Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, ai fini della tutela del terzo cessionario del credito ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice di merito, oltre a verificare l'anteriorità del credito originario rispetto alla trascrizione del sequestro e l'assenza del nesso di strumentalità tra la sua erogazione e l'attività pericolosa del soggetto colpito dalla misura di prevenzione, è tenuto ad appurare l'effettiva inesigibilità dell'accertamento da parte del cessionario della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di garanzia e l'assenza di accordi fraudolenti tra il creditore subentrante e il soggetto ritenuto pericoloso. (In motivazione, la Corte ha affermato che il fenomeno della "cessione in blocco" disciplinato dall'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 è idoneo a determinare, sempre all'esito di una valutazione in concreto basata sull'analisi della specifica operazione e del numero delle posizioni contestualmente cedute, l'inesigibilità della operazione di verifica della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione della colpa del cessionario).
Commentario • 1
- 1. Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018
Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2017, n. 57848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57848 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
57848- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/11/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - Sent. n. sez.3842/2017- ROBERTO BINENTI FRANCESCO CENTOFANTI REGISTRO GENERALE N.49261/2016 GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. avverso il decreto del 05/07/2016 del TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG P. Finicani, de be diesto •Limento del ricorso.l'eccoplimenta RM 1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Giudicando in sede di rinvio da questa Corte (sentenza emessa da Sez. V in data 11 novembre 2015, numero 48375 del 2015), il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma per le misure di prevenzione, ha emesso decreto di rigetto della domanda di ammissione al credito proposta da Italfondiario spa (ai sensi della legge n.228 del 2012) e relativa al procedimento di confisca di prevenzione a carico di Paleari Gianpietro.
2. Può darsi per assodata la ragione dell'annullamento - da parte di questa Corte - del primo diniego di tutela della pretesa creditoria, correlato alla individuazione di vizi in sede di rifiuto di ammissibilità 'formale' della pretesa vantata dall'ente creditizio (quanto a legittimazione attiva e indicazione dell'ammontare del credito vantato).
3. Nel secondo provvedimento di diniego, oggi all'esame di questo Collegio, vengono superate le precedenti questioni in punto di titolarità formale della posizione giuridica vantata ma si oppone diversa ragione di non tutelabilità della pretesa (ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011). In particolare, il Tribunale : - evidenzia che il sequestro di prevenzione nei confronti del Paleari è avvenuto il 26 aprile del 2005, con confisca del 17 marzo 2006, defintiva il 21 maggio 2008; - afferma la legittimazione dell'istante Italfondiario, per i crediti originariamente vantati da IT MB e AN di GN (derivanti da mutui ipotecari); R - precisa che gli originari creditori avevano iscritto ipoteca sugli immobili prima della emissione e trascrizione del sequestro di prevenzione;
