Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 2
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito che scaturisce da un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, stipulato anche per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 cod. civ. in epoca antecedente al sequestro, la verifica della condizione soggettiva della buona fede del creditore va compiuta con riferimento al soggetto stipulante, in quanto il subingresso del nominato non comporta alcuna rinnovazione dell'accordo iniziale, né contatti tra quest'ultimo e la controparte e gli effetti della nomina retroagiscono "ex lege" al momento della conclusione del contratto.
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione del nesso di strumentalità rispetto all'attività illecita del soggetto pericoloso con riferimento al tipo di operazione commerciale sottostante, non potendo fare ricorso a presunzioni semplici se il credito non deriva da operazioni di finanziamento da parte di istituti di credito. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il vizio di motivazione nel provvedimento con il quale il tribunale ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2017, n. 159 dal titolare di un diritto di credito sorto prima del sequestro).
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- 1. Misure di prevenzione patrimoniali e cessione del credito ipotecarioRoberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca e nesso di strumentalità ex art. 52 d. lgs. 159/11Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 20 maggio 2020
- 3. Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018
Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2017, n. 39148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39148 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
39 14 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DOMENICO CARCANO - Presidente - SENTENZA Dott. Consigliere 1393/2017- N. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ENRICO EP SANDRINI N. 28308/2016 - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LU EP N. IL 27/09/1962 avverso l'ordinanza n. 365/2015 TRIBUNALE di TRAPANI, del 17/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
RM lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Artorico Belsques, due ha divests il rifetto del ricorso;
18 Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione con provvedimento emesso in data 17 febbraio 2016 ha deciso sulle opposizioni allo stato passivo relative alla società LI s.r.l. (confisca di quote sociali e patrimonio aziendale). La procedura in parola concerne l'accertamento dei diritti vantati da terzi sui beni oggetto di confisca di prevenzione e presuppone il deposito delle domande di accertamento di tali posizioni ai sensi degli articoli 57 e 58 del d.lgs. n.159 del 2011, nonchè la formazione dello stato passivo da parte del giudice delegato ai sensi del successivo articolo 59, con indicazione specifica dei crediti ammessi e di quelli esclusi, in tutto o in parte. Nel caso in esame il procedimento di prevenzione ha riguardato - come soggetto AN TO e il Tribunale ha decisoproposto contestualmente - sulle - - opposizioni proposte dai creditori esclusi : a) TT NA e ES PA;
b) De UC EP e De UC IA RA;
c) ST RL;
d) RI OV.
1.1 Il Tribunale, quanto alla decisione finale così provvede ammette TT NA e ES PA in chirografo per euro 16.367,00; ammette De UC IA RA e e De UC EP, in chirografo, per euro 57.790,24 [per migliorie]; rigetta le restanti opposizioni.
1.2 In premessa si evidenzia che, quanto alle posizioni di De UC EP e De MT UC IA RA - qui in rilevo il giudice delegato si era espresso nei termini - che seguono :« ..ammette per euro 450.000,00 in chirografo CI AR, per euro 176.170,00 in chirografo De UC IA RA;
si rigetta la istanza di De UC EP in quanto non risulta dimostrata la sua buona fede, tenuto conto dei rapporti professionali intrattenuti con il AN che dovevano implicare una conoscenza della sua qualità di indiziato;
si rigettano le richieste formulate per le addizioni e migliorie, in quanto sfornite di data certa ..».
