Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 1
La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22635 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/04/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 723
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 38873/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'TI MA n. a Torino il 24.7.1969;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Locri con la quale veniva rigettata l'opposizione alla dichiarazione inammissibilità all'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio dei non abbienti;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il tribunale di Locri rigettava l'opposizione proposta da D'IN MA al provvedimento in data 11.6.2004 con quale il GIP della stessa città respingeva l'istanza di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo che il ricorrente non aveva indicato la circostanza di avere familiari conviventi.
A fondamento della decisione si rilevava che il GIP aveva legittimamente rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'imputato, emergendo dagli atti processuali, in particolare dagli allegati della P.G. e dal verbale della udienza di convalida, che, contrariamente a quanto attestato nella dichiarazione sottoscritta dal D'IN, l'interessato conviveva con altri familiari.
Tale decisione, secondo il Tribunale, era stata assunta in conformità degli artt. 79 e 76 DPR 115/2002, dovendosi ritenere che il concetto di convivenza rilevante ai fini dell'ammissione, non fosse riferibile esclusivamente ai rapporti di stretta coabitazione ma anche a quelle situazioni di fatto dalle quali potesse derivare al soggetto che richieda di usufruire dei benefici della citata normativa un incremento patrimoniale per effetto del contributo delle persone che con lui intrattenevano un particolare rapporto affettivo. Propone ricorso per Cassazione D'IN MA articolando tre motivi.
Con il primo lamenta la violazione dell'art. 79 DPR 115/2002, avendo i giudici di merito erroneamente desunto dalle dichiarazioni da lui rese, anche in sede di opposizione, in merito all'aiuto economico e psicologico ricevuto dai genitori occasionalmente ed episodicamente, l'esistenza di un rapporto stabile di convivenza.
Tale conclusione contrasterebbe peraltro con alcuni dati di fatto ricavabili dal luogo e dalle modalità di svolgimento degli arresti domiciliari.
Nessun incremento patrimoniale sarebbe pertanto derivato al ricorrente dal sostegno saltuario da parte dei genitori e, pertanto, la dichiarazione dallo stesso sottoscritta ai fini dell'ammissione al patrocinio non poteva contenere riferimento a tale reddito, peraltro, a lui sconosciuto.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 76 DPR 115/2002, giacché il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, attestante l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, scaturito dalla denuncia della madre per maltrattamenti in famiglia. Ricorrerebbe, pertanto, l'ipotesi prevista dal citato art. 76, comma 4, DPR 115/2002, in quanto in caso di conflitto di interessi rileverebbe solo il reddito personale del richiedente.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla questione sollevata in sede di opposizione relativa alle conseguenze derivanti dal suindicato conflitto di interessi, essendosi il giudice limitato ad osservare l'irrilevanza ai fini del decidere degli attuali rapporti di presunta ostilità tra le parti e della diversa abitazione.
I motivi, strettamente connessi, in quanto rivolti a denunciare l'erroneità e l'illogicità della decisione che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sul rilievo dell'omessa indicazione da parte del ricorrente del rapporto di convivenza con i genitori, possono essere trattati congiuntamente.
Il ricorso è fondato.
La decisione gravata poggia, infatti, su una non corretta interpretazione dell'art. 76, comma 2, DPR 115/02, laddove questo, nello stabilire le condizioni per l'ammissione al patrocinio, nell'ipotesi di convivenza dell'interessato con il coniuge o con altri familiari, prevede che, ai fini della determinazione del reddito, si debba tener conto della somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Secondo i giudici di merito, il concetto di convivenza rilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio prescinderebbe dai rapporti di stretta coabitazione e sarebbe estensibile ad ogni situazione di fatto dalla quale possa derivare al soggetto che richiede di usufruire dei benefici della citata normativa un incremento patrimoniale per effetto del contributo da parte di persone che con lui intrattengano un particolare rapporto affettivo. Tale interpretazione appare in contrasto, oltre che con l'inequivoca formulazione letterale della norma, con la logica del sistema che limitando ai familiari conviventi, e non ai familiari che mantengono comunque un collegamento economico, la determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio pubblico, ha individuato un criterio oggettivo e di agevole riscontrabilità per l'accertamento della condizione reddituale.
In tal senso, si è del resto espressa la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul contrasto, con gli artt. 2, 3 e 24, comma 3, Cost, dell'art. 3, comma 2, L. 30 luglio 1990 (riprodotto testualmente dall'art. 76 DPR 115/2002), nella parte in cui limitava ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono comunque un collegamento economico la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico, dichiarava non fondata la questione (v. sentenza 382/1995). Innanzitutto, la Corte osservava che la disposizione impugnata, nel richiedere la formale convivenza ai fini della determinazione del reddito, apprestava un criterio di accertamento che, per il suo carattere obiettivo e l'agevole riscontrabilità, è certamente funzionale alle esigenze di effettiva solidarietà e garanzia della difesa nei confronti dei non abbienti, di cui agli artt. 2 e 24, comma 3, Cost.; e, per l'effetto, riteneva insussistente la denunciata disparità di trattamento rispetto ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità della residenza anagrafica, attesa la disomogeneità delle situazioni comparate in rapporto al discrimine della convivenza che, ove sussistente, comporta una peculiare organizzazione economica della famiglia, che invece manca in fatto quando si abbia un mero, sia pure apprezzabile, collegamento economico (concretatesi in aiuti, sovvenzioni, contributi) tra non conviventi.
A ciò dovendosi aggiungere che non è comunque esclusa la computabilità di contributi provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova.
Ciò premesso, l'ordinanza impugnata si discosta integralmente dai principi suindicati;
affermando erroneamente che la convivenza rilevante ai fini dell'applicazione del DPR 115/2002 è quella situazione di fatto dalla quale può derivare all'interessato un incremento patrimoniale per effetto del contributo delle persone che con lui intrattengono un particolare rapporto affettivo, così erroneamente escludendo la rilevanza della coabitazione e facendovi rientrare anche dazione di contributi, occasionali ed episodici, estranei entrambi al concetto di organizzazione familiare, che caratterizza lo stabile rapporto di convivenza.
Resta da aggiungere che la motivazione dell'ordinanza impugnata appare carente anche laddove esclude la rilevanza ai fini del decidere degli attuali rapporti di presunta ostilità esistenti tra le parti, documentati dalla produzione di copia degli atti riguardanti il procedimento per maltrattamenti in famiglia scaturito a carico del D'IN a seguito della denuncia dei genitori. Tale situazione, pur non essendo rilevante ai sensi dell'art. 76 comma 4 DPR 115/2002, richiamato dal ricorrente (il processo nel quale si è inserito il procedimento di ammissione al patrocinio pubblico ha per oggetto una evasione dagli arresti domiciliari) appare comunque indicativo di una situazione di conflitto tra le parti , incompatibile con lo stabile rapporto di convivenza. Il provvedimento va pertanto annullato con rinvio al Tribunale competente, che si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005