evidenzia tuttavia che la cessione 'in blocco' dei crediti dall'istituto che aveva - incorporato IT MB e AN di Legano, ossia AN SA, all'istituto di credito (EL NA srl) poi incorporato in Italfondiario, era avvenuta in data 6 dicembre 2005, dunque in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro sugli immobili costituenti la garanzia dei crediti. Ciò posto, il Tribunale richiama alcuni arresti di questa Corte di legittimità - che afferma di condividere - nei quali si è affermato che la condizione della anteriorità del credito alla trascrizione del sequestro di prevenzione (ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lgs. n.159 del 2011) deve sussistere non soltanto per il creditore originario, ma per tutti i soggetti che nel corso del tempo si siano resi acquirenti (cessionari) di tale credito. Da qui il diniego dell'istanza, data la individuata 'presunzione legale assoluta di colpa' del soggetto richiedente.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione Italfondiario spa - a mezzo del difensore munito di procura speciale deducendo, con distinti motivi, erronea - applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione. 2 Nei limiti di cui all'art. 173 co.1 disp.att.cod. proc.pen., vanno illustrate le doglianze nel modo che segue. Al primo motivo, premesso che l'ipoteca era stata iscritta nel primo caso (IT MB) nel 1993 e nel secondo (AN di GN) nel 2001, si contesta l'interpretazione in diritto fornita dal Tribunale circa l'assenza di tutelabilità della pretesa vantata dal soggetto istante, che risulta cessionario 'in blocco' da AN SA. -Il credito assistito da ipoteca è sorto in capo a IT MB e AN di GN ben prima della trascrizione del sequestro di prevenzione. E' poi seguito un - subingresso, non solo dal lato attivo (incoroporazione degli istituti originari in AN SA e successiva cessione in blocco) ma anche dal lato passivo (essendo subentrato il soggetto destinatario della misura di prevenzione). L'indagine del Tribunale non si è diretta verso la pattuizione originaria e verso il subingresso del debitore, in ciò evidenziandosi la prima doglianza. Al secondo motivo si deduce erronea interpretrazione e applicazione dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 in riferimento alla ritenuta non tutelabilità della pretesa. Il Tribunale richiama alcune decisioni di questa Corte di legittimità che hanno negato la possibilità di tutela del cessionario che abbia acquistato crediti 'in blocco' (tra cui quello RM oggetto della domanda) in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro di prevenzione. La società ricorrente, di contro, evidenzia come tale linea interpretativa sia del tutto irragionevole, posto che ad essere decisiva è la posizione del creditore originario, come stabilito in altre decisioni di questa Corte di legittimità. Al terzo motivo si evidenzia come, nel caso in esame, la cessione sia avvenuta 'in blocco', con sostanziale inesigibilità di una verifica di tutte le caratteristiche delle posizioni cedute. Tale caratteristica della cessione è stata evidenziata nelle decisioni di questa Corte che hanno ammesso il creditore alle forme di tutela regolamentate dal legislatore nel testo dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011. Si denunzia, dunque, l'esistenza di un contrasto con richiesta di rimessione della decisione alle Sezioni Unite di questa Corte. Al quarto motivo si deduce la violazione di norme sovranazionali contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, data la sostaziale espropriazione di un diritto - alla tutela della proprietà e del credito - riconosciuto dall'art. 1 prot. 1 Conv. Eur. .
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Il tema proposto - tutela del credito privilegiato in rapporto a beni oggetto di confisca in sede di prevenzione è stato trattato in più occasioni da questa Corte di legittimità, - proprio in riferimento alla particolare condizione del creditore 'subentrante' dal lato attivo di un precedente rapporto (a partire da Sez. I n. 45260 del 27.9.2013, rv 257913, ai cui contenuti si opera rinvio) . 3 Vanno dunque precisate alcune delle linee interpretative già emerse, atteso che è effettivamente sorto un quadro interpretativo non-data la complessità della materia - del tutto univoco, come il presente caso dimostra. Tuttavia, prima di investire l'organo di composizione dei conflitti interpretativi - ossia le Sezioni Unite di questa Corte il Collegio intende percorrere la strada dell' affinamento interpretativo, confrontandosi con le decisioni di diverso segno e ribadendo alcuni principi da ritenersi irrinunziabili.