1.3 In parte motiva, il Tribunale ripercorre i tratti salienti del procedimento svoltosi in danno di AN TO e le caratteristiche dell'impresa LI sri. In sintesi, quanto all'attività aziendale ed alle vicende contrattuali va ricordato che : a) la società LI aveva per oggetto la realizzazione di edifici per privati ed al momento della esecuzione del sequestro aveva stipulato diversi contratti preliminari di vendita immobiliare;
b) avvenuto il sequestro (nel 2012), il Giudice delegato alla procedura, applicando la previsione di cui all'art. 56 in tema di rapporti pendenti ha optato per la risoluzione di tali contratti. Da ciò deriva che i soggetti acquirenti in sede di preliminare - oggetto di risoluzione - hanno diritto a far valere nel passivo il N ها credito conseguente al mancato adempimento, in presenza delle ulteriori condizioni di legge;
c) tale credito va identificato nella somma versata in esecuzione del preliminare da parte del promissario acquirente, trattandosi di diretta conseguenza della scelta di risoluzione del contratto da parte dell'autorità giudiziaria (è un credito restitutorio, non assistito da privilegio in caso di mancata trascrizione del contratto preliminare). Quanto alla ricostruzione dei tratti di pericolosità mafiosa del proposto AN va ricordato che : a) il AN è stato tratto in arresto, per la prima volta, in data 7 luglio 1998, per rapporti intercorsi, sin dai primi anni '90, con il capomafia del trapanese RG CE nel settore dell'edilizia pubblica e privata (dichiarazioni rese dai collaboranti RI CE, BR OV, NO EL, ME EP); b) si riteneva, in tale contesto, il RG socio occulto in alcune attività di impresa ufficialmente svolte dal AN e da LE OV;
c) in data 17 maggio 2004 il AN definiva la sua posizione in tale procedimento penale con il rito del patteggiamento (condanna alla pena - RM sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione per favoreggiamento personale e reale); d) quanto al periodo successivo, si ritiene che il AN dopo l'arresto del RG sia in realtà - rimasto in contatto con l'ambiente mafioso ed in particolare - con i figli di CE RG a nome NC e IE e con il reggente PA NC, ciò anche in virtù di alcune captazioni di conversazioni (in ulteriore procedimento penale) relative all'aiuto richiesto dal AN a costoro, essendo sottoposto ad estorsione dalla cosca di Mazara del Vallo e dalla cosca dei Lo Piccolo;
e) il AN dopo la condanna, in patteggiamento per favoreggiamento, del 2004 avrebbe, altresì, schermato le proprie partecipazioni societarie servendosi di altri soggetti, tra cui dei familiari;
f) tra tali società si annovera la LI OS RL, ritenuta riferibile al AN;
g) il AN viene ritenuto soggetto inquadrabile nella previsione di pericolosità sia perchè contiguo alla associazione mafiosa del RG che in rapporto alle intestazioni fittizie da lui stesso realizzate 1.4 Ciò posto il Tribunale, nel valutare la opposizione proposta da De UC EP, afferma quanto segue: -3- a) il credito va ritenuto strumentale all'attività delittuosa, posto che l'impresa edile è stata portata avanti 'sfruttando le occulte potenzialità economiche e di assoluto potere nel territorio' ; b) il De UC EP non versa in condizione di buona fede. Sul tema il Tribunale evidenzia tre punti a sostegno della propria affermazione: 1) il De UC è un avvocato penalista, nato nel 1962. Dunque è da ritenersi che l'arresto del AN, avvenuto nel 1998, fosse a lui noto, fermo restando che nel procedimento penale il AN era assistito all'epoca - da altro difensore;
- 2) al momento del sequestro dei beni (avvenuto nel settembre del 2012) il AN nominò tra i propri legali il De UC, il che dimostra l'esistenza di un rapporto fiduciario (successivamente si evidenziò la incompatibilità tra il mandato difensivo e la condizione di creditore di una delle aziende in sequestro); 3) in sede di conclusione del contratto preliminare (non trascritto) le trattative vennero svolte con i soggetti acquirenti delle unità immobiliari dal AN, che non era il legale rappresentante della società (si citano sul punto dichiarazioni di acquirenti - diversi dal De UC -che hanno affermato di aver trattato con l'ing. OR e con il AN) ; 4) la posizione del De UC va pertanto differenziata in negativo - da quella RM degli altri promissari acquirenti, tra cui i familiari dello stesso De UC (la cui buona fede è stata riconosciuta già dal Giudice Delegato). Il Tribunale, pertanto, ammetteva esclusivamente il credito per le spese relative alle migliorie (per euro 57.790,24) unitamente alla sorella De UC IA RA ma confermava il diniego per la domanda principale (restituzione della somma corrisposta per l'acquisto della porzione di immobile nella quota di euro 176.170,00).
2. Ai sensi dell'art. 59 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011, avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione De UC EP, a mezzo del difensore munito di procura speciale.
