Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22635
CASS
Sentenza 7 aprile 2005

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La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22635
    Data del deposito : 7 aprile 2005

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