Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2017, n. 39148
CASS
Sentenza 13 aprile 2017

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In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito che scaturisce da un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, stipulato anche per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 cod. civ. in epoca antecedente al sequestro, la verifica della condizione soggettiva della buona fede del creditore va compiuta con riferimento al soggetto stipulante, in quanto il subingresso del nominato non comporta alcuna rinnovazione dell'accordo iniziale, né contatti tra quest'ultimo e la controparte e gli effetti della nomina retroagiscono "ex lege" al momento della conclusione del contratto.

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione del nesso di strumentalità rispetto all'attività illecita del soggetto pericoloso con riferimento al tipo di operazione commerciale sottostante, non potendo fare ricorso a presunzioni semplici se il credito non deriva da operazioni di finanziamento da parte di istituti di credito. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il vizio di motivazione nel provvedimento con il quale il tribunale ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2017, n. 159 dal titolare di un diritto di credito sorto prima del sequestro).

Commentari3

  • 1Misure di prevenzione patrimoniali e cessione del credito ipotecario
    Roberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2017, n. 39148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39148
Data del deposito : 13 aprile 2017

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