2.1 Il ricorrente pone alcune premesse in fatto, relative ad atti presenti nella procedura: a) il contratto preliminare di acquisto di due unità immobiliari in Erice è intervenuto in data 28 agosto 2008 tra CI AR (madre del De UC, anche per persone da nominare) e la LI OS s.r.l. ; b) gli acconti sono stati versati in data 25 agosto 2008, 12 marzo 2010 e 31 marzo 2011 (tutte date antecedenti al sequestro) dalla stessa CI con risorse documentate - per complessivi euro 802.340,00 (alla sig.ra CI è stata riconosciuta tutela con ammissione al passivo per euro 450.000,00 in chirografo, così come a De UC IA RA per la quota di euro 176.170,00); --4- c) l'abilitazione alla professione forense di De UC EP è avvenuta nel 1998 e sino al 2012 - data del sequestro - egli non ha mai ricevuto incarichi da parte del sig. AN. erronea applicazione2.2 Quanto allo sviluppo dei motivi, si deduce al primo della disciplina regolatrice (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011). Si evidenzia come la verifica della buona fede sia risultata positiva in capo alla sig.ra CI, che ha sottoscritto il contratto preliminare nel 2008. In diritto, tale sarebbe il momento rilevante al fine di ritenere superata la eventuale strumentalità tra il credito e la (ignorata, dall'acquirente) attività illecita. Il De UC EP è in parte succeduto alla madre in virtù di un atto interno, quale l'electio, verificatosi durante il 2012, previsto nel contratto originario. Non vi è stata, pertanto, contrattazione alcuna tra il De UC e l'impresa venditrice, il che rende del tutto irragionevole la pronunzia di esclusione. Per quanto si voglia estendere la verifica della buona fede in capo al cessionario di un credito, è evidente che la posizione di costui andava assimilata a quella della sig.ra CI, pacificamente in buona fede. In ogni caso, al De UC nessun rimprovero poteva muoversi, posto che la condanna per favoreggiamento del AN risaliva a più di dieci anni prima. L'attività di impresa della società NI appariva del tutto lecita e ciò comportava RM il generale affidamento nella solidità dell'impresa da parte dei numerosi acquirenti delle singole unità immobiliari. Del tutto arbitraria la presunzione di pregressa conoscenza della vicenda giudiziaria del AN in capo al De UC, per la sola avvenuta iscrizione di costui nell'albo degli avvocati, peraltro in epoca solo coincidente con l'arresto del AN. Del tutto assente il profilo del vantaggio in capo al De UC che, come tanti altri, si è limitato ad acquistare un immobile corrispondendone il prezzo. Nè può dedursi l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il De UC e il AN in epoca 'rilevante' (al 2008) per il solo fatto dell'avvenuta nomina tecnica posta in essere dal AN post-sequestro, dunque nel settembre del 2012. 2.3 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione per contraddittorietà. Si è già detto che la buona fede va verificata nel momento essenziale della contrattazione, avvenuta nel 2008 e riguardante la posizione della sig.ra CI. Appare pertanto contraddittoria l'affermazione della buona fede in capo o costei e la sua negazione in capo al soggetto subentrante nel marzo del 2012, come da previsione contrattuale originaria . Ulteriore spunto di contraddittorietà si denunzia nella intervenuta affermazione della tutelabilità del credito per le migliorie, casualmente collegato al credito principale. -5- هه 3. Con atto del 27 marzo 2017 sono stati depositati motivi aggiunti. Si controdeduce ai contenuti della requisitoria scritta del Sig. Procuratore -e si evidenzia, in sintesi che -Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso : a) il Tribunale non sostiene con argomentazioni congrue la ritenuta strumentalità del credito sorto a vantaggio del De UC rispetto alla attività illecita, trattandosi di erogazioni ab origine finalizzate esclusivamente alla conclusione dei lavori;
b) il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'attività professionale del De UC era stata posta in essere quasi esclusivamente in ambito civile;
c) il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, anche ad ipotizzare la conoscenza della condanna per favoreggiamento intervenuta nel 2004, la tessa era stata condizionalmente sospesa, con prognosi favorevole circa le future condotte del AN. Per il resto, si ribadiscono i motivi principali già illustrati.
4. Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi che seguono.
4.1 Va premesso che in sede di ricorso per cassazione relativo alla decisione del Tribunale della prevenzione sulle opposizioni allo stato passivo, è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (art. 606 co.1 lett. e cod.proc.pen.) non risultando alcuna restrizione espressa all'interno della norma RM regolatrice (art. 59 co. 9 del d.lgs. n.159 del 2011). Il procedimento de quo, nel cui ambito è stata applicata la disciplina 'a regime' introdotta dal d.lgs. n.159 (e non la particolare disciplina transitoria di cui alla legge n.228 del 2012), è disegnato dal legislatore anche in rapporto alla - particolarità del tema disciplinato, che involge diritti di terzi estranei alla procedura di prevenzione - secondo una particolare cadenza. Alla prima valutazione circa la 'tutelabilità' della posizione giuridica soggettiva del terzo creditore realizzata in contraddittorio dal Giudice Delegato, con - esposizione sommaria dei motivi della eventuale esclusione (art. 59 co.1) - può far seguito la opposizione innanzi al Tribunale da parte del creditore escluso (art. 59 co.6). Il Tribunale fissa udienza camerale nel cui ambito è data ampia facoltà di acquisizione e raccolta delle prove (anche di ufficio) ed all'esito decide con decreto (forma solitamente adottata per le decisioni emesse in sede di prevenzione, anche ove precedute da ampio contraddittorio). Vi è dunque doppia valutazione di merito (giudice monocratico/collegio) cui fa seguito la previsione espressa della ricorribilità per cassazione senza limitazione di motivi. La disciplina presenta, dunque, caratteri di marcata «specialità» anche in riferimento alla ordinaria procedura degli incidenti di esecuzione ex art. 666 -6- cod.proc.pen. nel cui ambito parimenti il ricorso per cassazione non è sottoposto a restrizioni quanto a motivi (Sez. VI n. 44784 del 23.9.2015, rv 265360) posto che in sede esecutiva di regola non è prevista la doppia valutazione di merito ma, in via diretta, la fissazione della camera di consiglio partecipata con successivo ricorso per cassazione. Ciò induce ad attribuire al procedimento di verifica della tutelabilità di posizioni creditorie antecedenti al sequestro dei beni in sede di prevenzione (attivabile - anche prima della confisca definitiva) una natura «cognitiva» più che di tipo esecutivo (che appare affermata, di contro, da Sez. V n. 1402/2017), trattandosi di una procedura che, pur influenzata da acquisizioni probatorie emerse nel procedimento 'principale', affronta in via primaria il tema della qualificazione giuridica della pretesa vantata dal terzo creditore sul compendio di beni oggetto di sequestro e confisca e la sua tutelabilità in concreto (in tal senso Sez. I n. 2942/2014). Tale soggetto, attore nel sub-procedimento ex artt. 57 e ss. d.lgs. n.159/2011 è per definizione titolare di un diritto di credito (eventualmente assistito da cause legittime di prelazione) antesequestro e non è «parte» del procedimento principale di prevenzione (in cui intervengono esclusivamente i RM ipotizzati apparenti di diritti reali pieni su beni ritenuti riferibili al titolari - - proposto o i titolari di diritti di godimento su tali beni). Da ciò deriva la razionalità ad avviso del Collegio - di una scelta legislativa che svincola il - procedimento in parola dal modello del giudizio esecutivo penalistico, trattandosi dell'accertamento in contraddittorio della tutelabilità della pretesa creditoria - di matrice civilistica -, vantata da un terzo, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011. Sul tema, peraltro, è stato di recente precisato che in sede di opposizione innanzi al Tribunale il creditore è tenuto a stare in giudizio con il ministero di un difensore in applicazione dell'art. 82 cod.proc.civ. (v. Sez. V n. 4161/2016 secondo cui in tema di confisca di prevenzione, deve essere necessariamente proposta con il ministero del difensore l'opposizione con la quale, a norma dell'art. 59, comma sesto, d.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo asseritamente titolare di diritti di credito maturati antecedentemente al sequestro disposto nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, e la cui domanda di ammissione allo stato passivo sia stata rigettata impugna l'esclusione del proprio credito) a conferma della natura contenziosa della procedura di accertamento di un diritto soggettivo prospettato dal terzo . 4 Nel caso in esame il Tribunale non ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni della esclusione della domanda del De UC EP, anche a fronte dell'ammissione allo stato passivo del soggetto che ebbe a contrarre con +- la società oggetto di confisca, ossia di CI AR (la cui buona fede è stata riconosciuta). In particolare, non appare analizzato in maniera congrua lo stesso meccanismo negoziale posto in essere in sede di conclusione del contratto preliminare (nel 2008), consistente nel contratto per persona da nominare, ai sensi degli articoli 1401 e ss. cod.civ., nè risulta chiarito quale sia stata la provenienza dei mezzi di pagamento che hanno dato luogo in virtù della risoluzione coatta del - preliminare all'indebito oggettivo ed alla conseguente richiesta di restituzione. Non risulta, peraltro, correttamente argomentato il fondamentale passaggio ricostruttivo in punto di strumentalità del credito - quello originario - sorto in capo alla CI ed ai figli, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011. tra loro correlati, in virtù delleSi tratta di aspetti - evidenziati dal ricorrente - considerazioni che seguono.