3.2 Come è noto, l'intera quaestio della tutela del credito garantito in rapporto ad interventi 'ablativi' della autorità pubblica (e dunque del giudice penale o della prevenzione) sui beni oggetto della garanzia, sorge già negli anni '80 e '90 dello scorso secolo per una ragione essenziale, che è quella di fornire effettività ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentato dalla tutela dell'affidamento, in campo di diritti civili. Che si tratti di un principio generale del sistema è del tutto pacifico, e ciò non solo nel sistema interno ma nel sistema già comunitario, ora della UE (si veda, ad esempio, l'arresto rappresentato da Sez. I civile del 4.7.2014, Patilli
contro
Inps, ove si valorizza il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico RM prudente e accorto, principio che sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C- 112/77 fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario;
in senso analogo va citata Corte Cost. n.1 del 1997, secondo cui, in tema di terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato, trattasi di .. posizione è da ritenere protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione dei beni mobili nel nostro sistema di mercato ). Ora, lì dove il sistema della giustizia penale o di prevenzione accentua la tendenza a divenire strumento di «recupero coatto» di beni che si ritengono frutto di accumulazione patrimoniale illecita (sulla falsariga della confisca di prevenzione antimafia inserita nell'ordinamento dalla legge n.646 del 1982) è inevitabile che il contraltare di simile tendenza (che porta alla aggressioni di beni dalla apparenza lecita, ma illeciti nel loro momento genetico, di ingresso nel patrimonio di un soggetto, come evidenziato da S. U. ric. Spinelli, del 2014) sia rappresentato dalla necessità di «disciplinare» le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i soggetti 'terzi' che hanno acquisito medio tempore dei diritti, correlati al medesimo. Ed i principi generali sul tema, poi formalizzati dall'intervento legislativo del 2011, restano a ben vedere quelli dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel noto arresto - Bacherotti, risalente al 1999. 4 In tale decisione, Sez. U. n. 9 del 28.4.1999, si è in sostanza affermato che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui. Si è altresì precisato che l'essere la confisca un modo «áutoritativo» di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti, non estinti, di terzi estranei. Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente - avvantaggiato dall'altrui azione illecita in termini di buona fede, intesa nella non - conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta del rapporto di - derivazione della propria posizione soggettiva dal reato (o dalla condotta illecita) commesso dal condannato . La citazione di tale arresto non è superflua, proprio in ragione del fatto che - come sostenuto da questa Corte di cassazione in numerosi arresti la decisione in parola rappresenta l'antecedente logico della formalizzazione normativa, posto che il legislatore del 2011 si è mosso con la consapevolezza di intervenire su un terreno già arato da RM autorevoli interpretazioni giurisprudenziali. In particolare, se da un lato la formalizzazione della tutela di cui all'art. 52 co.1 d.lgs. n.159 del 2011 è partita da una connotazione di tipo oggettivo correlata al regime di pubblicità del sequestro (il credito deve avere data certa anteriore al sequestro di prevenzione) ed alle sue ricadute sul dovere di diligenza (se c'è una pretesa pubblica già visibile il creditore che accetta il bene in garanzia si presume in colpa) è pur vero che il riferimento prezioso contenuto in SU Bacherotti alla necessità di valutare la situazione concreta è stato trasfuso nel teso del comma 3 dell'art. 52, disposizione che in tutta evidenza si riferisce al momento della pattuizione intervenuta tra il creditore ed il soggetto poi riconosciuto come 'pericoloso' ( nella valutazione della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, e del tipo di attività svolta dal creditore, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale..), come già precisato da questa Corte in altre decisioni (di recente, Sez. I n. 39148 del 13.4. 2017, ric. De Luca G., n.m., nochè Sez. VI n. 25505 del 2.3.2017, rv 270028 ). Dunque una prima riflessione di metodo è necessaria: il legislatore costruisce la norma in tema di tutela della buona fede del creditore (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011) ponendo al centro della verifica il rapporto intervenuto tra il creditore e il soggetto 'pericoloso', perchè è tale momento di contatto ad essere 'decisivo' in punto di ingresso - o meno - del creditore nel sistema di tutela della sua pretesa. 5 E' evidente, dunque, che se in tale momento è già trascritto il sequestro di prevenzione il creditore è da ritenersi in colpa e non può invocare tutela. La legge non va oltre e, in particolare, non disciplina le ipotesi del subingresso dal lato attivo o dal lato passivo del rapporto. Dunque è da ritenersi erronea la tesi di chi ritiene che il fenomeno del subingresso sia disciplinato dalla legge, con trasferimento del presupposto della anteriorità della 'propria' posizione attiva (qui derivante dall'acquisto del credito, dunque da una contrattazione tra cedente e cessionario) rispetto alla trascrizione del sequestro (in tale direzione, Sez. II n. 28839 del 3.6.2015, rv 264299; Sez. II n. 7694 del 11.2.2016, rv 266204 ). Tale opzione è da ritenersi non rispondente al testo della disposizione (per l'evidenziato rapporto logico di integrazione tra comma 1 e comma 3) basato, come si è detto sull'analisi del rapporto 'diretto' tra creditore e soggetto pericoloso, rapporto che nel caso di cessione del credito non si verifica (salvo, ovviamente, prova contraria di esistenza di un accordo collusivo che è onere dell'accusa dimostrare).
