e raggiri ed integrino pertanto un elemento costitutivo essenziale del delitto di truffa è circostanza ben chiarita dai giudici di merito con motivazione congrua e logia, che appare superfluo ripercorrere.
La Corte di merito ha tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno effettuato il recupero di ore nell'ottobre 1996 in via cautelativa ed ha qualificato il fatto come tentativo di truffa e non come delitto consumato, essendo venuto meno l'elemento del danno. L'impostazione appare corretta perchè gli atti posti in essere ed ampiamente descritti nella sentenza impugnata debbono ritenersi, come ha ben chiarito la Corte di merito, diretti in modo non equivoco alla consumazione del delitto ritenuto del giudice. Non può, invece, nel caso di specie, parlarsi di desistenza volontaria, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, perchè la condotta era già stata posta in essere dai ricorrenti e soltanto un comportamento successivo ad essa - il recupero cautelativo - ed alla scoperta della vicenda ha evitato il verificarsi del danno per l'amministrazione; comportamento reso possibile dal fatto che le competenze spettanti ai dipendenti vengono corrisposte, come è noto, a scadenze mensili.
Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione. Infatti non essendo stato provocato un danno alla parte offesa dalla azione dei ricorrenti, non è ravvisabile l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p., dal momento che essa presuppone la consumazione del reato e l'esistenza di un danno conseguente (così Cass. 5 gennaio 1993, n. 5, Russo). Il quarto motivo di impugnazione, infine, oltre ad essere manifestamente infondato si risolve in censure di merito della decisione impugnata inammissibili in sede di legittimità. Il ricorrente ha sostenuto che essendogli state affidate mansioni a rilevanza esterna non aveva necessità del permesso per allontanarsi dall'ufficio.
La tesi è davvero singolare dal momento che la Corte di merito ha chiarito che il UA in compagnia della VI si era allontanato dall'ufficio senza richiedere il permesso e si era recato presso il supermercato SMA per effettuare acquisti.
Ora se è ipotizzabile che qualche dipendente, costretto ad uscire spesso dall'ufficio per mansioni inerenti il suo lavoro, sia esonerato dal richiedere il permesso ogni volta, è assolutamente impossibile ritenere che vi sia qualche dipendente esonerato dall'obbligo di richiedere il permesso per dedicarsi ad acquisti di natura privata durante l'orario di ufficio.
Infine l'accusa è quella di avere apposto delle false attestazioni sul registro permessi relative al tempo trascorso fuori dell'ufficio - quindi evidentemente il UA era tenuto ad effettuare tali annotazioni -, cosa che evidentemente non ha nulla a che fare con la presunta legittimità dell'allontanamento.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla impugnazione di falso ideologico perchè il fatto non sussiste.
Nel resto i ricorso debbono essere rigettati.
Gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di falso ideologico perchè il fatto non sussiste e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 9 ottobre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MARZO 2003.