4.1 Un primo aspetto riguarda la particolare qualificazione ed evoluzione dei rapporti tra le parti originarie del contratto, da cui è derivata la posizione creditoria finale (nei riguardi della stessa procedura) della CI e dei De UC. Nel caso in esame non ci si trova, infatti, di fronte alla originaria erogazione を all'impresa 'sospetta' (oggetto di successiva procedura di prevenzione) di strumenti finanziari (ad es. un mutuo) da parte di una azienda di credito, con contestuale iscrizione di ipoteca su uno o più beni offerti in garanzia (situazione che ha visto il formarsi nel corso del tempo dell'ampia giurisprudenza in - - punto di onere di diligenza del creditore assistito da ipoteca, citata e ripresa tanto dal Tribunale di Trapani che dal Procutarore Generale) ma ad una situazione in fatto (ed in diritto) ben diversa. L'impresa costruttrice, in un regime di libero mercato, tende infatti ad incrociare il proprio prodotto (beni immobili) con la domanda di acquisto dei privati. Da qui deriva la originaria pattuizione, intervenuta nel 2008 tra la LI e la sig.ra CI, tesa con contratto preliminare all'acquisto di due unità immobiliari, con facoltà ab initio attribuita alla promissaria acquirente di nominare successivamente la persona che avrebbe acquistato i diritti e assunto gli obblighi nascenti dal contratto. In tale momento, pertanto, dalla pattuizione sorgono obblighi e diritti sinallagmatici : quello della società venditrice di realizzare o completare l'immobile e trasferine la proprietà all'acquirente, quello dell'acquirente di pagare il relativo prezzo. Ora, soffermandosi sul momento della pattuizione originaria - cui indubbiamente è da ricollegarsi anche la posizione del soggetto nominato dal promissario acquirente, salve le precisazioni che seguiranno -, un primo punto di doglianza -8- del ricorrente ha riguardato l'avvenuta affermazione della ritenuta 'strumentalità' del credito rispetto all'attività illecita.