3.3 Ciò posto, trattandosi di situazione non disciplinata dalla legge, è necessario un approccio al fenomeno del subingresso di soggetti diversi ai primi (tanto dal lato attivo del credito che di quello passivo del debito) che si muova nel solco della applicazione dei principi generali sul tema, tra cui quello del rilievo dell'uso della diligenza richiesta dalla RM situazione concreta» (per richiamare SU Bacherotti) e quello per cui il cessionario di un credito subentra, di regola, nella medesima posizione giuridica del cedente. -Non possono, pertanto, accettarsi le applicazioni di automatismi legali in tema di esclusione oggettiva della tutela del creditore subentrante che riguardano, come si è detto, la posizione di soggetti diversi, rappresentati sul lato attivo dal 'creditore genetico' (la cui buona fede va valutata al momento della contrattazione, con necessaria assenza - in tale momento di vincoli pubblicistici già trascritti) e sul fronte passivo dal soggetto pericoloso. L'estensione del contenuto della norma di legge (art. 52 co.1) ai creditori subentranti, in rapporto al presupposto della anteriorità della posizione giuridica attiva rispetto al momento della trascrizione del sequestro, è da ritenersi operazione di interpretazione analogica in malam partem, contraria ai principi generali ed in particolare a quello della necessità di tutela dell'affidamento incolpevole. In particolare, come ribadito da questa Corte in più occasioni (in epoca successiva a Sez. I n. 45260 del 2013, già citata, v. in senso conforme Sez. VI n. 35602 del 16.6.2015, rv 265605; Sez. I n. 18170 del 25.1.2016, rv 266888; Sez. V n. 1841 del 24.11.2016, rv 269123), il fenomeno della 'cessione in blocco' disciplinato dall'art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993 è idoneo a determinare - sempre con valutazione in concreto basata sull'analisi della specifica operazione e del numero delle posizioni contestualmente cedute- la inesigibilità della operazione di verifica preliminare, con esclusione della colpa del cessionario su tale aspetto. Dunque, in ragione di quanto sinora detto, va ribadito che le operazioni che il giudice di merito in simili casi, è tenuto a realizzare risultano essere : a) la verifica della anteriorità del credito originario rispetto alla trascrizione del sequestro;
b) la verifica della assenza del nesso di strumentalità tra l'erogazione del credito e l'attività pericolosa del soggetto colpito dalla misura di prevenzione, in riferimento al rapporto intervenuto tra il creditore originario e il soggetto pericoloso, con riconoscimento, se del caso, dell'affidamento incolpevole del primo creditore, o comunque di chi, tra i creditori, abbia effettivamente contrattato con il soggetto ritenuto pericoloso;
c) la verifica della effettiva inesigibilità, in caso di cessione del credito, della verifica preliminare di assenza di trascrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di garanzia;
d) la verifica, sempre in caso di cessione del credito, dell'assenza di accordi fraudolenti intervenuti tra il creditore subentrante e il soggetto ritenuto pericoloso. Sulla base dei principi sin qui esposti, il decreto oggetto di impugnazione va annullato con rinvio per nuovo esame, nel cui ambito - ferma restando la libera valutazione delle emergenze fattuali - si darà attuazione ai principi di diritto qui ribaditi.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano . Così deciso il 23 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Francesco Maria Silvio Bonito wit рно 1130W DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 2017 E DI CA R CANCELLIERE P U Pietro DuMed O N I E Z 7