Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
D REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE 0 1 886 /02 Oggetto ina tor SEZIONE TERZA CIVIL Composta dagli Ill.mi ri Magistrati: tradale GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito R.G.N. 21182/99 Cron.4633 VARRONE Rel. Consigliere Dott. Michele Rep. 516 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 10/12/01Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI AMATUCCI Consiglier CORTE SUPREMA DI CASAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Alfonso Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ii elettivamente domiciliato in ROMA VIAAD AN, CORTE SUPREMA DI CASAZIONE UFFICIO COPIE UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO Richiesta copia studio eds BRESMES, difeso dall'avvocato GIANCARLO TASELLI, dal Sig. 1,55 per diritti giusta delega in atti;
11.11.2.02 IL CANCELLIERE - ricorrente CANCELLERIA
contro
XA AS.NI (già L'BE- UAP IT SPA), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante Dott. DF017423 Maurizio Rainò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 6724958 DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato CARLO PIETROLUCCI, difesa dall'avvocato GIANFRANCO РАРА, 2001 2135 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente nonchè
contro
CA RO, DECC LE, UNIPOL SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 819/99 del Tribunale di RAVENNA, Sezione II Civile, emessa il 13/05/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 1855/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Gianfranco PAPA;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con citazione notificata 1'8-12/2/96 AN AD, premesso di avere riportato danni a seguito dello scontro avvenuto il 15/9/95 in località Milano Marittima (RA) tra la sua auto Lancia Thema tg. RA/444322 ed il furgone AT Ducato tg. RA/300387, condotto da LE DE CC, di proprietà di RO CA ed assicurato presso L'BE Ass.ni s.p.a., che, dopo averlo superato, aveva inopinatamente sterzato sulla destra, ostacolando la sua direttrice di marcia, conveniva questi ultimi davanti al Giudice di Pace di Ravenna per sentirli condannare, in solido o separatamente, al risarcimento di tali danni. Si costituivano solo L'BE ed il TI, quest'ultimo proponendo domanda riconvenzionale per i danni subiti dal suo furgone, mentre il DE CC restava contumace. Su istanza dell'attore, veniva disposta la chiamata in causa della UNIPOL s.p.a. a scopo di eventuale rivalsa, quale assicuratrice della vettura Thema. Con sentenza 4 gennaio 1997 l'adito Giudice di Pace, dichiarata l'esclusiva responsabilità del DE CC in ordine alla produzione del sinistro de quo, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento, a favore del AD, di tutti i danni, fisici e materiali (L.
7.485.000 per danno biologico, danno morale e spese mediche e L.
6.038.000 per danni al veicolo, oltre rivalutazione ed interessi, detratte L. 10.000.000 già pagate da L'BE), nonché alle spese giudiziali. L'BE ed il CA proponevano appello al quale resistevano il AD e l'UNIPOL mentre il DE CC restava contumace ed il Tribunale di Ravenna lo accoglieva in parte qua dichiarando che il sinistro era imputabile alla colpa concorrente del AD e del DE CC, nella misura rispettiva del 30 e del 70% e, per l'effetto, condannava gli appellati, in solido, al pagamento, in favore del CA, della somma di L. 1.410.000, oltre rivalutazione ed interessi legali, con compensazione parziale delle spese di primo grado ed integrale di quelle di appello. A tale conclusione il suddetto giudice perveniva attraverso una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, senza attribuire valore confessorio decisivo al verbale di constatazione amichevole sottoscritto dal DE CC. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il AD, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso l'XA Ass.ni s.p.a. (L'BE, parte nei primi due gradi, aveva incorporato la UAP ITALIANA s.p.a. acquisendone la ragione sociale;
a sua volta la UAP è stata incorporata dalla XA). MOTIVI DELA DECISIONE Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-gioidica delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2735 c.c. (primo mezzo) ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo mezzo), in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che il giudice di appello non abbia riconosciuto il valore di prova legale alle dichiarazioni rese dal DE CC nel verbale di constatazione amichevole ex art. 5 L. n. 39/1977, pervenendo ad attribuire ad esso ricorrente il concorso di colpa ella produzione del sinistro nella misura del 30%. Entrambe le censure non colgono nel segno. Esse si infrangono contro l'accertamento del giudice del gravame il quale, andando in avviso contrario a quello di primo grado e valutando criticamente le dichiarazioni sottoscritte dal DE CC, alla luce di "alcuni elementi oggettivi riferiti nel corso dell'interrogatorio del AD in qualche modo riscontrati dalla deposizione I", ha ritenuto che la dinamica più verosimile del sinistro vedesse l'improvvisa svolta a destra del furgone “ignorando completamente la presenza dell'autovettura che lo seguiva" ma, a carico del conducente di quest'ultima (il AD), una velocità non adeguata per la distanza di sicurezza;
ed ha concluso che l'incidente fosse addebitabile al concorso delle condotte colpose di ambedue i conducenti, graduando la misura delle rispettive responsabilità con un maggior aggravio per il DE CC: Trattasi di motivazione che fa buon uso dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali le dichiarazioni rese in sede di constatazione amichevole hanno valore probatorio solo per i fatti ricostruttivi dell'incidente e non per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e costituiscono confessione stragiudiziale resa ad un terzo (l'altro conducente) come tale liberamente valutabile dal giudice ex art. 2735 c.c. (ex plurimis Cass. 13 febbraio 1998 n. 1561); e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di chiarezza e di congruità da renderla incensurabile in cassazione, atteso che la ricostruzione di un sinistro automobilistico e la graduazione delle responsabilità dei singoli conducenti spettano istituzionalmente al giudice di merito, il cui apprezzamento ove, come nella specie, correttamente motivato, non può contestarsi in questa sede. Non è superfluo aggiungere che il AD, prospettando anche una pretesa violazione di legge, tende in realtà ad ottenere, da questa Corte di legittimità, una inammissibile rilettura delle risultanze processuali, diversa da quella effettuata nella sentenza impugnata e conforme alle sue aspettative. I primi due motivi vanno quindi respinti. Con il terzo motivo il AD, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole della parziale compensazione anche delle spese di primo grado. La censura non può accogliersi. E' noto infatti che il potere di disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali è attribuito al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione ove non sia sorretto da ragioni illogiche od erronee e, nella specie, è sufficiente l'espresso richiamo all'accoglimento parziale della domanda iniziale, restando così irrilevante l'accenno al rifiuto dell'offerta di risarcimento formulata nella fase stragiudiziale. Anche il terzo motivo viene così rigettato. E' inammissibile il quarto ed ultimo mezzo con il quale il ricorrente si duole dell'erronea indicazione delle parti nel dispositivo della gravata sentenza. Trattasi di mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione e, come tale, non deducibile in cassazione. Concludendo, il ricorso va rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare totalmente anche le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Profientinian блибот Depositata in Cancelleria oggi, li 11.10.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIEREC1 Gina Casoli 103T 120 11 45 20,66 TOT/419,77 7925 24 FEB. 2003 £00 833 t h O I C I F F U