4.2 La doglianza è fondata, non apparendo congrua la motivazione espressa sul tema nel provvedimento impugnato. In effetti, il credito sorto dalla pattuizione in favore del promissario acquirente è relativo ad una obbligazione di fare (il completamento dell'immobile e il trasferimento di proprietà) che vede la società costruttrice obbligata a realizzare una frazione dello scopo sociale, di per sè lecito. Non si tratta, pertanto, di un credito alla restituzione di una somma di denaro erogata all'impresa 'sospetta' per consentirle di avviare o proseguire l'attività (come nel caso del muto bancario), operazione in cui è immediaramente 'percepibile' il nesso di strumentalità richiesto dal legislatore come causa impeditiva della tutela, salva la dimostrazione della buona fede. In tal senso, se da un lato l'esistenza di un potenziale acquirente è di per sè - un aspetto di generica utilità per l'impresa, va anche evidenziato che di regola - - il mercato immobiliare non vede una particolare carenza di simili figure, tendenzialmente tra loro fungibili. Dunque, al fine di sostenere l'affermazione del nesso di strumentalità del credito alle finalità illecite perseguite dal soggetto pericoloso - credito sorto all'atto della pattuizione il Tribunale della prevenzione non può avvalersi di quella RT - presunzione semplice» elaborata in giurisprudenza sull' usuale terreno delle E operazioni di finanziamento da parte di Istituti di credito (si veda, sul tema, Sez. n. 2942 del 2014), ma è tenuto a realizzare, in virtù del tipo di operazione commerciale sottostante, una analitica dimostrazione, in fatto, di tale nesso (come richiesto, tra le altre, da Sez. I n. 42084 del 19.9.2014 nonchè da Sez. VI n. 36990 del 2015). generica affermazione per cui l'impresaNon può ritenersi adeguata, pertanto, costruttrice era stata portata avanti 'sfruttando le occulte potenzialità economiche e di assoluto potere nel territorio' , posto che ciò che occorre argomentare è che la specifica operazione rappresentata dalla promessa di - acquisto di due unità immobiliari - abbia assunto la particolare caratteristica di strumentalità richiesta dall'art. 52 co.1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011. Già in rapporto a tale punto della decisione va pertanto imposta una rivalutazione, dovendosi peraltro tener conto che il credito (restitutorio) di cui si è chiesta l'insinuazione al passivo è ovviamente non già quello sorto nei confronti dell'impresa costruttrice ma quello derivante dalla scelta degli organi della procedura di applicare la previsione di legge di cui all'art. 56 co.4 d.lgs. n.159 del 2011 (con risoluzione del contratto), come del resto motivato dal Tribunale. -9- W -4.3 Un secondo aspetto, ove si ritenga di individuare in sede di rinvio - l'evocato nesso di strumentalità, concerne la valutazione della buona fede del creditore, normativamente costruita come ignoranza (incolpevole) di tale nesso. Per completezza, occorre evidenziare taluni punti di rilievo - posti dal ricorrente che appaiono, in verità, non trattati in modo congruo dal Tribunale nella decisione impugnata. In particolare, il Tribunale non chiarisce la relazione esistente tra posizione del soggetto che ebbe a stipulare il preliminare (CI) e quella del soggetto nominato (qui De UC EP) in epoca antecedente al sequestro, dando per scontata la necessaria dimostrazione della buona fede in capo ad entrambi. Tale conclusione, oltre a non trovare specifiche argomentazioni a sostegno - il che rappresenta, di per sè, un vuoto argomentativo rilevante non appare conforme all'assetto civilistico dell'istituto, di cui è necessario tener conto. In effetti, la interpretazione dell'art. 1404 cod.civ realizzata nella presente sede di legittimità (norma che testualmente recita .. quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo è stato stipulato..) porta a dire che nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo in via unilaterale alla produzione di effetti fra l'altro contraente 127 (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità (qui pro qota) di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare (così Sez. I civ., n. 14460 del 10.10.2002). Non ci si trova di fronte, dunque, ad una nuova pattuizione' che richieda giuridicamente - contatti tra il soggetto 'nominato' e la controparte contrattuale rimasta ferma (qui l'impresa costruttrice), il che - unitamente alla retroazione ex lege degli effetti rende effettivamente centrale, anche ai fini che qui - interessano, il momento della pattuizione iniziale in rapporto a quanto previsto dall'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011. Del resto, il comma 3 di tale disposizione menziona espressamente tra le linee-guida del procedimento ricostruttivo della buona fede la verifica dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, che vanno riferiti al momento della pattuizione (sul punto v. Sez. VI n. 25505 del 2.3.2017, rv 270028) e che, nel caso di contratto per persona da nominare, riguardano esclusivamente il soggetto che ha stipulato e non quello subentrante. Dunque lì dove il contratto preliminare - pur non trascritto ma avente data certa (essendo l'unico effetto della mancata trascrizione antecedente al sequestro rappresentato dalla perdita del privilegio accordato ai sensi dell'art. 56 co.5 d.lgs. n.159) - sia stato stipulato per persona da nominare, ciò che rileva ai fini -10- هه -della verifica della buona fede, salva l'ipotesi della simulazione di cui si dirà - è escusivamente la condizione soggettiva del soggetto che ebbe a stipularlo e non quella del soggetto successivamente nominato (sempre che la nomina risulti antecedente al sequestro). Tra l'altro, manca nel provvedimento impugnato ogni verifica circa la imputazione soggettiva dei pagamenti operati in favore della ditta costruttrice (per come allegato dal ricorrente l'intero prezzo venne versato dalla CI) il che rappresenta ulteriore fattore di incertezza probatoria, atteso che nell'ipotesi di pagamenti realizzati per l'intero dalla sig.ra CI ci si troverebbe di fronte, sul piano civilistico, ad una donazione indiretta della porzione di immobile, come affermato tra le altre - da Sez. II civ. n. 3134 del 29.2.2012 - (ove si afferma che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi RM acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento..). Anche sotto tale profilo, pertanto, ciò che in ipotesi - rileverebbe ai fini di cui all'art. 52 d.lgs. n.159/2011 sarebbe esclusivamente la condizione soggettiva della stipulante CI, la cui buona fede (sotto il profilo dell'affidamento incolpevole) è stata come si è detto riconosciuta nel corso della procedura e - non è rivalutabile, in assenza di impugnazioni proposte sul punto. La sig.ra CI, in tale ipotesi, sarebbe non solo il soggetto che ha 'interagito' con la impresa costruttrice (e su cui grava l'onere di diligenza) ma anche quello che ha impiegato risorse proprie per l'acquisto, sicchè la successiva nomina del figlio tenderebbe a risolversi in un atto di liberalità, il cui destinatario non può essere soggetto a verifica della condizione soggettiva. Non si tratta, pertanto, di un profilo di contraddittorietà motivazionale (come denunziato dal ricorrente), quanto di un erroneo inquadramento in diritto della vicenda contrattuale sottostante, ai particolari fini di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011. -м- Per il vero, va anche precisato che l'unica ipotesi di non tutelabilità della pretesa del De UC EP coinvolgerebbe necessariamente l'operazione iniziale compiuta nel 2008, dovendosi ipotizzare la sostanziale simulazione soggettiva di tale atto, posto in essere in realtà dal De UC EP e non dalla di lui - madre [solo in presenza, ovviamente, della relativa provvista conoscitiva, anche in punto delle condizioni di strumentalità e di conoscenza da parte di costui della condizione soggettiva del AN e della sua influenza sulla società venditrice] e ciò in virtù del generale principio per cui la condizione soggettiva va, in tale ipotesi, commisurata al profilo dell'acquirente 'effettivo' e non di quello simulato (così come, in caso di rappresentanza, ha rilievo lo stato di buona o mala fede del rappresentato ove si tratti di elemento da costui predeterminato ai sensi dell'art. 1391 cod.civ.). Anche i punti qui per completezza trattati impongono, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. In particolare, va chiarito che ove ritenga di argomentare in punto della esistenza del nesso rilevante di strumentalità al momento della conclusione del contratto il giudice del rinvio dovrà tener conto anche dei seguenti principi di diritto: nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita, stipulato anche per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 cod.civ., in epoca antecedente al sequestro ed avente data certa anche se non trascritto la verifica della - - condizione soggettiva ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, lì dove si ritenga dimostrata la strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce frutto o reimpiego, va realizzata in riferimento al soggetto stipulante, dato che il subingresso del nominato (sempre che sia antecedente al sequestro) non comporta rinnovazione alcuna dell'accordo iniziale, nè implica contatti tra il nominato e la controparte contrattuale;
tale condizione va di contro valutata - - con riferimento alla posizione del soggetto nominato lì dove emerga la prova di un accordo simulatorio in sede di conclusione del contratto preliminare, che porti a ritenere quale contraente effettivo il soggetto successivamente nominato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trapani. Così deciso il 13 aprile 2017 N Presidente Il Consigliere estensore DEPOSITATA Domenico Carcano Raffaello Magi IN CANCELLERIA Roug 11 AGO 2017 12- IL CANCELLIERE Rietro Di Meo